domenica 1 novembre 2026

Bonifico da genitore a figlio: la Cassazione chiarisce quando il Fisco può tassare all’8%

Questa domenica, come capita di tanto in tanto, usciamo dai normali argomenti trattati attraverso questo blog, e segnaliamo una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sez. V^ Civ.) che affronta i rapporti di famiglia ed in particolare eventuali passaggi di denaro che intervengono tra parenti.

E' chiaro che anche per tali dazioni di denaro può sorgere il problema della possibile tassazione da parte del fisco, in particolare laddove dietro queste operazioni vi potrebbe essere un tentativo di eludere il pagamento delle imposte.

E' chiaro che il caso affrontato dal giudice di legittimità è abbastanza estremo, in particolare sotto il profilo della somma oggetto di contestazione, ma riteniamo che questa vicenda possa offrire spunti interessanti anche per importi più modesti e necessità più limitate.


- Il caso: oltre 8,2 milioni di euro trasferiti in famiglia

La vicenda esaminata dalla Corte di cassazione prende le mosse da un trasferimento patrimoniale di 8.219.248,24 euro, costituito da denaro e titoli detenuti all’estero e attribuiti a una contribuente e che ha acceso i fari dell'Agenzia delle Entrate.

Durante un controllo fiscale, la contribuente aveva spiegato che le somme provenivano dalla disponibilità bancaria della madre, escludendo che si trattasse di redditi personali, omettendo una qualsivoglia documentazione in merito alla causa del trasferimento, né dimostrato che il denaro fosse stato concesso a titolo di prestito.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi qualificato l’operazione come liberalità indiretta, applicando l’imposta sulle donazioni nella misura dell’8%.

La contribuente aveva contestato l’accertamento, sostenendo, tra l’altro, che non fosse sufficiente dichiarare di aver ricevuto del denaro per dimostrare l’esistenza di una donazione e che, in ogni caso, dovesse applicarsi l’aliquota ridotta prevista per i trasferimenti tra parenti in linea retta.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della pretesa fiscale, ma con l'occasione ha voluto offrire alcune precisazioni di indubbio interesse.


- Quando un bonifico diventa una liberalità indiretta

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il rapporto tra la dichiarazione resa al Fisco e la qualificazione giuridica del trasferimento.

Secondo la Corte, non è necessario che il contribuente utilizzi espressamente la parola "donazione" o riconosca formalmente che l’operazione costituisce una liberalità indiretta.

Ciò che conta è che dalla dichiarazione emerga l’attribuzione patrimoniale gratuita: (A) da una parte, l’arricchimento del beneficiario; (B) dall’altra, il corrispondente impoverimento di chi ha trasferito il denaro, senza una controprestazione.

Una volta emerso questo dato, spetta all’Amministrazione finanziaria qualificare giuridicamente l’operazione.

Il semplice fatto di dichiarare che il denaro proviene da un familiare, tuttavia, non equivale automaticamente a una donazione, ma risulta necessario che la parte beneficiaria offra ulteriori elementi che avvalorino la dichiarazione resa. 

In termini più semplici, non ci si può fermare al contenuto formale (la dichiarazione resa dal contribuente), ma si deve approfondire il contenuto effettivo della dichiarazione e gli elementi che consentono di ricostruire la natura del trasferimento.

Nel caso esaminato, la contribuente aveva escluso che le somme fossero reddito, ma non aveva fornito una spiegazione alternativa adeguatamente documentata. 

La ricostruzione del giudice tributario si fondava anche sull’assenza di prova di un obbligo di restituzione e sull’insufficienza degli elementi prodotti a sostegno del presunto prestito.


- Il prestito familiare deve essere dimostrabile (denaro donato ≠ denaro prestato)

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda la distinzione tra denaro donato e denaro prestato.

Nel nostro caso, la contribuente aveva sostenuto che il trasferimento fosse riconducibile a un mutuo infruttifero, cioè a un prestito senza interessi. Tuttavia, questa spiegazione era stata prospettata soltanto nel 2019, quando l’attività di controllo fiscale era già iniziata.

