Visualizzazione post con etichetta centrale rischi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta centrale rischi. Mostra tutti i post

domenica 24 maggio 2026

Segnalazione a sofferenza: se non vi sono i presupposti, il debitore può essere risarcito

La recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione tratta un un tema delicato, la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, vicenda che riguarda molti consumatori che ci hanno scritto in questi anni (per una valutazione della posizione debitoria, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

La sentenza interviene su un tema molto delicato per chi ha rapporti con banche e finanziarie: quando è davvero legittimo essere segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

E il messaggio che vogliamo lasciarvi è chiaro e importante:

non pagare una o più rate, da solo, non basta per finire tra i “cattivi pagatori gravi”


- Cosa significa davvero “segnalazione a sofferenza”

Nel linguaggio bancario, la “sofferenza” è la segnalazione più grave. Non riguarda un semplice ritardo o una dimenticanza, ma una situazione molto più seria, così come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (per un approfondimento, clicca qui).

Perché sia legittima, il cliente della banca deve trovarsi in una condizione di:

- deve essere preceduta da una comunicazione della banca consumatore (vedi qui);

- il cliente deve versare in grave difficoltà economica;

- la posizione di difficoltà debitoria non deve essere temporanea;

- vi deve essere un reale dubbio della capacità di restituire il debito.

Non serve un fallimento o una procedura giudiziaria, ma serve qualcosa di più di un mancato pagamento e quindi, l'intermediario bancario deve operare una valutazione complessiva della situazione economica della persona o dell’impresa.

In termini più semplici, un ritardo non equivale a essere insolventi e non può giustificare una segnalazione a sofferenza.


- Il caso: segnalazione fatta troppo in fretta

La vicenda esaminata riguarda una segnalazione effettuata da un intermediario finanziario durante una situazione ancora incerta, ove il debitore non aveva rimborsato la rata nei termini previsti dal contratto.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, il debito era oggetto di confronto e trattative e non era stata fatta una vera verifica della situazione economica complessiva, sicché la segnalazione era sostanzialmente fondata sul mancato pagamento della rata.


Le conseguenze sono state immediate per il debitore, in quanto un altro istituto di credito ha negato un finanziamento proprio a causa di quella segnalazione, arrecando un danno all'immagine finanziaria del consumatore.

Questo è un punto centrale: una segnalazione a sofferenza può bloccare l’accesso al credito, anche per operazioni importanti come un mutuo.


- Il principio della Cassazione: basta automatismi

La Corte di Cassazione ha corretto l’impostazione dei giudici precedenti, chiarendo un principio fondamentale, ossia la segnalazione a sofferenza non può essere automatica, e quindi non è sufficiente affermare: non ha pagato, quindi è in sofferenza”.

Al fine di procedere con questo tipo di segnalazione alla CR, l'istituto di credito deve svolgere una valutazione serie e concreta della posizione, analizzando la situazione patrimoniale complessiva del proprio cliente, e verificare se esiste una crisi strutturale, reale e duratura che possa mettere in dubbio l'assolvimento del debito da parte di quest'ultimo.

Se questo procedimento di accertamento, svolto in buona fede, non avviene, la segnalazione è illegittima.

Per i consumatori è importante capire quando una segnalazione può essere contestata.

In linea generale:

  • un ritardo nei pagamenti non basta
  • una contestazione del debito non basta
  • una trattativa in corso non basta
  • una difficoltà temporanea non basta

Può invece esserci sofferenza solo quando la difficoltà economica è grave, stabile e documentata


- Il danno: quando si può chiedere il risarcimento

Una segnalazione illegittima può avere effetti molto pesanti per il consumatore che si può vedere rifiutare la richiesta di un mutuo o finanziamento; subire la revoca di affidamenti bancari; più un generale risultare danneggiato nella propria reputazione creditizia.

Anche sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce il cliente vittima di una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, o alle banche dati private, può chiedere il risarcimento del danno che non è automatico, va dimostrato con elementi concreti, come:

- lettere di rifiuto delle banche

- revoche di credito

- coincidenza temporale tra segnalazione e problemi finanziari

Se c’è un collegamento tra segnalazione e danno, il risarcimento è possibile.

Se avete il dubbio di una segnalazione errata, vi consigliamo di scriverci ed inviarci i vostri documenti, così potremo verificare se siete meritevoli di tutela ed assistenza (sos@consumatoreinformato.it).

Cassazione Civile Sez. I^ sentenza n. 5593/2026

domenica 6 novembre 2022

Centrale rischi: la segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al consumatore

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia (o alle varie banche dati private) è circostanza tutt'altro che rara per il consumatore, ed anzi sono molti i casi di persone che segnalano all'associazione questo tipo di vicenda.

