Visualizzazione post con etichetta diritto di recesso. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto di recesso. Mostra tutti i post

domenica 18 gennaio 2026

Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti

La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).

La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.

In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.


1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo

Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali. 

Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.

La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista. 


2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione

La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.

L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:

A.- dell’esistenza del diritto di recesso;

B.- dei termini per esercitarlo;

C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.

Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.

E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:

(1) 

il diritto di recesso è irrinunciabile

(2)

l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista

(3)

eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore

Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.

La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.

I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.

La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.

Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.

sabato 12 luglio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

lunedì 1 aprile 2024

Sanzione da 4 milioni per Verisure

Fonte: comunicato stampa
26 marzo 2024
La società ha promosso in maniera ingannevole il sistema di allarme Verisure, ha ostacolato il recesso dal contratto e ha attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento riconosciuto ai consumatori per legge.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Verisure Italy S.r.l., fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo.  La società ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web). In particolare, ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d’uso gratuito.

Dal 2022, nella fase di recesso dal contratto, la società attua una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme.

Inoltre, dal 2019, Verisure inizia immediatamente a prestare il servizio durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo. Questo avvio immediato era automaticamente previsto con la sottoscrizione del contratto predisposto dalla società. Infine, è anche risultata ambigua l’indicazione - inserita nelle condizioni contrattuali dal 2019 al 30 ottobre 2023 - relativa al foro competente cui il consumatore si sarebbe potuto rivolgere, in caso di eventuali controversie con la società: non è stato infatti esplicitato chiaramente che questo foro coincide, come previsto dal Codice del consumo, con quello di residenza o domicilio del consumatore.

domenica 15 ottobre 2023

Abbonamento on line - Corte di giustizia offre chiarimenti sul diritto di recesso

Il diritto di recesso dal contratto concluso a distanza o con modalità telematiche è stato oggetto del recente intervento della Corte di giustizia.

Il caso riguarda il c.d. abbonamento on line avviato dal consumatore attraverso un periodo gratuito al quale è seguito il classico abbonamento a pagamento.

E' consentito al consumatore esercitare, in seguito, il diritto di recesso? in generale, il consumatore ha il diritto di recedere gratuitamente, ma può trarre giovamento da questa prerogativa in ogni circostanza?

La Corte affronta un caso specifico (servizio on line offerto agli studenti dalla società austrica Sofatutor), il quale prevede un periodo gratuito di 30 giorni, con successivo avvio dell'abbonamento a pagamento per un determinato periodo.

Questo passaggio, da gratuito a pagamento, consente al consumatore di poter esercitare il diritto di recesso così previsto a mente dell'art. 52 Codice del Consumo, in quanto si crea un nuovo rapporto contrattuale tra le parti.

Ma questo diritto può essere esercitato anche per i successivi rinnovi che intervengono al contratto di abbonamento a pagamento?

La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia, la quale ha sancito alcuni principi:

1.- il diritto di recesso è garantito durante il periodo di utilizzo gratuito (30 giorni);

2.- Il diritto di recesso è garantito anche quando si passa dal primo rapporto contrattuale (gratuito) a quello al secondo contratto (pagamento);

3.- Il diritto di recesso non è, invece, previsto per gli eventuali rinnovi del contratto a pagamento, non trattandosi di nuovo contratto, ma di mera estensione della validità temporale dell'abbonamento;

4.- Il professionista deve, però, avvertire in modo chiaro e trasparente il consumatore dell'assenza di recesso nel caso di rinnovo del contratto a pagamento.

Nel caso di omessa informativa potrebbe ipotizzarsi un inadempimento del contratto, con diritto di risoluzione da parte del consumatore, ma questa possibilità non è contemplata nel provvedimento che potete leggere di seguito.

Corte di giustizia - Sez. VII^ - causa C-565/22.

lunedì 3 luglio 2023

Bergamo: proposti come pacchetti vacanze, ma in realtà sono certificati di iscrizione ad un club

Alcuni lettori del blog ci segnalano che nelle ultime settimane sono stati organizzati a Bergamo una serie di incontri finalizzati alla vendita di presunti pacchetti vacanza.