Non risultavano adeguatamente documentate le ragioni del finanziamento, le condizioni della restituzione e l’effettivo collegamento tra i versamenti restitutori e la somma originariamente trasferita. Anche le restituzioni parziali non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l’esistenza del prestito.

La Corte ha inoltre confermato la valutazione complessiva degli elementi indiziari effettuata dai giudici di merito.

La decisione non stabilisce che ogni prestito tra familiari debba necessariamente essere accompagnato da un contratto scritto a pena di invalidità. Evidenzia, però, quanto sia importante poter dimostrare la reale natura dell’operazione, soprattutto quando gli importi sono rilevanti e interviene un controllo fiscale: ciò che assume rilievo, quindi, è anche il valore oggetto di prestito anche in relazione al reddito delle parti coinvolte.

Chi presta denaro a un familiare dovrebbe predisporre una documentazione coerente con l’effettiva operazione, indicando importo, data, gratuità o eventuali interessi e modalità di restituzione. Anche i bonifici dovrebbero riportare causali chiare e compatibili con il rapporto sottostante.

La documentazione, naturalmente, deve corrispondere a un prestito realmente concordato e non essere predisposta a posteriori per giustificare un trasferimento di natura diversa.


- Perché può essere applicata l’aliquota dell’8%

Alla base della contestazione tributaria sollevata dall'Agenzia delle Entrate è la violazione dell’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, nella sua applicazione ratione temporis.

La norma disciplina l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni tipiche, prevedendo specifiche condizioni per l’intervento dell’Amministrazione finanziaria. 

Tra queste, rileva che l’esistenza della liberalità emerga da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi e che siano superate le franchigie applicabili.

La Cassazione ha ribadito che, quando la liberalità viene accertata d’ufficio attraverso questo meccanismo, si applica l’aliquota dell’8%, anziché quella ordinariamente prevista per le donazioni tra familiari.

L’aliquota dell’8% non è quindi una tassa automatica su ogni bonifico tra genitori e figli, ma la sua applicazione è subordinata a presupposti previsti dalla legge e alla qualificazione concreta dell’operazione.

Occorre inoltre distinguere l’aliquota dalla franchigia: quest’ultima individua la parte di valore esclusa dall’imposta, mentre l’aliquota determina la percentuale applicabile alla base imponibile. Le franchigie variano in funzione del rapporto tra disponente e beneficiario e delle altre condizioni previste dalla normativa.

La Corte ha chiarito che le aliquote ordinarie, comprese quelle ridotte per i trasferimenti tra parenti, trovano applicazione nel quadro della registrazione volontaria previsto dall’art. 56-bis, comma 3. Non possono essere automaticamente estese alle liberalità registrate d’ufficio.


- Come tutelarsi prima di trasferire denaro a un familiare

Quali spunti possiamo trarre da questa decisione?

In primo luogo, Se siamo di fronte ad un prestito, è necessario documentarlo sin dall'inizio, attraverso una apposita scrittura privata ove sia descritto in modo chiaro, trasparente ed inequivocabile che l’importo, le condizioni concordate e le modalità di restituzione. 

Ma anche la causale del bonifico (o di ogni singolo bonifico, nel caso di pagamenti rateali) dovrebbe essere precisa e coerente con il documento.

Se si tratta di una donazione, invece, occorre valutare la forma corretta. 

Le donazioni dirette di non modico valore richiedono, in linea generale, l’atto pubblico con l’assistenza di due testimoni, ai sensi dell’art. 782 c.c. La forma va valutata in relazione all’operazione concreta, senza confondere la disciplina civilistica con quella tributaria.

Conservare le prove: è chiaro che dovete conservare i contratti, contabili bancarie, comunicazioni tra le parti ed eventuali restituzioni possono contribuire a ricostruire la causa effettiva del trasferimento. Nessun singolo documento, tuttavia, garantisce da solo un determinato esito fiscale.