Abbiamo  già trattato la questione nel blog, chiarendo anche in cosa consiste l'iscrizione alla banca dati (clicca qui), e quando può essere importante che la banca rispetti i presupposti per la segnalazione del cliente.

Stiamo trattando la fattispecie, tutt'altro che rara, ove il cliente della banca non abbia pagato più rate del proprio debito  con la banca, e quest'ultima sia costretta a segnalarlo nelle varie banche dati previste per legge.

La banca segnalante deve, a tal proposito, avvertire il consumatore della sua prossima segnalazione alla Centrale rischi, informandolo delle rate pagate in ritardo e dandogli la possibilità di poter di saldare il debito.

E' uno dei requisiti che rendono la segnalazione legittima e rispettosa della legge, ed in particolare l'art. 125 del Testo Unico Bancario e delle successive comunicazioni di Banca d'Italia.

L'art. 125 comma 3 del TUB prevede, infatti, che la banca sia tenuta, prima di segnalare il cliente ad informarlo della sua prossima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, così come ribadito con la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4.

La banca deve inviare, quindi, una lettera con l'avvertimento rivolto al cliente della sua prossima segnalazione alla Banca d'Italia.

Ma cosa succede se non procede alla comunicazione preventiva verso il cliente? e questo tipo di comunicazione riguarda il solo caso di "segnalazione a sofferenza" od ogni tipo di segnalazione in Centrale rischi?

Il Tribunale di Napoli risponde a questi quesiti, premettendo che la segnalazione è regolare se rispettosa dei presupposti previsti dalla legge, i quali valgono non solo per le segnalazioni “a sofferenza”, ma devono trovare applicazione in tutte le procedure di segnalazione alla centrale rischi.

Ciò premesso, ogni tipo di segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al cliente, proprio per consentirgli di poter saldare le rate arretrate e mettersi in regola.

E se non viene inviata tale comunicazione? il Tribunale di Napoli (in contrasto con alcune sentenze di altri giudici vedi qui) afferma che la mancata comunicazione comporta la invalidità della segnalazione alla Centrale rischi con obbligo di cancellazione in capo alla banca.

Tribunale di Napoli.

domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 6 giugno 2021

Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: poche possibilità di risarcimento per il consumatore

Nei casi attinenti all’illegittima segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (la <<Centrale Rischi>>) di privati ed imprese, la ricostruzione dell’evento pare piuttosto lineare, tanto è vero che la casistica giurisprudenziale abbonda di provvedimenti inibitori adottati in via cautelare. 

Sul punto è intervenuta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ove il Giudice di legittimità ha voluto chiarire alcuni aspetti rilevanti il danno da illegittima segnalazione.

Il nostro intervento, seppur in modo parziale, vuole analizzare tale aspetto, ossia quali sono i danni che può subire un consumatore che per errore viene segnalato nella banca dati della Banca d'Italia o in una banca dati privata (qui un approfondimento sulle banche dati).

E' noto che nel caso di segnalazione presso un circuito bancario o una banca dati sulla quale si interfacciano i terzi, si assiste ad una fuga di notizie, più o meno riservate, che attengono alla sfera personale o patrimoniale del privato. 

Il profilo della fuga di notizie riservate, a prescindere da chi le diffonda, è affrontato dal Codice della privacy (oggi, il GPDR), proprio per tutelare il contraente debole ed evitare, o quantomeno limitare, il pregiudizio che questi può soffrire da siffatto evento. 

La condotta antigiuridica posta in essere dalla banca, tuttavia, può essere astrattamente fonte di una pluralità di danni (patrimoniali e non patrimoniali), risarcibili anche secondo la normativa sulla riservatezza.   

Tuttavia, le pretese avanzate dai privati, specialmente in relazione ai pregiudizi non patrimoniali, di solito non vanno oltre la mera allegazione, mentre solo in pochi casi sono corredate da un concreto riscontro probatorio. 

Tenendo conto di questa constatazione e procedendo con ordine, è opportuno ragionare su due piani: quello del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale (puoi approfondire anche qui). 

Danno patrimoniale

Sotto il profilo del danno patrimoniale, certamente, la norma cardine è costituita dall’articolo 1223 cod. civ. in base al quale è risarcibile il danno che sia conseguenza immediata e diretta della lesione. La disposizione è condivisibile sotto il profilo logico, prima ancora che quello giuridico. 

