lunedì 13 dicembre 2021

Club Getaway: bene il Tribunale di Monza che cancella l'iscrizione floating

Buone notizie per i consumatori rimasti coinvolti in Club Getaway e chiamati, in queste settimane, a dover pagare le spese di gestione annuali, a seguito dell'ennesima richiesta proveniente dalla società inglese di gestione del club.

Ancora una volta, un giudice italiano  è stato chiamato a valutare la liceità del contratto di vendita del certificato vacanza ed ha accertato la genericità dell'oggetto del contratto e l'impossibilità per i consumatori di poter valutare compiutamente l'acquisto del prodotto.

Il Tribunale di Monza ha ordinato alla società venditrice, Happiness (a suo tempo Atlantis), di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway, con esonero di questi ultimi dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione.

Riportiamo un passaggio del provvedimento del Tribunale di Monza che ben sintetizza la vicenda: "dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisto del “diritto di iscrizione al Club”, e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto, infatti, si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Gateway attraverso il quale sembrerebbe che l’acquirente possa usufruire di “servizi turistici” che però non vengono definiti, né in riferimento ai complessi turistici di destinazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo (in punto, il contratto parla di periodi settimanali floating).".

Ed in effetti, il consumatore che firma questo tipo di contratto non comprende di finire in un circuito vacanze ove non è certo di poter usufruire di un diritto, nel senso che la possibilità di poter soggiornare per una settimana presso una struttura è subordinata alla disponibilità riconosciuta dal club. 

Il Tribunale di Monza, a nostro parere in modo corretto, ha riconosciuto che le gravi carenze informative, oltre a violare l'art. 1346 c.c., rendono il contratto contrario al Codice del consumo, ed in particolare agli artt. 70 e seguenti, norme che prevedono un generale obbligo di correttezza e trasparenza nelle informazioni pre contrattuali e contrattuali fornite all'acquirente.

Con il provvedimento, i consumatori si sono visti liberare dalla loro iscrizione e dall'obbligo di versamento delle spese di gestione annuale dovuto al gestore. Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it 

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