Prestare attenzione alle dichiarazioni rese durante un controllo e se l’Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti sulla provenienza di somme importanti, è opportuno ricostruire preventivamente i fatti e acquisire la documentazione disponibile, facendosi assistere da un professionista quando necessario. 

Una dichiarazione resa per escludere la natura reddituale di una somma può avere conseguenze anche sul piano dell’imposta sulle donazioni.

Per i trasferimenti dall’estero, verificare anche gli eventuali obblighi fiscali collegati. La provenienza estera del denaro non dimostra, da sola, né l’esistenza di una donazione né l’esenzione da imposta. La posizione va esaminata considerando le caratteristiche dell’operazione e la normativa applicabile.

L’ordinanza n. 15315/2026 ricorda che, nei rapporti economici tra familiari, la fiducia personale non elimina la necessità di chiarezza.

Un trasferimento di denaro può avere finalità diverse: una donazione, un prestito, una restituzione o un’altra operazione. Se la sua natura non è documentata e il beneficiario si limita a escludere che si tratti di reddito, il Fisco può ricostruire l’operazione sulla base delle dichiarazioni rese e degli elementi disponibili.

La lezione pratica è semplice: prima di trasferire somme rilevanti, occorre chiarire la causa dell’operazione e conservarne le prove. Non per trasformare ogni rapporto familiare in un contratto complesso, ma per evitare che, a distanza di anni, un aiuto economico venga interpretato diversamente da come era stato realmente concordato.

La tutela del contribuente passa anche dalla prevenzione: conoscere gli obblighi fiscali, documentare corre

Di seguito, l'ordinanza n. 15315/2026 della Cassazione.


Civile Ord. Sez. 5 Num. 15315 Anno 2026

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: CANDIA UGO

Data pubblicazione: 20/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5774/2022 del ruolo generale, proposto da

[xxxx].

RICORRENTE –

CONTRO

l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

CONTRORICORRENTE -

per la cassazione della sentenza n. 3464/21/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 28 settembre 2021, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dal consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di donazione nella misura dell’8%, ai sensi dell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, sull’importo di 8.219.248,24 € (in titoli e denaro) detenuto dalla madre della contribuente in territorio estero, ricevuto dalla ricorrente e manifestato nella dichiarazione dei redditi dalla medesima presentata per l’anno 2013.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrente, osservando che:

la dichiarazione del rappresentante della ricorrente all’Agenzia, con cui veniva asserito che la predetta somma proveniva da una relazione bancaria intrattenuta dalla madre dell’istante, era generica e non riferita ad una liberalità, né ad un mutuo, ma significativa del fatto che detta disponibilità non avesse natura reddituale;

nondimeno la valutazione offerta dal primo Giudice circa la natura di «autodichiarazione della liberalità indiretta», valevole anche ai fini dell’individuazione del termine decadenziale, doveva essere confermata, tenendo conto, in linea con quanto ritenuto in analogo caso dalla Corte di cassazione (in fattispecie in cui, peraltro, il capitale estero era transitato solo per brevissimo tempo sul conto del beneficiario), che si trattava di liberalità diversa dalla donazione, di una donazione indiretta o liberalità atipica, sussistendo il dato soggettivo dell’incremento patrimoniale a favore del beneficiario e quello oggettivo del trasferimento di ricchezza e del depauperamento del patrimonio del disponente e, quindi, un arricchimento senza corrispettivo;

la stessa ricorrente aveva escluso la natura reddituale dell’accredito, mentre non era mai stata fatta menzione, prima dell’anno 2019, di un mutuo, di cui comunque mancava la prova anche delle relative ragioni, come pure difettava ogni indizio dell’obbligo restitutorio della somma, laddove le pretese, parziali, restituzioni erano successive all’attività accertatrice dell’Ufficio e non vi era evidenza della loro diretta riferibilità all’accredito in esame;

non era stata, dunque, fornita prova di una causale del predetto arricchimento diversa da quella della liberalità, «invero scaturente dalla prima sintetica dichiarazione del maggio 2017 finalizzata solo a sottrare il capitale dall’imposizione fiscale quale reddito personale» (così nella pronuncia impugnata);

era applicabile l’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, norma non abrogata, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24665/2020), ricorrendone i presupposti della risultanza della liberalità da una dichiarazione resa nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi diversi dalla donazione.