I danni patrimoniali che possono derivare dall’illegittima segnalazione sono di vario tipo e la tecnica per raggrupparli è quella casistica, se non altro perché ci consente di cogliere abbastanza rapidamente quali sono gli oneri di allegazione e di prova che richiedono. 

Il più ricorrente è un danno da compromissione dell'accesso al credito. L'impossibilità di accedere al credito, specialmente quando il segnalato è un imprenditore, innesca una reazione a catena di danni patrimoniali, tutti causalmente riconducibili alla indebita segnalazione. 

Si pensi alla circostanza per la quale il privato sia costretto a vendere beni di proprietà per far fronte ad impegni di spesa assunti prima di essere stato segnalato; come pure al caso in cui il segnalato, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare e aver versato la caparra confirmatoria, viene segnalato e, per tale causa, non può onorare il preliminare di compravendita, dando il diritto al promittente venditore di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e di trattenere la caparra. 

Questi pregiudizi economici sono risarcibili, purché il soggetto segnalato fornisca la prova sia di aver subito il danno che del nesso causale tra la segnalazione erronea e la conseguenza che ne è derivata. In termini operativi, si può pensare di ricorrere in giudizio ai seguenti “mezzi di prova”: 

Il documento che comprova che il direttore della banca ha rigettato la richiesta del mutuo per via della segnalazione effettuata da un'altra banca; 

in mancanza del documento, la prova testimoniale dello stesso direttore; 

la produzione del contratto preliminare. 

Una trattazione a parte merita il caso del soggetto che si è vede rigettare il credito per avviare un’impresa (nella casistica, una impresa fotovoltaica) a motivo di un’errata segnalazione. Il tema della prova verte sulla dimostrazione che, in chiusura dell’istruttoria avviata dall’istituto di credito, l’attività di impresa non costituisca una velleità dell’imprenditore, bensì un’iniziativa sufficientemente concreta per la quale la banca abbia palesato la disponibilità a finanziare l’impresa, purché il soggetto non sia segnalato. Anche in questo caso soccorre la prova testimoniale, poiché è probabile che soltanto il direttore o il funzionare della banca possa evidenziare, in modo preciso, quali fossero le intenzione dell’istituto. 

Danno non patrimoniale

Il tema del danno non patrimoniale, invece, è assai più complesso. 

Per quanto attiene alla reputazione personale, ossia alla reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati, la giurisprudenza sostiene si riallaccia alla tesi del danno in re ipsa, nel senso che la persona umana subisce una diminuzione di valore, per quanto non patrimoniale, alla quale il risarcimento può essere commisurato.

Mentre con riguardo alla reputazione commerciale dell'impresa, rileva l’esercizio dell’attività economica e, quindi, il pregiudizio è risarcibile a condizione che il danno venga provato nella sua esistenza, anche in via presuntiva. 

Il quadro, tuttavia, non è completo, perché bisogna tenere in debita considerazione il principio per il quale, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non corrisponde mai alla funzione di una pena privata (danno punitivo”), ma piuttosto alla funzione compensativa: quella, appunto, di riportare il danneggiato nella posizione in cui si trovava prima di aver subito l’evento dannoso. 

Alla luce della funzione compensativa, per la quale un danno postula una perdita, e quella perdita va neutralizzata, è necessario ed implicito distinguere tra le danno-evento e danno-conseguenza: e la categoria del danno conseguenza viene utilizzata dalla giurisprudenza, appunto, come filtro per quantificare la pretesa del risarcimento. 

 Il dato che emerge è che la categoria del danno non patrimoniale postula un duplice giudizio. Non basta che sia stato leso un interesse meritevole, sotto il profilo dell'ingiustizia del danno; occorre altresì la sussistenza delle conseguenze di quella lesione. 

Peraltro, un filtro analogo a quello previsto dalla categoria del danno conseguenza è utilizzato in materia di illegittimo trattamento dei dati personali, nel quale si prevede il risarcimento, ma lo si condiziona Comunque una  l'operatività del rimedio risarcitorio è altresì condizionata alla verifica aggancia ad c.d. soglia di risarcibilità, articolata nel duplice accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno, a riprova del fatto che non è sufficiente la mera allegazione della segnalazione.

Non è di secondaria importanza la questione inerente la prova del danno conseguente l'illegittima segnalazione e, come si legge nel provvedimento qui di seguito riportato.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. Ordinanza n. 23453/2020.

domenica 7 febbraio 2021

Segnalazione alla Centrale rischi: libertà di forma del preavviso inviato al consumatore

Questa domenica torniamo a trattare la segnalazione del consumatore ad una delle banche dati - pubbliche o private - nel caso di ritardi prolungati nell'assolvimento dei propri obblighi finanziari verso la banca creditrice.

