Questa domenica trattiamo una vicenda che, all'apparenza, non dovrebbe riguardare i consumatori, ma che in realtà presenta alcuni aspetti che possono risultare interessanti e di applicazione anche nei rapporti tra professionista e cliente (per problemi relativi al vostro contratto di mutuo, per un controllo e per valutare possibili recuperi, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).
Stiamo parlando del mutuo solutorio, ossia quel particolare tipo di finanziamento utilizzato dalle banche per ristrutturare posizioni debitorie problematiche, ma anche uno dei contratti più oggetto di discussione degli ultimi anni.
E proprio in quest'ottica deve essere vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo quando il mutuo solutorio è valido e quali effetti produce, soprattutto in relazione all’esecuzione forzata.
1.- Che cos’è il mutuo solutorio
Il mutuo solutorio (anche definito mutuo di consolidamento) è un contratto di finanziamento con cui una banca concede un prestito non per acquistare un bene o realizzare un nuovo investimento, ma per pagare debiti già esistenti del cliente.
In pratica, il cliente della banca ha già una posizione in essere con lo stesso istituto di credito, con debiti anche di varia natura (mutui, scoperti di conto, finanziamenti ect.) e non riesce a gestirli/estinguerli.
La banca concede un nuovo mutuo al cliente con lo specifico fine di “chiudere” i debiti precedenti, sicché le somme oggetto di mutuo non vengono erogate al cliente, ma rimangono allo stesso istituto di credito per rientrare delle proprie esposizioni.
L’effetto che si produce con questo nuovo contratto viene chiamato consolidamento del debito, mediante il quale più posizioni vengono raggruppate in un’unica obbligazione, di durata più lunga e, talvolta, con garanzie rafforzate (come l’ipoteca o garanzie di terzi).
Questo particolare tipo di finanziamento ha creato, negli anni, dubbi e contrasti in merito alla sua validità e legittimità verso i consumatori, in quanto da più parti si è sostenuto che il denaro non viene mai realmente consegnato, in quanto le somme rimangono nella disponibilità della banca.
Il contratto sarebbe, di conseguenza, privo di causa o addirittura simulato, in quanto imposto dal contraente forte (la banca) a quello debole (il cliente) per l'esclusivo vantaggio del primo.
La domanda/dubbio, sul punto, era legato alla validità del contratto, laddove il cliente non riceve materialmente il denaro.
Il quesito ha trovato risposta definitiva con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841/2025.
2.- Mutuo solutorio e Cassazione Sezioni Unite: cosa ha deciso la Corte
La Cassazione ha affermato un principio chiaro e vincolante: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non viene consegnata materialmente.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiare: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente".
Il principio enunciato è chiaro: non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Si arriva a parlare, in questi casi, di disponibilità giuridica della somma che viene erogata al mutuatario, priva di consegna "fisica" dell'importo, il quale viene destinato all'istituto di credito.
In altri termini, il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, comporta il verificarsi virtuale delle seguenti azioni:
- la somma viene accreditata sul conto corrente intestato al mutuatario;
- Si determina l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario
- Il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario
Di fatto, l'accredito sul conto corrente del cliente è sufficiente a perfezionare il contratto, mentre non rileva che le somme siano subito usate per pagare debiti pregressi: la successiva utilizzazione delle somme integra un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo.
Di conseguenza, la banca dispone di tutti i presupposti, in primo luogo il titolo esecutivo, per poter avviare ogni azione idonea per il recupero delle somme dovute.
3.- Mutuo solutorio: occorre controllare gli eventuali abusi bancari
Ciò premesso, vogliamo anche osservare che questa sentenza non legittima tutte le condotte della banca, ed anzi ci permette di chiarire che esistono dei limiti che non possono essere travalicati e per i quali si giustifica il controllo dei documenti al fine di verificare che la banca non stia cercando di portarvi via più soldi di quanto dovuto (per info, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).
I principali profili di possibile abuso sono:
- interessi e costi illegittimi
- Anatocismo, usura, tassi non pattuiti correttamente o non trasparenti restano pienamente contestabili.
- utilizzo del mutuo per “ripulire” vecchi debiti
Sotto questo profilo, dobbiamo osservare che deve essere contestato l'utilizzo del mutuo solutorio da parte della banca al fine di viene usato per:
- inglobare debiti già viziati;
- trasformare crediti contestabili in un nuovo titolo esecutivo.
In questi casi, il mutuo solutario non può eliminare le irregolarità originarie e non ovvia agli obblighi anche informativi che gravano sulla banca o, ancor peggio, quando questo strumento viene concesso a un soggetto già in grave difficoltà finanziaria, senza una reale valutazione del merito creditizio, può configurarsi concessione abusiva del credito.
Cassazione Civile - Sezioni Unite - sentenza n. 5841/2025
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