sabato 3 ottobre 2026

Finanziamenti, cambia la musica: nuove regole per tutelare i consumatori

Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata. 

Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.

È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.

Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.


- Che cos'è il credito ai consumatori?

Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.

In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.

La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.

Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.

A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.

Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate. 

Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso. 

Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.

Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.


- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2

Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.

In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.

Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.


- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo

Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.

Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.

Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:

  • leggibilità grafica;
  • semplicità sintattica;
  • chiarezza lessicale;
  • logicità della struttura;
  • coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.

La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.

La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.


- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria

È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.

Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:

«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»

Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.

Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.

Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.

E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.

In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.

Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.

È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.

Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.

È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.


- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore

Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.

Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.

La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.

La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.

La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.


- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina

Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.

Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.


- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti

Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare  alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.

La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.

I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.

La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.

Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.


- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro

La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.

Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.


- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?

Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi  entro il 20 novembre 2026.

Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.

Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.


- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?

La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?

Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.

Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto

Fase Norme del D.M. Tipo di responsabilità
Pre-negoziale
(pubblicità, informazioni prima della firma)
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.)
Contrattuale
(art. 1218 c.c.)
Esecutiva
(durante la vita del rapporto)
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) Contrattuale (art. 1218 c.c.)


A) La responsabilità nella fase precedente alla firma del contratto (pre negoziale)
Dalla visione dello schema si evince con chiarezza che la parte rilevante degli obblighi previsti dal DM oggetto del nostro intervento, incide nella fase pre contrattuale, riguardando la pubblicità e le informazioni pre-negoziali che servono a formare il consenso informato del consumatore prima che il contratto esista. 

Se l'intermediario le viola, il danno si consuma nella fase delle trattative, a prescindere dal fatto che il contratto poi venga concluso validamente prevede, in primo luogo, una potenziale responsabilità pre contrattuale ex artt. 1337 - 1338 c.c.: in questi casi, il contratto resta valido, ma l'intermediario risponde comunque per essersi comportato scorrettamente durante le trattative.

Occorre precisare che gli obblighi che sorgono in capo alla banca prima della firma del contratto (in merito alla pubblicità, informazioni scritte che deve consegnare la banca, spiegazioni che il consulente deve dare quando un cliente chiede un prestito etc) pur rientrando in una fase negoziale vengono considerati dai tribunali, sempre più spesso, come veri e propri doveri informativi  che la banca ha verso il cliente fin dal primo contatto. 

È come se, già prima della firma, tra banca e consumatore nascesse un legame di fiducia che impone alla banca responsabilità molto simili a quelle previste per chi non rispetta un contratto già firmato.

In parole semplici: anche se il prestito viene poi concesso regolarmente ed è del tutto valido, la banca può comunque essere obbligata a risarcire il cliente per come si è comportata prima della firma — e spesso con le stesse regole rigide previste per chi non rispetta un contratto (è la banca, non il cliente, a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente; e il cliente ha più tempo per fare causa): insomma può essere anche configurata una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c. da contatto sociale. 

Tutti gli esempi che seguono riguardano comportamenti scorretti della banca prima della firma: rientrano quindi nella fase pre-contrattuale. Ma, come abbiamo visto, questo non significa che la responsabilità sia soltanto "precontrattuale" in senso tecnico: spesso i giudici la riconducono a una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, proprio perché la banca ha violato i suoi doveri di protezione verso il cliente.

Proponiamo alcuni esempi.

Esempio 1 — Pubblicità ingannevole

La banca pubblicizza un prestito senza l'avvertimento «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» (obbligatorio ex nuovo art. 4, comma 01, del D.M.) o senza indicare il TAEG nonostante citi altre cifre sul costo del credito.
→ Il consumatore, attratto da un messaggio incompleto, chiede il finanziamento senza reale consapevolezza dei costi.
→ Responsabilità precontrattuale: il danno corrisponde alla differenza tra la scelta che il consumatore avrebbe fatto con informazioni corrette e quella effettivamente compiuta.

Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi

L'intermediario non fornisce i «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 2, del D.M. — nuovo art. 124, comma 5, TUB) su un prodotto con caratteristiche complesse (es. tasso variabile, costi di estinzione anticipata), e il consumatore sottoscrive un prodotto inadatto alle sue esigenze.
→ Responsabilità precontrattuale per omessa o insufficiente informazione nella fase delle trattative.

Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)

L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.

Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).


B) Responsabilità contrattuale

Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento

Art. 11 del D.M. (nuovo art. 125-octies TUB): se il consumatore va in sconfinamento oltre un mese, l'intermediario deve inviargli una comunicazione e, in caso di sconfinamento regolare, offrirgli servizi di consulenza sul debito. Se l'intermediario omette questa comunicazione durante il rapporto già in essere:
→ Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il consumatore perde la possibilità di attivarsi prima che la situazione debitoria peggiori, e può chiedere il risarcimento del danno conseguente.

Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti

Art. 8 del D.M. (art. 125-bis, comma 4, TUB): la Banca d'Italia individua i contenuti delle comunicazioni periodiche dovute al consumatore in corso di rapporto. Se l'intermediario non le invia o le invia in modo scorretto:
→ Inadempimento contrattuale, con onere per l'intermediario (ex art. 1218 c.c.) di provare di aver correttamente adempiuto.


C) E il Codice del Consumo?

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:

1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
  • suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.

Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).

2. Doppio binario di tutela:

  • Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
  • Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.

Esempio 6 — Concorso di rimedi

Una finanziaria diffonde online un banner che promuove un prestito con lo slogan «Il credito che migliora la tua vita», senza TAEG né avvertimento sui costi.
→ Violazione dell'art. 4 D.M. (norma di settore) e, contemporaneamente, pratica commerciale ingannevole ex art. 21 Cod. Cons.
→ Conseguenze cumulabili: sanzione AGCM per pratica scorretta + sanzione Banca d'Italia per violazione della trasparenza + azione risarcitoria individuale del consumatore che ha sottoscritto il prestito confidando in quel messaggio, fondata sulla responsabilità precontrattuale.

Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.


Art. 1 (Modifiche al D.M. del 3 febbraio 2011)

1. Alla Sezione I del D.M. del 3 febbraio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

  1. al comma 1, la parola "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";
  2. dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

    "1-bis. Il finanziatore e l'intermediario del credito:
    a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
    b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività."

  3. al comma 2, l'inciso "Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese" è sostituito dal seguente: "Le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, previsti dalla presente sezione sono resi gratuitamente,"; la parola "personalizzate" è sostituita da "personalizzati";
  4. il comma 3 è sostituito dal seguente:

    "Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalità che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilità previsti dalla Direttiva (UE) 2019/882."

b) all'articolo 2:

  1. al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: "e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento";
  2. al comma 3, dopo le parole "a seguito di un inadempimento" sono inserite le seguenti: "o di un probabile inadempimento";
  3. dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

    "3-bis. La Banca d'Italia stabilisce che le disposizioni elencate all'art. 2, paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2023/2225 non si applichino ai:
    a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
    b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
    c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme."

c) all'articolo 3 le parole "dell'art. 19 e dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 30 e dell'allegato III della direttiva (UE) 2023/2225";

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 (Annunci pubblicitari)

01. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o una formulazione equivalente.

1. In conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 8 della direttiva (UE) 2023/2225, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le informazioni di base di cui all'art. 123, comma 1. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.

2. Le informazioni di base:
a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole;
b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l'importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato;
c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG;
d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito.

3. La pubblicità relativa ai contratti di credito:
a) include informazioni idonee a consentire al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l'intermediario del credito;
b) identifica chiaramente le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso più basso per il periodo iniziale del contratto di credito;
c) qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo, indica un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore.

4. Quando il mezzo usato per l'annuncio pubblicitario non consente la visualizzazione delle informazioni, come nel caso della pubblicità radiofonica, le lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB non si applicano. Nei casi in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta di visualizzarle in maniera chiara ed evidenziata, come nel caso di schermi di dispositivi mobili di ridotte dimensioni, le informazioni di cui alle lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB sono rese accessibili mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.

5. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore."

e) all'articolo 5:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Ai sensi degli artt. 123-bis e 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformità degli artt. 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche."

  2. al comma 2: le parole "se il contratto proposto sia adatto" sono sostituite dalle seguenti: "se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti"; dopo le parole "La Banca d'Italia," è aggiunta la seguente: "anche";
  3. il comma 3 è sostituito dal seguente:

    "L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del TUB."

  4. il comma 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 59-quinquies del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dagli artt. 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225."

f) all'articolo 6:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell'interesse di quest'ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori, incluse quelle previste dagli artt. 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione."

  2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    "1-bis. La Banca d'Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all'art. 124bis, comma 1, del TUB nonché le modalità e le condizioni per il suo svolgimento, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia."

g) all'articolo 7:

  1. il comma 1 è abrogato;
  2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

    "2. L'accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli artt. 120-undecies.1 e 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite."

  3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    "3-bis. Il presente articolo non si applica alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in conformità all'art. 125, comma 1-ter, del TUB."

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 (Contratti)

  1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità dell'art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225."

i) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare, tenuto conto della sua frequenza o durata in un dato arco temporale."


Art. 2 (attuazione e abrogazioni)

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto, anche al fine di coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori rispetto a quella adottata ai sensi della Delibera del 4 marzo 2003, come modificata dal D.M. del 3 febbraio 2011.

2. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni.

3. Fino alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del D.M. del 3 febbraio 2011 e della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente Delibera, in conformità all'art. 13 del D.M. del 3 febbraio 2011.

4. Ai contratti in corso al momento della scadenza del termine di cui al comma 2 e ancora in essere a tale data, le disposizioni del presente decreto e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 si applicano in conformità dell'art. 47 della direttiva (UE) 2023/2225 e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di attuazione del Capo II del TUB vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

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