Abbiamo trattato l'argomento anche in altri nostri precedenti interventi, ove potete approfondire i termini della questione (clicca qui), chiarendo la responsabilità che può gravare sull'istituto di credito nel caso in cui la sua segnalazione sia errata (vedi qui).

Senza voler tornare sull'argomento, ci limitiamo a ricordare che nel caso in cui otteniamo un finanziamento dalla banca e non restituiamo le rate in modo regolare, o interrompiamo il pagamento verso la banca, quest'ultima non solo è legittimata a chiederci l'immediato rientro dalla nostra esposizione nei suoi confronti, ma deve segnalarci nei sistemi di informazione creditizia per rendere noto agli altri intermediari bancari che esiste una situazione di difficoltà del cliente.

Occorre ricordare che esiste una tutela preventiva in favore del consumatore, nel senso che prima di procedere alla segnalazione, la banca deve avvertire il cliente attraverso il preavviso di segnalazione (vedasi art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e art. 125, comma 3 del TUB).

Come deve essere il preavviso di segnalazione? esiste un obbligo di forma?

Il quesito è stato di recente risolto, con un provvedimento assai discutibile, dall'Arbitro Bancario e Finanziario - collegio di Torino con la decisione n. 21202 del 26 novembre 2020.

Nel caso di specie, un cliente moroso nel pagamento delle rate di due finanziamenti conclusi con una banca, era stato segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia dall'intermediario bancario.

Il consumatore aveva lamentato la circostanza di non essere stato avvertito preventivamente dall'istituto di credito dell'inserimento del suo nominativo nella CR, classificando come "illegittima "la segnalazione.

Durante il procedimento era emerso, però, che la banca aveva inviato delle raccomandata senza ricevuta di ritorno al cliente, contenenti il preavviso di segnalazione, e che il consumatore aveva negato di aver ricevuto dette comunicazioni.

Orbene, l'Arbitro bancario ha ritenuto assolto l'obbligo di preavviso con la mera raccomandata, seppur priva di prova della sua ricezione da parte del consumatore, introducendo un pericoloso principio di libertà della forma.

Nella decisione che potete leggere di seguito vengono ricordati i principi che caratterizzano la prova della comunicazione della prossima segnalazione del cliente al sistema di informazione creditizia, ossia:

a.- deve essere provato che il preavviso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 4 Codice deontologico;

b.-  nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso, l'onere della prova deve essere fornito dall'intermediario;

c.- la comunicazione deve essere tempestiva, completa e attuale.

Ciò detto, il giudicante ha ritenuto non sussistere alcun vincolo di forma sia sotto il profilo della contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista della modalità a mezzo della quale viene informato il cliente, risultando provata la consegna del preavviso anche con il sistema delle presunzioni.  E ciò perché, a detta di ABF, non si può certo dare una lettura troppo formalistica della disposizione citata sull'obbligo di preavviso.

Così facendo, viene fortemente limitato il diritto del consumatore ad essere avvisato del rischio di segnalazione, magari dandogli la possibilità di porre rimedio al suo ritardo con l'intermediario bancario, e sono favorite condotte poco lineari delle banche, arrivando a legittimare la segnalazione in assenza di piena prova della comunicazione al contraente debole.

Difatti, nella vicenda oggetto della decisione di ABF, il collegio considera assolto il dovere con questa non condivisibile motivazione: "Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di ricevimento, oltra a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere una presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass. 12594/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004)".

In conclusione, la banca ha adempiuto al proprio obbligo in modo lasco, ma tant'è è sufficiente a dimostrare che il consumatore è stato tutelato....anche se non risulta provato che ha ricevuto la comunicazione.   

 ABF - collegio di Torino - decisione n. 21202/2020.

domenica 23 agosto 2020

Come determinare il danno da errata segnalazione al Crif

Il soggetto che assume come illegittima la segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi e, per l’effetto, si è visto rifiutare il credito deve allegare e provare con concretezza il proprio pregiudizio.

In prima approssimazione, è questa l’ennesima lezione che si ricava dalla sentenza in commento, la Cassazione n. 6167 del 5 marzo 2020, la quale ha dato il responso su una segnalazione  omonima: un errore identificativo del cliente, scambiato per un altro nominativo.

