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domenica 13 ottobre 2024

Abbiamo diritto ad ottenere copia della cartella medica in modo gratuito. Così la Corte di giustizia

 Uno dei diritti meno conosciuti dai consumatori e quello loro spettante ad ottenere copia dei documenti che li riguardano.

Non di rado, infatti, a fronte di una richiesta avanzata verso un professionista o una società, si ottiene quale risposta "io le ho dato i documenti, cerchi meglio", ritenendo adempiuto tale obbligo e senza dover consegnare ulteriore documentazione al cliente.

Ed invece no!

Occorre ricordare che quando avete a che fare con un professionista, vi sono due regole fondamentali:

(1) il professionista deve conservare tutti i documenti relativi all'attività svolta in vostro favore per dieci anni;

(2) avete diritto ad ottenere copia della documentazione relativa al "fascicolo".

Quest'ultimo aspetto trova un riconoscimento, ormai consolidato, in ambito comunitario, come da ultima disciplina intervenuta con il Regolamento 2016/679 (GDPR), ove il legislatore comunitario ha voluto disciplinare in modo più completo e chiaro la materia, anche alla luce dei nuovi mercati telematici.


- Il diritto del consumatore al trattamento dei dati personali - obbligo informativo (art. 12 GDPR)

Il Regolamento comunitario ha descritto i diritti riservati al titolare dei dati personali e conseguenti doveri gravanti verso sulle imprese, chiamati ad ottenere un consenso da parte del cliente, conservare in modo idoneo i dati personali trattati, nonché renderli disponibili a fronte di una richiesta da parte del "proprietario".

Quest'ultimo aspetto è quello che più ci interessa, ossia la richiesta al titolare del trattamento in merito a come siano trattate le informazioni da noi ottenute.

L'art. 12 comma 3 del GDPR prevede che:" Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. 

Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le  informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.".

La norma è chiara nello stabilire modalità e tempi entro i quali il titolare dei dati personali deve fornire le informazioni in merito a quali dati sono stati trattati, come sono trattati e come sono conservati.

Con il successivo art. 12 comma 5, viene previsto che: "Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. 

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere  ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.".

La norma introduce un obbligo di risposta in capo al professionista che non può rifiutarsi di non dare adempimento alla richiesta formulata, ma al più può rifiutarsi di riscontrare la richiesta, perché manifestamente infondata, fornendo le dovute giustificazioni. 


- Diritto di accesso ai dati personali - diritto alla consegna di copia dei documenti contenenti dati personali (art. 15 GDPR)

Il consumatore, però, ha anche diritto di accesso ai dati personali, modifica o cancellazione, così come statuito all' art. 15 comma 1 del GDPR:" L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.".

Il successivo comma 3 prevede, in modo specifico, il diritto del titolare ad ottenere copia di tutti i documenti ove sono trattati i propri dati personali.

"Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.".

Esiste, quindi, il diritto per il consumatore di ottenere copia dei documenti relativi contenenti propri dati personali, anche se creati dall'operatore professionali, se al suo interno contengono informazioni relativi al titolare dei dati.


- Dati personali e ospedale: il diritto ad ottenere copia della cartella medica

Quanto fin qui esposto trova sua applicazione anche nei rapporti tra struttura ospedaliera ed utente (paziente), laddove quest'ultimo si rivolga all'ente pubblico (o alla società privata) per chiedere copia della cartella medica.

Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti riguardanti l'esercizio dei diritti spettanti al titolare dei dati personali in ambito sanitario.

Il Giudice comunitario ha ribadito che il paziente ha diritto ad ottenere copia gratuita dell'intera cartella medica, sia in forma cartacea o telematica, potendo al più, chiedere un mero rimborso delle spese sostenute.

Tale richiesta di rimborso, però, deve essere giustificata e non eccessivamente (ed inutilmente) eccessiva, al fine di evitare che sia utilizzato come escamotage per disincentivare il paziente ad esercitare i propri diritti ("non deve ledere i diritti e libertà"). 

Corte di Giustizia UE C-307/2022

domenica 18 settembre 2022

Multa - abbiamo il diritto di conoscere chi ci sanziona

La persona oggetto di sanzione amministrativa ha il diritto di conoscere il nominativo del sanzionatore.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, e trae origine da una vicenda abbastanza ordinaria, ovverosia l'irrogazione di una multa da parte di un controllore.  

Nel caso di specie, durante un tragitto locale di Trenitalia, uno dei viaggiatori era sprovvisto di valido titolo di viaggio  obliterato, tant'è che il controllore elevava la relativa sanzione amministrativa.

Il  viaggiatore proponeva reclamo avverso il verbale di accertamento, la quale veniva respinta, sicché il consumatore decideva di presentare istanza di accesso agli atti alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia.

Tra i vari documenti oggetto di richiesta, il ricorrente chiedeva i  dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

Trenitalia opponeva diniego, sollevando questioni di riservatezza e tutela del dipendente, contestate dal viaggiatore con il ricorso presentato al TAR Veneto.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'istanza del consumatore, costringendo Trenitalia ad impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, facendo proprie le ragioni proposte dal TAR Veneto, ha rigettato il ricorso di Trenitalia, ritenendo che le generalità dell’agente accertatore non rientrano tra i dati sensibili meritevoli di una maggiore tutela, legati alla professione svolta o per tutela della riservatezza.

Non  si tratta, in altri termini, di un dato sensibile tale da giustificare il rifiuto alla legittima richiesta del soggetto legittimato ad ottenerlo, né possono essere avanzate ragioni di sicurezza e tutela del controllore, nè tanto meno motivi di privacy.

Osservano i giudici che il  rischio di sicurezza dell'agente accertatore è ipotetico e non sufficiente ad escludere il diritto di accesso azionato dal cittadino “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In conclusione, il viaggiatore che viene sanzionato ha diritto di conoscere i dati personali della persona che ha elevato la multa, come stabilito dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2530/2022 che trovate qui di seguito.

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