Le caratteristiche della vendita, però, ricordano da vicino le dinamiche già raccontate nel blog, ossia un incontro con promotori di una agenzia viaggi di Padova, l'offerta di un presunto pacchetto vacanza, sconti anche del 40% sui viaggi e pernottamenti, offerta valida per i prossimi anni.

L'offerta viene proposta come forma di investimento, assolutamente falso, e che il malcapitato consumatore viene invitato a provare il sistema vacanze per un anno e poi, se non soddisfatto, potrà rivenderlo o restituirlo alla stessa società.

Pare che le richieste di acquisto del presunto "pacchetto vacanze" siano tra i 5000,00 e i 7.000,00 euro, con successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori per perfezionare l'acquisto.

Il contratto contiene la generica indicazione secondo la quale “[...] pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, ma nulla viene detto in merito a natura ed oggetto del contratto, quale servizio sia venduto ai consumatori, alle località ove il servizio può essere usufruito.

domenica 21 maggio 2023

Contratto concluso fuori dai locali - omessa comunicazione diritto ripensamento di 14 giorni - recesso senza costi anche ad opera ultimata

Hai concluso un contratto on line o presso la tua abitazione? non ti è stato comunicato il diritto di recesso di 14 giorni?

Beh, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ti riconosce il diritto di recesso gratuito anche se il professionista ha iniziato l'opera prevista dal contratto.

Questo principio è stato ribadito, di recente, dal giudice comunitario, il quale ha voluto riaffermare il ruolo centrale dell'informazione che deve essere fornita al consumatore nel caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali.

Il professionista deve essere punito se non adempie al suo ruolo informativo verso il contraente debole e la punizione può arrivare anche alla possibilità di recesso(gratuito) ad opera ultimata.

Occorre premettere che il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali ex art. 52 Codice del consumo: "Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni  per  recedere  da  un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo 57.

Occorre ricordare che nel caso in cui il professionista non renda noto il diritto di recesso al consumatore, il termine per il recesso si estende a 12 mesi (e quattordici giorni), così come previsto al successivo art. 53: "Se in violazione dell'articolo  49,  comma  1,  lettera  h),  il professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma dell'articolo 52, comma 2.".

Cosa succede, però, se il professionista ha avviato l'esecuzione del contratto? ha diritto al rimborso delle spese? e se l'opera è stata, nel frattempo, ultimata?

La soluzione viene fornita dalla  Corte Ue con la sentenza nella causa C-97/22, la quale stabilisce che gli oneri sostenuti dal professionista per l'esecuzione del contratto durante il periodo (privo di preventiva informativa), non possono gravare sul consumatore.

Nel caso di specie, la conclusione del contratto per l'installazione di un nuovo impianto elettrico era avvenuta presso l'abitazione del consumatore.

Quest'ultimo non era stato informato, dal professionista, in merito al diritto di recesso, tant'è che l'impresa aveva avviato l'esecuzione delle opere per la ristrutturazione dell'impianto, conclusi prima del termine di recesso (1 anno e 14 giorni)

Il professionista aveva presentato al consumatore, in seguito, il conto chiedendo il pagamento dell'importo previsto dal contratto, ma quest'ultimo aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, informando l'impresa che non avrebbe operato alcun pagamento di alcuna somma di denaro (nemmeno a titolo di indennità).

La questione è stata sottoposta all'attenzione di un giudice tedesco, il quale pur riconoscendo che il consumatore non avrebbe potuto essere considerato debitore per l'opera eseguita durante il periodo di recesso, si pone la questione del vantaggio illegittimo che quest'ultimo può acquisire nei confronti del professionista.

Il giudice si rivolge alla Corte di giustizia al fine di valutare se tale normativa non preveda una indennità di compensazione in favore dell'impresa al fine di evitare che il consumatore possa acquisire una plusvalenza, in contrasto con il principio generale che vieta l'arricchimento senza causa.

La Corte di giustizia risponde ai quesiti avanzati dal giudice nazionale, ricordando la finalità della normativa comunitaria che introduce il diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, il cui fine è tutelare il contraente debole da ogni forma di pressione proveniente dal professionista, anche attraverso l'omessa corretta informativa.

Per questa tipologia di contratti, la pressione a cui viene sottoposto il contraente debole è più forte, in quanto l'effetto sorpresa è maggiore, sicchè la tutela consentita in favore del consumatore deve essere più forte e radicale, al fine di garantire a quest'ultimo di poter decidere con calma se concludere o meno il contratto.