Questa lezione non è così facile da imparare, dal momento che dalla giurisprudenza di merito emergono poche condanne risarcitorie per danno patrimoniale

In questo campo, spesso nelle aule di giustizia ci si limita ad affermare che la segnalazione indebita ha inciso sugli affari (bancari e non) del cliente: ma il principale scoglio riguarda due elementi: 

(1)  l’indicazione di una inferenza causale, basata sul criterio del “più probabile che non”; 

(2) la quantificazione della perdita patrimoniale, fosse anche per fornire un appiglio su base equitativa.

A fronte di allegazioni poco o per nulla specifiche, i giudici ammettono a malapena le consulenze tecniche di natura esplorativa o i testimoni indicati dal cliente. E se il quadro fattuale è privo di ogni sostegno, nemmeno ci si può attendere sentenze di condanna.

Problemi di natura analoga si presentano sul versante del danno non patrimoniale.

Sotto questo profilo si cerca di eludere l’onere di specifica allegazione dei fatti, facendo leva su alcune pronunce che intravedono conseguenze automatiche sulla reputazione e sull'immagine del cliente.

Tuttavia, almeno dal 2008 la Cassazione – e la sentenza in commento non fa eccezione - continua a respingere questa tesi e a ribadire che i danni alla reputazione sono ‘danni conseguenza’, che come tali vanno allegati e provati. 

In altre parole, il risarcimento postula pur sempre elementi idonei a dimostrare, almeno su base presuntiva, il danno da risarcire.

Di là dalle formule utilizzate per descrivere i tipi di danno, ciò che davvero rileva in argomento è l’adeguata specificità e precisione dell’allegazione dei fatti rilevanti.

La lesione della reputazione personale, infatti, non deve essere trattata come se fosse un “fatto notorio”, tale da esimere il cliente dall’onere della prova; piuttosto, si deve (e si può, per pacifica giurisprudenza di legittimità) fare affidamento alle presunzioni semplici. Con questo strumento, si può partire da dati di natura statistica o logica – ovviamente diversi da mere generalizzazioni – dai quali si possono ricavare deduzioni e inferenze. Tanto più l’inferenza è serrata, quanto più è difficile che sia disattesa dal giudice. Per corroborare l’inferenza, poi, si può fare leva su prove testimoniali e documentali, purché coerenti e concordanti con i dati scelti.

Quanto ai criteri di stima del danno non patrimoniale, se non vi sono parametri risarcitori veri e propri (e nemmeno è richiesto all'attore di giungere a tale grado di dettaglio), parametri validi sono i seguenti:

(1) nei casi di segnalazione quantitativa, l’entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta;

(2) la durata della segnalazione illegittima;

(3) se il segnalato è un imprenditore, il volume d’affari e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta;

(4) se il segnalato è un consumatore, il volume delle linee di credito non concesse da altre finanziarie: nel caso affrontato dalla sentenza in commento, è stato negato un prestito finalizzato all'acquisto di un’automobile.

In conclusione, ad opinione di chi scrive è da privilegiarsi un approccio di tipo induttivo che, prima ancora di individuare le categorie di danno, deve soffermarsi sui fatti noti e su quelli ricavabili per via presuntiva, senza tuttavia indulgere verso generalizzazioni che possono persino spingere il giudice a non ammettere le prove.

Cassazione Civile - Sez. III^ Civ. sentenza n. 6167/2020.

domenica 23 dicembre 2018

Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore

Riceviamo, con una certa frequenza, richieste di aiuto o quantomeno delucidazioni da consumatori che sono stati iscritti alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o alle banche dati private (in primis, CRIF), non avendo pagato con regolarità il proprio debito ad una banca o finanziaria.

Le richieste che giungono alla nostra posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) hanno come fine quello di comprendere se e come la banca può segnalarci e se, nel caso di segnalazione non legittima, può essere chiesto all'istituto di credito il risarcimento del danno.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog (vedi qui), delineando alcuni aspetti inerenti la segnalazione, ed in particolare quali siano le conseguenze nel caso di omesso pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Alla luce dei dubbi sorti di recente tra i consumatori, riteniamo utile tornare a trattare l'argomento, e l'occasione ci viene offerta dalla recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario - collegio di Palermo che si è espresso in modo efficace in materia di segnalazione al Crif con la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.

(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).

Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:

(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.

Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.

Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.

(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
Questo secondo e delicato argomento è oggetto della richiesta di molti consumatori che vogliono "farla pagare alla banca" partendo dalla relazione segnalazione 

segnalazione illegittima = danno della reputazione del consumatore

Invero, non è così automatico tale collegamento e il Collegio di Palermo di ABF ci aiuta nel comprendere chi e come può chiedere un risarcimento del danno da errata segnalazione.

