domenica 4 ottobre 2026

Mediazione obbligatoria: attenzione a non confonderla con la negoziazione assistita

Mediazione e negoziazione assistita hanno lo stesso obiettivo: cercare una soluzione alla controversia senza arrivare alla sentenza. Ma non sono la stessa cosa e, soprattutto, non sono sempre intercambiabili.

A ricordarlo è il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 4 agosto 2026, con la quale il giudice ha dichiarato improcedibile una domanda proposta da una società conduttrice proprio perché, prima della causa, era stata svolta la procedura di negoziazione assistita, ma non la mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, requisito di procedibilità in questa materia.


(1) Mediazione e negoziazione assistita: qual è la differenza?

La negoziazione assistita è una procedura nella quale le parti, attraverso i propri avvocati, cercano direttamente di raggiungere un accordo. Il confronto avviene quindi tra le parti e i rispettivi difensori, senza l'intervento di un soggetto terzo chiamato a gestire il procedimento.

Nella mediazione civile (disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010), invece, entra in gioco un soggetto terzo e imparziale: il mediatore. Il suo compito è favorire il dialogo tra le parti e aiutarle a individuare una possibile soluzione della controversia.

Con la procedura di mediazione è il mediatore a dirigere la procedura, fissando degli incontri anche con la presenza delle parti per cercare una soluzione all'intera vicenda.

La differenza non è soltanto “organizzativa”. Diventa fondamentale quando la legge stabilisce che, per una determinata materia, la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della causa.

Tra queste materie rientrano le controversie in materia di locazione.

In questi casi non basta, quindi, dimostrare di avere comunque tentato di trovare un accordo attraverso un'altra procedura: occorre utilizzare proprio lo strumento previsto dalla legge.


(2) Il caso deciso dal Tribunale di Piacenza

La vicenda riguardava una società che aveva preso in locazione un'area destinata al ricovero e alla sosta di camion.

Secondo la conduttrice, l'area non era stata adeguatamente inghiaiata e non disponeva di un sistema idoneo per lo smaltimento delle acque meteoriche. La situazione avrebbe provocato problemi di utilizzabilità dell'area e danni ai mezzi, con conseguente richiesta di risarcimento di 10.500 euro, oltre agli ulteriori danni.

La locatrice, tra le altre cose, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione.

Il procedimento era quindi stato rimesso al giudice competente per le locazioni. Con provvedimento dell'11 dicembre 2025, il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito e aveva ordinato alla parte attrice di esperire la mediazione, fissando una successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Ed è qui che si verifica l'errore decisivo.

La società attrice sosteneva di avere già svolto la procedura necessaria. Ma dagli atti risultava una negoziazione assistita, non una mediazione.

Per il Tribunale non era sufficiente.

La controversia riguardava infatti una locazione e, proprio per questo, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 doveva essere assolta attraverso la mediazione.

La negoziazione assistita già svolta, anche se finalizzata alla ricerca di un accordo e conclusasi senza successo, non poteva sostituirla.

Occorre notare che il giudice aveva concesso alla parte interessata di sanare il difetto - ossia il mancato esperimento del procedimento di mediazione - ma quest'ultima non pare aver colto la possibilità ricevuta dal Tribunale di Piacenza.

È forse questo l'aspetto più interessante della decisione.

Il Tribunale non aveva immediatamente chiuso il processo per la mancata mediazione. Aveva rilevato il problema e aveva consentito alla parte di rimediare, disponendo espressamente l'esperimento della procedura. La parte, però, non aveva attivato la mediazione.

Alla successiva udienza risultava ancora soltanto la precedente negoziazione assistita.

A quel punto il Tribunale ha dichiarato la domanda improcedibile, senza arrivare neppure a esaminare chi avesse ragione sulla questione dell'inadeguatezza dell'area, sui danni ai camion o sulla responsabilità della locatrice.


Questa sentenza è importante per il consumatore informato? ci insegna qualcosa di nuovo?

All'apparenza, la risposta deve essere negativa, in quanto si tratta di una questione tecnica che dovrebbe essere di conoscenza del professionista (avvocato) che ci segue e rappresenta.

Ma la lezione che possiamo trarre dal provvedimento del Tribunale di Piacenza riguarda anche noi consumatori, al fine di comprendere come funziona il sistema giudiziario e quindi anche conoscere la differenza tra un procedimento (mediazione civile) ed un altro (negoziazione assistita).

Ecco, quindi, che la lezione è semplice: prima di iniziare una causa bisogna individuare correttamente quale procedura di ADR la legge richiede.

Non è sufficiente avere dimostrato una generica volontà di conciliare la controversia. E non è neppure sufficiente avere già tentato una procedura stragiudiziale diversa.

Se la controversia rientra tra quelle per le quali la legge impone la mediazione civile, bisogna seguire quel procedimento, diversamente non possiamo considerare rispettato il requisito di legge.

La negoziazione assistita può essere certamente utile e può anche precedere o seguire la mediazione, ma specialmente se vogliamo trovare una soluzione al di fuori del tribunale.

