La recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione tratta un un tema delicato, la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, vicenda che riguarda molti consumatori che ci hanno scritto in questi anni (per una valutazione della posizione debitoria, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).
La sentenza interviene su un tema molto delicato per chi ha rapporti con banche e finanziarie: quando è davvero legittimo essere segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
E il messaggio che vogliamo lasciarvi è chiaro e importante:
non pagare una o più rate, da solo, non basta per finire tra i “cattivi pagatori gravi”
- Cosa significa davvero “segnalazione a sofferenza”
Nel linguaggio bancario, la “sofferenza” è la segnalazione più grave. Non riguarda un semplice ritardo o una dimenticanza, ma una situazione molto più seria, così come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (per un approfondimento, clicca qui).
Perché sia legittima, il cliente della banca deve trovarsi in una condizione di:
- deve essere preceduta da una comunicazione della banca consumatore (vedi qui);
- il cliente deve versare in grave difficoltà economica;
- la posizione di difficoltà debitoria non deve essere temporanea;
- vi deve essere un reale dubbio della capacità di restituire il debito.
Non serve un fallimento o una procedura giudiziaria, ma serve qualcosa di più di un mancato pagamento e quindi, l'intermediario bancario deve operare una valutazione complessiva della situazione economica della persona o dell’impresa.
In termini più semplici, un ritardo non equivale a essere insolventi e non può giustificare una segnalazione a sofferenza.
- Il caso: segnalazione fatta troppo in fretta
La vicenda esaminata riguarda una segnalazione effettuata da un intermediario finanziario durante una situazione ancora incerta, ove il debitore non aveva rimborsato la rata nei termini previsti dal contratto.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, il debito era oggetto di confronto e trattative e non era stata fatta una vera verifica della situazione economica complessiva, sicché la segnalazione era sostanzialmente fondata sul mancato pagamento della rata.
Le conseguenze sono state immediate per il debitore, in quanto un altro istituto di credito ha negato un finanziamento proprio a causa di quella segnalazione, arrecando un danno all'immagine finanziaria del consumatore.
Questo è un punto centrale: una segnalazione a sofferenza può bloccare l’accesso al credito, anche per operazioni importanti come un mutuo.
- Il principio della Cassazione: basta automatismi
La Corte di Cassazione ha corretto l’impostazione dei giudici precedenti, chiarendo un principio fondamentale, ossia la segnalazione a sofferenza non può essere automatica, e quindi non è sufficiente affermare: “non ha pagato, quindi è in sofferenza”.
Al fine di procedere con questo tipo di segnalazione alla CR, l'istituto di credito deve svolgere una valutazione serie e concreta della posizione, analizzando la situazione patrimoniale complessiva del proprio cliente, e verificare se esiste una crisi strutturale, reale e duratura che possa mettere in dubbio l'assolvimento del debito da parte di quest'ultimo.
Se questo procedimento di accertamento, svolto in buona fede, non avviene, la segnalazione è illegittima.
Per i consumatori è importante capire quando una segnalazione può essere contestata.
In linea generale:
- un ritardo nei pagamenti non basta
- una contestazione del debito non basta
- una trattativa in corso non basta
- una difficoltà temporanea non basta
Può invece esserci sofferenza solo quando la difficoltà economica è grave, stabile e documentata
- Il danno: quando si può chiedere il risarcimento
Una segnalazione illegittima può avere effetti molto pesanti per il consumatore che si può vedere rifiutare la richiesta di un mutuo o finanziamento; subire la revoca di affidamenti bancari; più un generale risultare danneggiato nella propria reputazione creditizia.
Anche sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce il cliente vittima di una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, o alle banche dati private, può chiedere il risarcimento del danno che non è automatico, va dimostrato con elementi concreti, come:
- lettere di rifiuto delle banche
- revoche di credito
- coincidenza temporale tra segnalazione e problemi finanziari
Se c’è un collegamento tra segnalazione e danno, il risarcimento è possibile.
Se avete il dubbio di una segnalazione errata, vi consigliamo di scriverci ed inviarci i vostri documenti, così potremo verificare se siete meritevoli di tutela ed assistenza (sos@consumatoreinformato.it).
Cassazione Civile Sez. I^ sentenza n. 5593/2026
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