Il danno lamentato, patrimoniale e/o extrapatrimoniale, deve essere oggetto di prova sia in merito al pregiudizio (sofferenza/danno) subito, sia con riferimento alla natura del danno.

In termini più semplici, non è sufficiente sostenere che si è sofferto un danno derivante dalla segnalazione, ma occorre argomentarlo e provarlo, come evidenzia il Collegio dell'ABF: "In ogni caso, si evidenzia che i Collegi Abf hanno avuto modo di ribadire come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi del credito provenienti da altri intermediari basati sulla segnalazione preso le banche dati creditizia, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità".

Ed anche con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio è chiaro: "Quanto invece al danno non patrimoniale, la giurisprudenza dei Collegi dell'Abf richiede, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, che sia fornito almeno un principio di prova in ordine all'effettività della protestata reputazione di "buon pagatore" del ricorrente.".

Il merito di questa decisione, che potete leggere di seguito, è quello di proporre i punti più controversi della materia in modo semplice e di immediata comprensione anche per il consumatore, pur non condividendone tutte le conclusioni raggiunte. 
 
Qui la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

domenica 18 marzo 2018

Ti hanno iscritto a sofferenza alla Centrale Rischi? Cosa puoi fare per cancellare la segnalazione

Negli ultimi mesi sono aumentati i casi ove la banca ha provveduto a segnalare in modo affrettato, ed errato (o meglio illegittimo), i propri clienti nelle banche dati, trasformando questi ultimi in "indegni del credito bancario", e quasi marchiati a vita di fronte all'intero sistema bancario.

Questa Associazione ha denunciato più volte questo modus operandi, anche tutelando i propri associati da evidenti casi di errata segnalazione alla Banca d'Italia o alle altre banche dati private (scrivi la tua storia a sos@consumatoreinformato.it).

Per tale ragione, questa domenica riteniamo importante proporvi in lettura il recentissimo provvedimento con il quale il Tribunale di Lanciano (ordinanza del 12 febbraio 2018 che potete leggere qui sotto) ha ordinato ad una banca di provvedere all'eliminazione del nominativo di un proprio cliente dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, erroneamente indicato con il rischio "a sofferenza", in quanto l'istituto di credito aveva segnalato il consumatore nella banca dati senza avere né verificato la sua situazione patrimoniale né informato quest'ultimo dell'imminente aggravamento della sua immagine creditizia

    Il problema: in tempi di crisi, è assai frequente che il privato, in genere una piccola società, si veda "stringere il cordone della borsa" perché inserito dall'intermediario finanziario nella "black list" della Banca d'Italia, in quanto considerato "cattivo pagatore".   

Premesso che l'iscrizione alla CR (Centrale Rischi) è legittima se rispetta le regole, il problema è quello che sovente la banca utilizza la segnalazione in modo rigido e "punitivo": basta un minimo sconfinamento nel fido, un ritardo nei pagamenti (v. qui) e, complici i controlli di routine del funzionario di banca, parte un'illegittima segnalazione alle Banche Dati che vedono tutti gli intermediari finanziari. 

Il cerchio si chiude quando l'ignaro cliente viene a conoscenza della segnalazione dopo che gli intermediari gli hanno chiuso i rubinetti del credito, condannandolo, a stretto giro di vite, a crisi di liquidità e fallimento. 

Specie per le imprese ancora sane, in questi casi è indicata una "corsa contro il tempo" e, prima ancora di parlare di risarcimento del danno (v. errata segnalazione alla Centrale Rischi), occorre portare d'urgenza a casa la cancellazione della segnalazione

Ebbene, come si fa ad ottenere questo risultato? Il provvedimento in esame ci aiuta a comprenderlo meglio.  

▢    Il caso di specie: come da copione, una società si è vista sospendere improvvisamente
una delle sue linee di credito. Per gentile comunicazione dell'Istituto apprendeva che era stato "valutato il sopravvenuto indice di criticità consistente in presenza in Centrale Rischi Banca d'Italia di posizione "in sofferenza" (...)".  

Proprio a seguito di questa traumatica comunicazione, la società decideva di rivolgersi al giudice, attraverso un procedimento d'urgenza, per chiedere di veder cancellata la propria iscrizione alla Centrale Rischi, sul presupposto che la segnalazione era illegittima perché "non era stata preceduta dalla comunicazione (prevista dalla regolamentazione della Banca d'Italia) e per la mancanza dei presupposti di fatto necessari per l'iscrizione (...)". 

▢      Cosa dice il Collegio: la cancellazione del passaggio a sofferenza è stata giustificata nei presupposti di urgenza sotto almeno tre importanti profili.  