Per tale ragione, tale diritto di recesso non può essere limitato in alcun modo, e non può essere prevista nemmeno la possibilità che il professionista che non abbia informato adeguatamente il consumatore, possa ottenere alcun vantaggio dal contratto avviato (e concluso) prima che spiri il termine per il diritto di recesso.

La tutela di tale diritto, obiettivo della direttiva, prevale anche sul legittimo diritto alla compensazione spettante al professionista, il quale non ha diritto ad ottenere alcuna somma nel caso di opera avviata e conclusa entro il periodo di recesso.

Qui la sentenza della Corte di Giustizia - causa C - 97/22

venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

sabato 15 ottobre 2022

No alle arbitrarie variazioni del contratto di energia elettrica e gas

Sono sempre più numerose le segnalazioni di consumatori che si sono visti "minacciare" il mutamento delle condizioni contrattuali del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas, od ancora la minaccia di risoluzione del contratto, con la proposizione di un nuovo rapporto contrattuale.

Occorre, sul punto, fare un netto chiarimento in merito ai diritti spettanti al venditore e la sua legittimità a concludere il contratto, o chiederne la variazione delle condizioni.

Ci aiuta, a tal proposito, la recente comunicazione di ARERA che facciamo nostra al fine di tracciare le condotte legittime e non dei fornitori in questo periodo, anche alla luce del Decreto Legge "aiuti bis".

  • D.L. "aiuti bis" - art. 3 "sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale"

    La vicenda gas ed energia elettrica è entrata di forza negli ultimi provvedimenti d'urgenza, ed in particolare l'art. 3 del D.L. "aiuti bis" ha introdotto un limite di intervento ai professionisti, la cui intenzione sarebbe stata quella di mutare le clausole contrattuale, addebitando sui consumatori gli aumenti della materia prima.

    La citata norma impedisce, fino al 30 aprile 2023, ogni modifica unilaterale:

    "1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche' sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla controparte. 

     2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.". 

    domenica 29 novembre 2020

    Acquisto di un prodotto personalizzato via internet: è sempre escluso il diritto di recesso?

    E' noto che il diritto di recesso consente al consumatore di poter recedere dal contratto, inviando una comunicazione al venditore (fornitore dei servizi) entro 14 giorni dalla sua conclusione

    La Corte di Giustizia ha affrontato, con la recente sentenza C - 529/2019, il meno noto caso di in cui il consumatore non può esercitare tale diritto, ovvero nel caso di vendita di un bene personalizzato.

    - Diritto di recesso e l'eccezione dell'art. 59 Cod. Consumo

    "Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi".

    Il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dal locale commerciale si fondano su tre punti fondamentali:

    (1) il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto;

    (2) il recesso non deve essere motivato;

    (3) il consumatore che recede dal contratto deve pagare al venditore solo le spese da quest'ultimo documentate.

    Mentre questi principi, qui sinteticamente e non esaurientemente richiamati, sono noti al consumatore, meno conosciuta è l'eccezione all'esercizio del diritto di recesso prevista ex art. 59 del Codice del Consumo ed in particolare nel caso di vendita di un bene personalizzato.

    "Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a  58  per i contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali e' escluso relativamente a: [.....]

    c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;".

    L'art. 59 del Codice del Consumo prevede una lista di tipologie di vendite di prodotti e servizi per i quali, stante la specificità della proposta, viene negata la possibilità per il consumatore di poter recedere dal contratto concluso.

    Nel caso di fornitura di beni c.d. personalizzati, il venditore offre un prodotto creato ad hoc per il consumatore, seguendo le direttive di quest'ultimo e quindi il contraente debole non può giovarsi di un diritto riservato a chi si sia limitato ad accettare la proposta.

    In altri termini, il consumatore che partecipa alla creazione del bene che acquista non può giovarsi di un diritto che non è stato pensato e considerato per questo tipo di vendita.

    Ma nel caso in cui il venditore (fornitore del servizio) non dia avvio alla creazione del bene personalizzato, il consumatore può recedere dal contratto?  

