Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo meeting presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".
In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.
A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.
Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che:
- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway;
- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;
- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi collegati alla partecipazione al club;
- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club.
Il Tribunale di Firenze, dopo aver valutato tutti i fatti e i documenti presentati, ha ritenuto il contratto di adesione a Club Getaway non valido, in quanto estremamente generico.
Il giudice toscano ha accertato la carenza delle informazioni necessarie ai fini della determinazione di cosa i consumatori stavano acquistando: "Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall'iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti.
Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l'anno per sette giorni per due persone, non è specificato con indicazione dei complessi turistici nei quali esso può essere esercitato né della tipologia di alloggio messo a disposizione, del tempo in cui può essere goduto il soggiorno e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo.
In sostanza il contratto non consente di comprendere cosa il ricorrente abbia acquistato, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi.".
Tali carenze giustificano, secondo il giudice, il diritto dei consumatori a veder cancellare il proprio nominativo dal Registro del Club Getaway e a non dover più pagare alcuna spesa di gestione.
Nessun commento:
Posta un commento