sabato 15 ottobre 2022

No alle arbitrarie variazioni del contratto di energia elettrica e gas

Sono sempre più numerose le segnalazioni di consumatori che si sono visti "minacciare" il mutamento delle condizioni contrattuali del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas, od ancora la minaccia di risoluzione del contratto, con la proposizione di un nuovo rapporto contrattuale.

Occorre, sul punto, fare un netto chiarimento in merito ai diritti spettanti al venditore e la sua legittimità a concludere il contratto, o chiederne la variazione delle condizioni.

Ci aiuta, a tal proposito, la recente comunicazione di ARERA che facciamo nostra al fine di tracciare le condotte legittime e non dei fornitori in questo periodo, anche alla luce del Decreto Legge "aiuti bis".

  • D.L. "aiuti bis" - art. 3 "sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale"

    La vicenda gas ed energia elettrica è entrata di forza negli ultimi provvedimenti d'urgenza, ed in particolare l'art. 3 del D.L. "aiuti bis" ha introdotto un limite di intervento ai professionisti, la cui intenzione sarebbe stata quella di mutare le clausole contrattuale, addebitando sui consumatori gli aumenti della materia prima.

    La citata norma impedisce, fino al 30 aprile 2023, ogni modifica unilaterale:

    "1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche' sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla controparte. 

     2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.". 

    • Comportamenti non corretti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale 

    Nonostante la novella introdotta con provvedimento d'urgenza, sono stati segnalati molti tentativi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuale, o tentativo di interruzione del servizio di energia elettrica o gas.

    Seguendo quanto indicato da ARERA, evidenziamo di seguito le varie condotte.


    1) variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale) - art. 3 del D.L. 115/22 - illegittimità 

        a.- giusta causa - legittimità - obbligo di motivazione

    Il fornitore può modificare le condizioni contrattuali solo se prevista dal contratto e per giustificato motivo.

    In questi casi, quindi, occorre che il professionista chiarisca, per iscritto, le ragioni per le quali modifica la clausola contrattuale.

    Non  riteniamo sufficiente la motivazione proposta via telefono, come accaduto in molte circostanze secondo le segnalazioni ricevute.

        b.- modifica del prezzo - art. 3 - illegittimità    

    Per quel che riguarda la modifica contrattuale che definisce il prezzo del prodotto venduto, la norma contrattuale non può essere modificata alla luce di quanto stabilito dall’art. 3 del DL.115/22. 


    2) variazione automatica delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale). 

    Stiamo trattando l'ipotesi di contratti di fornitura che prevedono un periodo con l'applicazione di determinati prezzi (spesso per due anni) e poi prevedono, al termine del periodo, l'applicazione di condizioni contrattuali standard. 

    Avendo le parti già stabilito le nuove condizioni contrattuali, detta variazione non è unilaterale e quindi è legittima, non rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22.


    3) Offerte PLACET: legittimi rinnovi delle condizioni economiche.

    Le offerte Placet consistono in offerte contrattuali di energia elettrica e gas gestite da ARERA, la quale stabilisce le condizioni, ad eccezione del prezzo, attraverso una specifica procedura. 

    Questo tipo di offerta prevede, peraltro, un aggiornamento delle condizioni economiche che interviene ogni 12 mesi, dal che ne discende che ogni eventuale modifica è legittima rientrando nel modello contrattuale. E' escluso, quindi, l’art. 3 del DL 115/22. 


    4) Illegittima proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio (forza maggiore) - illegittimità chiusura gas ed energia elettrica

    La condotta più fastidiosa proposta dai gestori negli ultimi mesi è la minaccia di interruzione del servizio con contestale proposta di rinegoziazione dei contratti di energia elettrica e gas per sopravvenuto squilibrio contrattuale. 

    Questo comportamento non è corretto e trae vantaggio dal fatto che i consumatori possono non avere una conoscenza completa della materia, sicché riteniamo di dovervi riproporre le osservazioni di ARERA che pienamente condividiamo.

    L'art. 1487 c.c. dispone che la risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità può essere decisa solo all'esito di un procedimento civile, ove il fornitore dimostri l'eccessivo costo della materia prima e la sua impossibilità di poter fornire il servizio.

    Non è vero, quindi, che fornitore di energia elettrica e gas può arbitrariamente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta in assenza di precedente azione giudiziaria in assenza di un provvedimento giudiziario.

     il venditore può proporvi di risolvere il contratto e chiedervi di procedere all'attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. ARERA ha specificato che "quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza".


    5) Diritto di recesso dal contratto di fornitura - quando e come è legittimo

    In questo settore il diritto di recesso è regolato in modo specifico ed esula dalle regole generale previste dal Codice del Consumo.

        a.- mercato di maggior tutela - no al recesso

    Nel caso di contratto di somministrazione di gas ed energia che rientra nel mercato tutelato, non esiste diritto di recesso in favore del venditore.

        b.- mercato libero - sì al recesso con preavviso di 6 mesi

    Il diritto di recesso è possibile nel mercato libero, ma a determinate condizioni che il venditore deve rispettare al fine di rendere legittima la sua condotta.

    Il venditore deve comunicare per iscritto l'esercizio del diritto di recesso, sempreché sia previso nel contratto, con obbligo di preavviso non inferiore a sei mesi ed inserimento del cliente nei contratti di ultima istanza.

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