Con atto notificato in data 4 marzo 2022, la suindicata contribuente proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dieci e verranno riportati nei termini puntualmente sintetizzati nel ricorso.

Ciò, non senza aver prima avvertito che ragioni di connessione inducono a trattare unitariamente il primo ed il secondo motivo, il terzo ed il sesto, il quarto ed il quinto, il settimo e l’ottavo ed infine la nona e la decima censura.

Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delle disp. att. del c.p.c. […], in quanto essa reca una motivazione apparente, che non permette di comprendere l’iter logico compiuto dai giudici di appello per addivenire al rigetto del secondo motivo di appello e, quindi, per confermare illegittimamente la tempestività dell’azione impositiva della DP nel caso di specie […]. La CTR ha omesso di motivare in maniera chiara e comprensibile perché ha ritenuto che il dies a quo del termine decadenziale quinquennale per la DP (Direzione Provinciale II di Milano della agenzia delle entrate) per procedere all’emissione dell’avviso di liquidazione debba essere individuato nel momento in cui è stata verbalizzata la dichiarazione, e quindi il 24 maggio 2017. Impossibilità di comprendere la motivazione addotta» (v. pagina 2 del ricorso).

Con la seconda censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delle disp. att. del c.p.c. […] in quanto essa reca una motivazione apparente, in quanto non permette di comprendere l’iter logico compiuto dalla CTR per affermare che la dichiarazione verbalizzata il 24 maggio 2017 è idonea ad integrare il presupposto per l’applicazione del art. 56-bis del TUSD, stabilito dal c. 1, lett. a) del medesimo – Apparenza della motivazione nella parte in cui afferma l’esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto pur rilevando l’esistenza di parziali restituzioni dell’importo asseritamente oggetto di liberalità […]. I giudici della CTR hanno omesso di esternare attraverso un percorso logico comprensibile e controllabile le ragioni per le quali hanno ritenuto che la dichiarazione verbalizzata il 24 maggio 2017 fosse idonea ad integrare la condizione per l’applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, stabilita dal c. 1, lett. a) del medesimo. Per giustificare tale statuizione, essi si sono limitati a richiamare dei principi enunciati in un provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte senza indicarne gli estremi e senza considerare che in tale provvedimento i giudici di legittimità hanno vagliato una fattispecie diversa e non sono stati chiamati a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 56-bis, c.1, lett. a), del TUSD. Inoltre, dal testo della sentenza è impossibile comprendere come i richiamati principi possano condurre alla conclusione adottata dai giudici: il sillogismo giudiziale reca una premessa maggiore discutibile e difetta della premessa minore. Inoltre, la motivazione risulta intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui la CTR afferma l’esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto, pur rilevando l’esistenza di parziali restituzioni dell’importo asseritamente oggetto di liberalità» (v. pagine nn. 2 e 3 del ricorso).

2.1. Le suindicate ragioni di contestazione, inerenti l’eccepita motivazione apparente e contraddittoria della pronuncia impugnata, risultano prive di ogni fondamento.

Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; cui adde, ex multis, Cass. n. 21174/2024; Cass. n. 32370/2025; Cass. 1046/2026).

Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).

2.2. Ebbene, l’illustrato resoconto della pronuncia impugnata meglio di qualsiasi argomentazione rende manifesta l’ampia esposizione delle ragioni poste a base della decisione con particolare riferimento alla ritenuta natura dell’operazione in esame in termini di donazione indiretta, tramite l’applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalla pronuncia n. 27665/2020 (espressamente e più volte citata nella sentenza in esame) in fattispecie del tutto analoga (accredito su conto corrente) a quella in oggetto, considerando detta qualificazione non impedita dalla non dimostrate e, comunque, (reputate) non pertinenti restituzione parziali della somma di parte di terzi, così come esplicitamente si è ritenuta la tempestività dell’accertamento, ancorando il dies a quo alla data della dichiarazione della contribuente.