(1) Devi essere avvisato dalla banca che verrai segnalato alla Centrale Rischi 
      (obbligo informativo dell'intermediario)
Il primo in quanto "l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio (...) idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, la società fosse stata posta a conoscenza di tanto". A sostegno di tale assunto, ha richiamato le innumerevoli previsioni di legge e regolamento che indicano come deve fare la banca prima di segnalare il passaggio a sofferenza (v. art. 125 Testo Unico Bancario;  art. 4, co. 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali; la Circolare n. 139 del 11.02.1991 della Banca d'Italia).

(2) La banca ti deve segnalare in modo corretto ed attuale
      (obbligo di corretta segnalazione)
Il secondo poiché, in pratica, "non risulta che [la banca] abbia posto in essere un'istruttoria (...) con riferimento a tutti gli indici evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreto ingiuntivi)". 

(3) La corretta informazione ti consente di accedere al credito
      (obbligo di tutela del consumatore nell'accesso al credito) 
il terzo ed ultimo, in quanto "la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale". 

Il mancato rispetto di questi tre presupposti rende
(A) illegittima la segnalazione;
(B) obbliga la banca a cancellarti subito dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia;
(C) ti legittima ad ottenere il risarcimento del danno da errata segnalazione.

▢      Cosa puoi fare: Se sei un imprenditore commerciale (ma anche semplice privato) che non può più accedere al credito per via di una illegittima segnalazione, ma non sei ancora in grave ed imminente crisi di liquidità, allora è bene correre ai ripari e compiere queste mosse. 

(a) anzitutto, fare un'istanza di accesso ai documenti della Banca d'Italia, per avere sott'occhio tutte le informazioni relativi alla natura e qualità della segnalazione (ad incaglio, a sofferenza etc.) e a quando risale; 

(b) contestare alla banca la segnalazione, magari affidandoti ad un'associazione dei consumatori o un legale, e chiedere la rimozione del tuo nome dalla CR.

(c) rivolgerti al giudice per ottenere un provvedimento di urgenza che condanni la banca a rettificare immediatamente il flusso di dati trasmesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto retroattivo (come se il monitor della Centrale Rischi fosse "vergine") ed eventualmente chiedere il ristoro dei danni; 

(d) azionare l'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere la cancellazione o rettifica dei dati inviati a Banca d'Italia: tale strumento è più snello della causa davanti al tribunale e, a differenza delle altre procedure arbitrali, la banca è tenuta ad aderire (ma non sempre esegue i provvedimenti dell'Arbitro). 

Per leggere il provvedimento, vedi sotto. 

domenica 11 febbraio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverosia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.

domenica 11 agosto 2013

Errata segnalazione alla “Centrale dei Rischi”– il cliente deve essere risarcito

Questa domenica puntiamo la nostra attenzione su una recente ed importante sentenza, con la quale il Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha riconosciuto che Monte dei Paschi ha erroneamente segnalato alla “Centrale dei Rischi” della Banca d'Italia un proprio cliente.

- Cosa succede quando la banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo creato dalla Banca d'Italia al cui interno sono indicati tutti coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio debito nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

In parole più semplici, con la Centrale dei Rischi ogni intermediario bancario può sapere e valutare il merito creditizio del cliente, verificando se quest'ultimo è inserito nella “black list”, ovverosia se ha già avuto problemi di solvibilità con altri istituti di credito.

La Banca d'Italia organizza e gestisce un sistema il cui fine è quello di mettere a disposizione di tutti gli operatori uno strumento volto a conoscere immediatamente il grado di solvibilità dei richiedenti del credito.

Tale sistema è finalizzato, in ultima istanza, a garantire il risparmio, evitando che soggetti non solvibili, o di dubbia solvibilità, possano accedere al mercato del credito, in danno di coloro che risultano meritevoli del credito bancario.

Usualmente, quando un creditore non adempie regolarmente al proprio debito nei confronti della banca, quest'ultima provvede a segnalare il creditore insolvente alla Centrale dei Rischi, evidenziando la categoria di rischio, e il grado di insolvenza (per approfondire l'argomento, vedi qui).

E' di tutta importanza, per la tutela dell'interesse pubblico (risparmio) e di quella del soggetto segnalato, che la banca deve operare una istruttoria corretta nei confronti del cliente, a cui deve seguire una segnalazione esatta del debito censito.

