La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.
Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).
La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.
La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.
Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.
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