Nel caso di Piacenza l'errore è stato ancora più significativo perché il giudice aveva espressamente indicato alla parte la strada da seguire e le aveva dato la possibilità di sanare la situazione.

Il processo, però, non può andare avanti all'infinito: se la condizione di procedibilità non viene assolta, la conseguenza può essere pesante.

La domanda non viene semplicemente “rinviata”: può essere dichiarata improcedibile e il giudice può non arrivare mai a esaminare il merito della controversia.

Di seguito, il provvedimento del Tribunale di Piacenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
Parte_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliata presso il difensore
CONTRO
Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliata presso il difensore

Conclusioni:

Le parti hanno concluso come in atti (v. infra)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società Parte_1 ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 deducendo di aver stipulato con la convenuta, in data 27/10/2023 un contratto di locazione riguardante un’area in Piacenza, Via destinata a ricovero e sosta di camion, e di aver disdettato anticipatamente il contratto in data 02/02/2024 in quanto l’immobile locato – diversamente da quanto convenuto in contratto – non era mai stato inghiaiato dalla locatrice né era stato dotato di fognatura per le acque meteoriche.

Asserendo la legittimità per tali ragioni della sospensione del contratto e dell’omesso pagamento delle mensilità di canone, nonché di aver subito danni conseguenti agli oneri di pulizia, di riparazione e sostituzioni di parti meccaniche e di pneumatici richieste dai camion, impantanati per l’inagibilità del bene locato, ha chiesto la condanna del locatore al risarcimento della somma di €.10.500,00 oltre danni ulteriori, previo accertamento dell’inadempimento del medesimo all’obbligo di garantire l’idoneità dell’immobile all’esercizio dell’attività commerciale pattuita.

La convenuta si è costituita ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza del Giudice adito, per essere competente il Giudice delle locazioni; l’errata applicazione del rito, trattandosi di vertenza per materia assoggettata al rito speciale locatizio; l’improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del preventivo procedimento di mediazione.

Nel merito ha contestato la domanda asserendo che la società attrice aveva in più occasione preso visione dell’area oggetto del contratto di locazione – che ha riferito consegnata dal locatore inghiaiata e recintata – e che, incombendo al conduttore la custodia e la manutenzione del bene locato, era onere di questi mantenere integro il bene e provvedere alla sua manutenzione.

Ha contestato che i danni lamentati dalla conduttrice per la riparazione dei mezzi erano stati prospettati ad oltre un anno dal recesso unilaterale, con l’atto di citazione.

Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata riassegnata al Giudice delle locazioni a séguito della rimessione del fascicolo da parte del Giudice preventivamente adito.

Con provvedimento dell’11/12/2025 è stato quindi disposto il mutamento di rito ed il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a carico di parte attrice nonché fissata successiva udienza per l’eventuale prosecuzione del giudizio con assegnazione di termini per l’integrazione degli atti.

In tale sede parte attrice ha dedotto di aver già provveduto ad esperire il procedimento di mediazione mentre parte convenuta ha eccepito la omessa ottemperanza all’ordinanza giudiziale sul punto.

La causa è stata posta in decisione sull’eccezione preliminare e viene decisa all’esito dell’udienza del 29/07/2026 trattata nelle forme e termini di cui all’art.127 ter cpc.

Il rilievo di improcedibilità della domanda sollevato da parte convenuta è fondato e comporta la definizione della causa su detta eccezione pregiudiziale.

Invero, in atti risulta documentato da parte attrice l’attivazione della procedura di negoziazione assistita ma non anche il procedimento di mediazione.

Come già evidenziato nel provvedimento in data 11/12/2025 - a fronte dell’esito negativo della negoziazione assistita ed in ragione della clausola di salvezza di cui all’art.3, commi 1 e 5 del D.L. 132/2014 come convertito dalla L. n.162/2014 - la condizione di procedibilità ex art.5 D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. può dirsi assolta solo in esito all’esperimento del previo tentativo di mediazione.

Nelle cause concernenti i contratti di locazione, la negoziazione assistita non è quindi alternativa alla mediazione obbligatoria bensì è l'unica condizione di procedibilità richiesta, non sostituibile con la negoziazione assistita; valendo, semmai, il contrario, nel senso che la procedura di mediazione è sufficiente per la procedibilità della domanda concernente una locazione, anche se avente a oggetto il pagamento di una somma non eccedente i 50mila euro (cfr. Trib. Ancona 10/02/2026 n.289; App. Firenze 30.03.2023 n.543)

Sia l’omissione del preventivo esperimento di mediazione che l'inosservanza del provvedimento del Giudice che ha disposto l’assolvimento della condizione di procedibilità risultano ritualmente eccepite dalla parte convenuta rispettivamente in sede costitutiva nonché entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo.

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità della domanda dell’attrice con conseguente esonero dallo scrutinio del merito della causa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d. 55/2014 ss.mm.ii., scaglione di valore dichiarato, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva attesa la definizione della causa sull’eccezione preliminare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la improcedibilità della domanda di parte attrice,
CONDANNA la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla società CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 1.696,00 per compensi, oltre spese generali 15%,, Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 4 agosto 2026

Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...