domenica 18 settembre 2022

Multa - abbiamo il diritto di conoscere chi ci sanziona

La persona oggetto di sanzione amministrativa ha il diritto di conoscere il nominativo del sanzionatore.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, e trae origine da una vicenda abbastanza ordinaria, ovverosia l'irrogazione di una multa da parte di un controllore.  

Nel caso di specie, durante un tragitto locale di Trenitalia, uno dei viaggiatori era sprovvisto di valido titolo di viaggio  obliterato, tant'è che il controllore elevava la relativa sanzione amministrativa.

Il  viaggiatore proponeva reclamo avverso il verbale di accertamento, la quale veniva respinta, sicché il consumatore decideva di presentare istanza di accesso agli atti alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia.

Tra i vari documenti oggetto di richiesta, il ricorrente chiedeva i  dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

Trenitalia opponeva diniego, sollevando questioni di riservatezza e tutela del dipendente, contestate dal viaggiatore con il ricorso presentato al TAR Veneto.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'istanza del consumatore, costringendo Trenitalia ad impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, facendo proprie le ragioni proposte dal TAR Veneto, ha rigettato il ricorso di Trenitalia, ritenendo che le generalità dell’agente accertatore non rientrano tra i dati sensibili meritevoli di una maggiore tutela, legati alla professione svolta o per tutela della riservatezza.

Non  si tratta, in altri termini, di un dato sensibile tale da giustificare il rifiuto alla legittima richiesta del soggetto legittimato ad ottenerlo, né possono essere avanzate ragioni di sicurezza e tutela del controllore, nè tanto meno motivi di privacy.

Osservano i giudici che il  rischio di sicurezza dell'agente accertatore è ipotetico e non sufficiente ad escludere il diritto di accesso azionato dal cittadino “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In conclusione, il viaggiatore che viene sanzionato ha diritto di conoscere i dati personali della persona che ha elevato la multa, come stabilito dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2530/2022 che trovate qui di seguito.

Sanzione amministrativa - richiesta dati del sanzionatore - fondatezza by Consumatore Informato on Scribd

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