    - La Corte di Giustizia: per il bene personalizzato non trova mai applicazione il diritto di recesso

    La Corte di Giustizia, investita della questione da un tribunale tedesco, ha ribadito il principio secondo il quale l’eccezione al diritto di recesso prevista dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (e disciplinato in Italia all'art. 59 del Codice del Consumo), può essere opposta al consumatore dal venditore di un bene confezionato secondo le specifiche del primo, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia dato o meno avvio alla produzione del prodotto.

    In conclusione, il consumatore che acquista un bene personalizzato dal professionista (fornendo varie specifiche e partecipando attivamente alla creazione del bene finale) non può esercitare il diritto di recesso previsto dalla direttiva 2011/83/UE e dal Codice del Consumo.

    Corte Giustizia Sez. VI^ C- 529/2019

    domenica 27 settembre 2020

    Il diritto di recesso deve essere chiaro e completo anche per i contratti conclusi con la banca

    Questa domenica vi segnaliamo la sentenza della Corte di Giustizia UE chiamata ad affrontare una questione delicata per i consumatori, ossia l'esercizio del diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

    Tale diritto spetta al consumatore anche per i contratti conclusi con la banca, si pensi solo al credito al consumo on line, ove non sempre le norme contrattuali sono presentate in modo specifico e trasparente ed imperversa il point and click.

    E' noto che in tale materia, la direttiva 2008/48/CE ha abrogato la precedente direttiva 87/102/CEE, disciplinando anche le informazioni che devono essere inserite nel contratto concluso tra professionista e consumatore.

    L'art. 10, paragrafo 2, lettera p, in particolare, disciplina il diritto di recesso, chiarendo che:"l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]".

    Il successivo art. 14 indica il termine di recesso, chiarendo l'applicazione di detta norma:

    "Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. 

    Tale periodo di recesso ha inizio:

    a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

    b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma".

    Tale norma, come noto, riguarda i prestiti bancari sino ad euro 75.000,00, aventi ad oggetto il credito al consumo e non assistiti da garanzia immobiliare.

    La Corte di Giustizia ha affrontato e risolto due questioni relative al diritto di recesso nei contratti di credito al consumo.

    1.- il contratto deve indicare con chiarezza il calcolo dei giorni del diritto di recesso

    Una delle questioni che riguardano usualmente il consumatore è: come si calcola il periodo del diritto di recesso?

    La Corte chiarisce che il contratto deve indicare in modo chiaro la modalità di calcolo dei giorni e tale informazione deve essere chiara e precisa.

    Si tratta, in altri termini, di una informazione che deve essere esposta nel contratto in modo tale da consentire una facile comprensione al consumatore, chiarendo a quest'ultimo come esercitare il proprio diritto.

    2.- divieto di rinvio alla norma nazionale

    Sotto altro profilo, il contratto deve indicare tutte le caratteristiche del diritto di recesso, e quindi anche la modalità di calcolo, senza rinviare ad altro documento o norma nazionale.

    E' fatto divieto di indicare nel contratto una generica disciplina del diritto di recesso, rinviando alla norma nazionale al fine di colmare la carenza del documento firmato tra le parti.

    Qui di seguito, la Corte di Giustizia - sentenza C-66/2019.

    domenica 26 maggio 2019

    Contratto concluso on line - valide le condizioni contrattuali visionate "a tempo"?

    Una questione molto dibattuta riguarda la validità, nella conclusione dei contratti conclusi digitalmente, delle condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra professionista e consumatore.

    Accede di frequente, infatti, che le condizioni contrattuali siano difficilmente raggiungibili prima della conclusione del contratto (in quanto posizionate in una zona del sito web non facilmente raggiungibile o a caratteri non leggibili, oppure visionabili solo per tempo limitato). 

    Il consumatore arriva ad accettare condizioni che non può visionare, non conoscendo i propri diritti (ed obblighi), e magari decidendo di non proseguire nell'acquisto dopo aver letto determinate clausole.

    In particolare, una dei problemi più dibattuti riguarda il diritto di recesso previsto in favore del consumatore, pari a quattordici giorni, e che molto spesso non viene chiaramente comunicato dal venditore.

    In tutti questi casi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che se il contratto viene concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza, la validità della comunicazione delle condizioni contrattuali debba essere verificata dal giudice tenendo in considerazione sia lo spazio dedicato sul sito web o il tempo - più o meno limitato - di visualizzazione delle informazioni.


    Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia UE.

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...