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Il caso affrontato dal giudice piemontese è il medesimo affrontato da migliaia di consumatori che devono fornire la garanzia per una persona e, all'atto della firma della fideiussione, sottoscrivono la classica clausola standard imposta dalla banca con la quale viene permesso all'istituto di credito di agire nei confronti del garante anche oltre i sei mesi di tempo previsti dall'art. 1957 c.c..
Così facendo, molte banche hanno disattivato tutte le difese del garante, potendo rivolgersi a quest'ultimo anche a distanza di anni, con aggravio di costi ed interessi verso il terzo rimasto estraneo al rapporto bancario principale.
Il Tribunale di Torino ha dichiarato la clausola contrattuale che prevede la rinuncia al limite di cui all'art. 1957 c.c. è abusiva, in quanto squilibrata e svantaggiosa per il consumatore, con conseguente sua nullità.
Nel caso di specie, alla dichiarazione di nullità della clausola è seguita la cancellazione del risparmiatore dalla Centrale Rischi quale "cattivo pagatore" ed è stato imposta all'istituto di credito una penale di 50 € al giorno per ogni giorno di ritardo nella cancellazione.
Qui di seguito, il Tribunale Torino, Sez. I^ Civ., Sent., 04/02/2025, n. 555
Tribunale di Torino
I^ Sez. Civ.
G.U. dott.ssa Marisa Gallo
Sentenza n. 555/2025
[...]
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, la sig.ra OMISSIS ha chiesto che venisse dichiarata la nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni prestate in favore di OMISSIS in data 30.7.2015 (fideiussione n. (...)) e in data 19.10.2026 (fideiussione n. (...)) - poi oggetto di cessione di crediti in favore di OMISSIS - per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta individuale H.H.. In punto di diritto, la ricorrente ha prospettato due ragioni di invalidità. In primo luogo, ha invocato la nullità, totale o parziale, delle predette fideiussioni, evidenziando come entrambe riproducessero, agli articoli 2,6 ed 8, le clausole cc.dd. di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e riconosciute come illegittime con il Provv. del 2 maggio 2005 della B.I., poiché contrarie alle disposizioni contenute in provvedimenti comunitari e nella L. n. 287 del 1990, poste a salvaguardia della libertà della concorrenza e del mercato. In secondo luogo, ha sostenuto come la clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni, contenente la deroga all'art. 1957 c.c., dovesse comunque ritenersi nulla ex art. 33, II comma, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
La convenuta OMISSIS non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 26.9.2024.Con ordinanza collegiale emessa in data 24.1.2025 la sezione specializzata in materia di impresa ha rilevato la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande fondate sulla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra banche, in favore del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, ed ha disposto la separazione della causa, rimettendo a questo giudice, ex art. 281 septies c.p.c., la causa relativa alle domande fondate sulla violazione delle norme del Codice del Consumo.
2. In questa sede occorre dunque esaminare la domanda di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa a tutela del consumatore. In applicazione del principio della ragione più liquida, va subito evidenziato come entrambe le fideiussioni oggetto di causa contengano, all'art. 6, la clausola di "permanenza dell'obbligazione del fideiussore", del seguente tenore: "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato". Sostiene la ricorrente come tale clausola debba ritenersi nulla ex artt. 33, n. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed in particolare limitando la sua facoltà di opporre eccezioni. Le tesi attoree devono essere condivise. In primo luogo, deve ritenersi che la sig.ra OMISSIS possa essere qualificata come consumatore, dal momento che dalla documentazione in atti non emergono elementi che inducano a ritenere che la stessa abbia assunto incarichi per l'impresa individuale garantita; peraltro, la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito sul punto argomenti di segno contrario. Va poi evidenziato come sia ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di colui che ha agito "per motivi personali", ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha dunque uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa (Cass. n. 32225/2018; Cass. n. 5868/2023). Ciò premesso, appare del tutto condivisibile l'ipotesi di abusività della clausola in esame, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del consumatore, tale da compensare la perdita dell'eccezione di decadenza (cfr. ex multis, Trib Torino, Ord. 15.3.2024).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di aver tempestivamente proposto le proprie istanze verso il debitore principale (ad esempio, insinuandosi al passivo fallimentare), né, comunque, che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa.
Ne consegue l'estinzione della pretesa creditoria per decadenza ex art.1957 c.c. dovendosi evidenziare come la dichiarazione, in data 21.4.2017, di fallimento del debitore principale impresa individuale OMISSIS abbia determinato la scadenza automatica del debito garantito (doc. 8). Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altro profilo di nullità delle fideiussioni invocato dalla ricorrente.
3. In conseguenza della liberazione della ricorrente va altresì ordinata a parte convenuta la cancellazione dalla Centrale Rischi della B.I., con decorrenza dalla data della presente sentenza, della segnalazione della sig.ra OMISSIS quale garante della ditta individuale H.H. in forza delle fideiussioni in esame (cfr. docc.5,6). In applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. viene infine fissato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, l'importo di Euro 50,00, determinato in considerazione del valore della controversia e del danno prevedibile in capo alla ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 (in considerazione del valore delle fideiussioni), ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara che OMISSIS è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti di OMISSIS quale fideiussore dell'impresa individuale H.H. in forza delle fideiussioni oggetto di causa e, per l'effetto, dichiara OMISSIS liberata da ogni obbligazione inerente alle fideiussioni prestate in favore di OMISSIS in data 30.7.2015 (fideiussione n. (...)) e in data 19.10.2016 (fideiussione n. (...)); ordina a OMISSIS di procedere, entro 45 giorni dalla notificazione della presente sentenza, alla cancellazione della segnalazione della ricorrente dalla Centrale Rischi della B.I., in relazione ai predetti contratti di fideiussione; fissa, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di Euro 50,00 dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, con decorrenza dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla notificazione della presente sentenza; condanna OMISSIS a rimborsare a OMISSIS le spese di lite, che liquida in Euro 5.261,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge. Conclusione Così deciso in Torino, il 3 febbraio 2025. Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.
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