In tali termini, si è al cospetto di una motivazione che si pone ben oltre la soglia del minimo costituzionalmente esigibile.

Con la terza doglianza, la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 56-bis, c. 1, lett. a), del d.lgs. 346/1990 […] per aver erroneamente ritenuto che le condizioni per l’applicazione del menzionato articolo siano integrate anche quando il contribuente, nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, si limiti ad ammettere di aver ricevuto un trasferimento senza però affermare che tale trasferimento è realizzativo di una liberalità indiretta a suo favore – conseguente erronea individuazione del dies a quo del termine dell’azione accertativa […]. La condizione di cui all’art. 56-bis, c. 1, lett. a), del TUSD è integrata solo laddove il contribuente, nell’ambito di un procedimento per l’accertamento di tributi diversi dall’imposta di donazione, renda una dichiarazione esplicitamente rivelativa di una liberalità indiretta. Non è sufficiente che egli comunichi solo l’esistenza di un trasferimento senza qualificarlo come liberalità indiretta. Il vizio che qui si denuncia non solo investe l’applicabilità nel caso concreto dell’art. 56-bis del TUSD, ma altresì l’esatta individuazione del dies a quo del termine della notifica dell’avviso di liquidazione. In mancanza di una dichiarazione rivelativa di una liberalità indiretta, il termine dell’azione accertativa decorre dal trasferimento. Pertanto, nel caso di specie, mancando una confessione di una liberalità indiretta non erano venuti ad esistenza i presupposti per l’emissione dell’avviso di liquidazione né questo è stato pronunciato tempestivamente, essendo stato emesso ben oltre cinque anni dal compimento dell’operazione di bancogiro» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).

3.1. Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «violazione e falsa applicazione dell’art. 56-bis, c. 1, del d.lgs. 346/1990 […] per aver erroneamente ritenuto che l’esistenza di una liberalità indiretta possa essere desunta da elementi fattuali diversi dalla dichiarazione rivelativa della medesima resa dal contribuente […]. L’art. 56-bis del TUSD non consente di provare l’esistenza di una liberalità indiretta avvalendosi di presunzioni. Esso pone dei vincoli ben precisi riguardo la prova dell’esistenza di una liberalità indiretta: essa deve essere rivelata apertamente (“confessata”) dal contribuente interessato nel corso di un procedimento accertativo per altri tributi. la sua esistenza non può essere altrimenti provata o inferita (cfr. pagina n. 4 del ricorso).

3.2. Detti motivi sono stati ulteriormente illustrati dalla difesa della ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. in cui sono state menzionate le pronunce di questa Corte nn. 9780/2023, 7442/2024 e 187/2024, insistendo, quindi, sulla necessità di una dichiarazione esplicita, dal contenuto apertamente “confessorio”, nella specie negata dal Giudice tributario sulla base del tenore letterale della dichiarazione resa all’Ufficio, ma recuperata attraverso un ragionamento presuntivo, laddove – a dire dell’istante - ove il contribuente non abbia inteso dichiarare la donazione indiretta, l’Ufficio non potrebbe procedere alla liquidazione di tale operazione ai sensi dell’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, dovendo, invece, provvedere all’accertamento del tributo, in assenza dello spontanea dichiarazione del contribuente volta ad utilizzare lo strumento di cautela concessogli scontando una tassazione di vantaggio.

3.3. Tale ordine di idee non può essere condiviso e risente di una lettura riduttiva e forzata delle citate pronunce di questa Corte.

Val la pena ricordare che l’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, ratione temporis applicabile, stabiliva che «Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire».

La norma si riferiva, dunque, testualmente a liberalità risultanti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi diversi dalla donazione.