Con la segnalazione alla Centrale dei Rischi, il debitore difficilmente potrà ottenere altro credito dal sistema bancario tradizionale.

venerdì 15 marzo 2013

Se non paghi la rata del mutuo, rischi di entrare nella black list delle banche–come difendersi

Quale rischio corriamo quando non paghiamo regolarmente le rate del mutuo o del finanziamento contratto con la banca?

E’ evidente che il mancato versamento della rata rende il cliente inadempiente verso la banca, la quale è legittimata a chiedere al consumatore il “rientro” della somma finanziata. L’istituto di credito può, quindi, attivare una procedura per il recupero forzato del credito anche con l’intervento del giudice.

L’omesso pagamento della rata comporta, però, una ulteriore conseguenza negativa per il soggetto finanziato, il quale rischia di essere “segnalato” per una o più rate non pagate entro la scadenza prestabilita.

In altri termini, il debitore inadempiente può essere iscritto come “cattivo pagatore” in una delle banche dati, pubbliche e private, organizzate dalla Banca d’Italia e dal sistema bancario italiano.

Quali conseguenze se si entra nella black list delle banche? e se la segnalazione è errata?

giovedì 16 dicembre 2010

Da Trentino in Blu radio al blog: quando la segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia diventa illegittima

L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ad un argomento decisamente attuale ed importante: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Di seguito riportiamo alcuni spunti della trasmissione.

a. Segnalazione alla Centrale Rischi
L'istituto bancario deve usualmente segnalare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'indebitamento del proprio cliente (la c.d. sofferenza bancaria), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un potenziale cattivo pagatore.

b. Quali sono i presupposti per l'iscrizione?
In realtà non esistono molti parametri in base al quale l'intermediario deve procedere all'iscrizione del cattivo pagatore presso la Centrale Rischi, ma esistono alcuni criteri ormai consolidati e sono:

I criteri di segnalazione sono i seguenti

1) valore del debito
La segnalazione è legittima se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell' utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 75.000,00 €;

- la posizione del cliente è in sofferenza;

- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;

- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo;

La normativa bancaria ha provveduto anche a suddividere i c.d. "crediti in sofferenza":

1. crediti di cassa

2. crediti di firma

2) valutazione intermediario stato della sofferenza
La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;(come già detto)ma l'intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità della banca che può essere individuato nell'esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell'aggiornamento della stessa.

La Banca d'Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

Per quanto riguarda il concetto di "sofferenza; in detta categoria categoria va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti.

Sono inoltre escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito al alla definizione del concetto "stato di insolvenza", quale presupposto per la segnalazione della sofferenza.

Per un primo orientamento molto restrittivo lo stato di insolvenza indicato dalla Banca d'Italia corrisponde a quello previsto dall'art. 5 l. fallimentare., mentre altra parte della giurisprudenza esclude tale ipotesi, sostenendo che tale interpretazione in particolare l’applicazione della disciplina della legge fallimentare, non può trovare applicazione in quanto avente ad oggetto disciplina diversa, sostiene che sia dovere dell'intermediario individuare lo stato di insolvenza idoneo alla segnalazione nella situazione di potenziale deterioramento del soggetto debitore tale da porre in grave rischio il proprio credito, nonché gli altri eventuali crediti vantati da altri istituti di credito.

In questo senso, la segnalazione da parte della banca non è finalizzata solo alla tutela della propria situazione, ma funge anche da informativa per gli altri intermediari i quali possono meglio valutare la qualità del cliente/cattivo pagatore.

In questa seconda ipotesi è evidenziata la funzione discrezionale della Banca nel segnalare o meno la sofferenza bancaria, in quanto rientra nella mera valutazione del professionista se procedere ad inserire nella centrale rischi il nominativo del proprio cliente.

Apprezzamento che, come specificato dalla norma, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito

In cosa consiste la valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente?

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito - riprendendo le "istruzioni per gli intermediari creditizi" - che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, o come chiarito dal Tribunale di Roma, l'intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l'ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto affermando che:"ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito” e prosegue inoltre precisando che “in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria”.

Per altra giurisprudenza, (Trib. Catania) “la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito)”.

Infine,anche Trib. Parma con sentenza del 6 dicembre 2006 ha affermato che “la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato".


c. Conseguenze per scorretta ed inesatta segnalazione.

Danno e nesso di causalità.
In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, spesso nell'impossibilità del debitore (o presunto tale) di poter usufruire del credito bancario.

Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).

Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso.

A medesime conclusioni giunge altra giurisprudenza (Trib. Bari) il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore.

Esiste, peraltro, una giurisprudenza la quale configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all'interno del proprio settore merceologico e nell'ambito bancario.

Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...