Ancora una volta, un giudice italiano è stato chiamato a valutare la liceità del contratto di vendita del certificato vacanza ed ha accertato la genericità dell'oggetto del contratto e l'impossibilità per i consumatori di poter valutare compiutamente l'acquisto del prodotto.
Il Tribunale di Monza ha ordinato alla società venditrice, Happiness (a suo tempo Atlantis), di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway, con esonero di questi ultimi dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione.
Ed in effetti, il consumatore che firma questo tipo di contratto non comprende di finire in un circuito vacanze ove non è certo di poter usufruire di un diritto, nel senso che la possibilità di poter soggiornare per una settimana presso una struttura è subordinata alla disponibilità riconosciuta dal club.
Il Tribunale di Monza, a nostro parere in modo corretto, ha riconosciuto che le gravi carenze informative, oltre a violare l'art. 1346 c.c., rendono il contratto contrario al Codice del consumo, ed in particolare agli artt. 70 e seguenti, norme che prevedono un generale obbligo di correttezza e trasparenza nelle informazioni pre contrattuali e contrattuali fornite all'acquirente.
Con il provvedimento, i consumatori si sono visti liberare dalla loro iscrizione e dall'obbligo di versamento delle spese di gestione annuale dovuto al gestore. Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it
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