La giurisprudenza di questa Corte, invocata dalla difesa della ricorrente, nel solco di un orientamento già espresso (v. Cass. 2765/2020 e Cass. 735/2022 citate dalle pronunce citate dalla ricorrente nella suddetta memoria), ha precisato che per liberalità risultanti dalla menzionata dichiarazione debba aversi riguardo ad uno «spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione» (v. pag. n. 17 di Cass. n. 7442/2024), ammettendo la norma la «possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di accertare l’esistenza di tali liberalità (diverse dalle donazioni) ove l’attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un’attività di controllo delle imposte sui redditi, a condizione che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente» (v. pag. n. 19 di Cass. n. 7442/2024).

È stato, dunque, ribadito che «le liberalità […] sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti […]» (v. pag. n. 21 Cass. n. 7442/2024) e che il «richiamato art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346[…] va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni […] ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 735)».

In tal modo – si è aggiunto - resta «integrato […] pienamente il paradigma dell’arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione, ma in grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, benché non rivestano la forma dell’atto pubblico» (v. pag. n. 22 di Cass. n. 7442/2024).

Nei medesimi termini si era espressa la pronuncia n. 9708/2023 (pure richiamata dalla ricorrente).

Ed in entrambi i casi la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dall’Ufficio in termini di liberalità indiretta dei trasferimenti di ricchezza eseguiti mediante ordinativi bancari.

3.4. Da quanto precede consegue che la dichiarazione da cui risulta la liberalità, considerata dall’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, va intesa - ed è stata in realtà da questa Corte intesa - nel senso dell’esplicitazione di un trasferimento di ricchezza senza contropartita, avendo cioè riguardo alla rappresentazione di un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito da cui può trarsi il dato fattuale dell’arricchimento di una parte cui si collega l’impoverimento dell’altra.

In tal senso va colto il riferimento operato da questa Corte alla “confessione” della donazione, non a caso sempre utilizzato in dette pronunce con l’uso del virgolettato proprio al fine di avvertire il senso allusivo con cui il termine è stato adoperato e valorizzare il dato peculiare della dichiarazione di un fatto sfavorevole all’enunciante per le sue ricadute fiscali

Per tale via, per «donazioni indirette “confessate”» deve intendersi il fatto «che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente» (così nelle predette pronunce), il che significa che l’esistenza dell’attribuzione patrimoniale gratuita deve emerge dalla dichiarazione del contribuente, dove il dato caratterizzante è costituito – per l’appunto – da una «dichiarazione circa la loro esistenza», rilevando, in definitiva, le disposizioni patrimoniali senza contropartita che «sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza» (cosi nella pronuncia n. 7442/2024).

Ciò significa che il dato, di per sé neutro, dello spostamento patrimoniale autorizza l’attività di qualificazione da parte dell’Ufficio, che non può essere rimessa ad una “autodefinizione” della parte, sicchè la “confessione” deve riguardare non la natura dell’asserzione, ma il fatto oggettivo e materiale della dichiarazione che ad aggetto la suddetta attribuzione patrimoniale.

In questi ribaditi termini, pertanto, i menzionati motivi di impugnazione vanno disattesi.

Con la quarta ragione di contestazione, la parte privata ha denunciato, in base all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990 e dell’art. 809 del c.c., così come interpretato da Codesta Ecc.ma corte nella sentenza SS.UU. n. 18725/2017 […], per aver ritenuto che l’operazione di bancogiro intercorsa tra la Sig.ra Ligresti e la Sig.ra Rossini costituisca una liberalità di tipo indiretto […]. Anche a voler ammettere (senza riconoscerlo) che l’operazione di bancogiro è realizzativa di una liberalità, questa, in applicazione dei principi di diritto enunciati da codesta ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve essere qualificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta. Di conseguenza, essa soggiace a un diverso paradigma accertativo e non può essere per certo determinata tramite l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 56-bis del TUSD, utilizzabili esclusivamente per accertare liberalità indirette» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso).

4.1. Con il quinto mezzo di impugnazione, elaborato secondo il paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in subordine rispetto al motivo precedente, la Rossini ha contestato la legittimità della sentenza «per violazione e falsa applicazione dell’art. 769 del c.c., così come interpretato da Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza SS.UU. n. 18725/2017, e dell’art. 2, c. 49, d.l. n. 262/2006 […] per non aver applicato all’operazione di bancogiro intercorsa tra la Sig.ra Ligresti e la Sig.ra Rossini l’aliquota del 4% […]. In via subordinata rispetto al motivo precedente, anche a voler ammettere (senza riconoscerlo) che l’operazione di bancogiro è realizzativa di una liberalità, questa, in applicazione dei principi di diritti enunciati da Codesta Ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve essere qualificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta. Di conseguenza, laddove si ritenesse che la DP non fosse decaduta dal termine per accertare l’operazione di bancogiro, l’aliquota applicabile sulla quota eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro non sarebbe quella prevista dall’art. 56-bis, c. 2, del TUSD (8%) riservata solo alle liberalità indirette accertate con il particolare meccanismo in esso previste, ma quella del 4% prevista dall’art. 2, c. 49, del d.l. n. 262/2006» (v. pagina n. 4 del ricorso).

4.2. Anche tali censure non possono essere accolte.

E si ripetono, anche sul punto, principi più volte espressi dalle predette pronunce di questa Corte nel confermare che, pur prendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai fini civilistici, la Sezione Tributaria di questa Corte ha ritenuto che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero, la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una diversa connotazione ai fini fiscali (così Cass. n. 7442/2024, che richiama Cass. n. 735/2022).

A tal fine, si è precisato che l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento (così Cass. n. 7442/2024 che menziona Cass. n. 10545/2015; Cass. n. 13068/2018; Cass. n. 7428/2021). Attraverso l’atto di delegazione si realizza il fine di liberalità, producendo l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita. Infatti, l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario.

4.3. Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha ravvisato il dato soggettivo rappresentato dall’intenzione del donante di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante l’ordine bancario, nonché il dato oggettivo, rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al contribuente (sul principio, v. Cass. n. 7442/2024, che richiama Cass. n. 7428/2021; Cass. n. 8720/2021).

Interpretazione questa confermata e ribadita da recenti arresti di questa Sezione (in termini: Cass. n. 7442/2024, che cita Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. n. 9780/2023).

4.4. Allo stesso modo, risulta infondata la contestazione concernente l’aliquota applicata (l’8% in luogo del 4%).

Anche tale doglianza non può essere accolta alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai cui più ampi contenuti si rimanda (v. Cass. n. 27665/2020; Cass. n. 28047/2020; Cass. n. 732/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. 9780/2023; Cass. n. 7442/2024 citt.).

L’art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 286/2006), ratione temporis vigente, stabiliva che «Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001».

Si ripetono, in tale direzione, considerazioni già sviluppate nel ritenere che con l’introduzione dell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 (da parte della legge n. 342/2000, art. 69, comma 1, lett. p), il legislatore ha previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalle donazioni», quali appunto sono le liberalità “indirette”, nel cui ampio genus rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione.

Ne consegue che anche la donazione, per così dire, “informale” non può reputarsi estranea al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l’inosservanza della forma pubblica richiesta dall’art. 782 c.c. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall’art. 53 Cost. (v. Cass. n. 5802/2023 che richiama Cass. 27662/2020 e Cass. nn. 15144/2017; n. 15144/2017; n. 634/2012; cui adde Cass. 7442/2024).

Anche a seguito delle modifiche introdotte al complessivo impianto normativo delle imposte sulle successioni e donazioni (a seguito dell’articolo 2, commi da 47 a 53, d.l., n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006), l’art. 56- bis citato non può ritenersi implicitamente abrogato, trattandosi di disposizione che ha una propria autonomia funzionale, rispetto a quanto previsto e, per il resto, disciplinato dal TUS.

La ratio legis della disciplina in tema di liberalità attuate in forme diverse da quella della donazione tipica (art. 769 c.c.) induce ad escludere che il prospettato contrasto tra vecchie e nuove norme comporti necessariamente l’implicita abrogazione delle prime, atteso che a siffatta opzione interpretativa conseguirebbe un vuoto di regole nel complessivo quadro normativo di riferimento delineato dal d.l. n. 262/2006 e dal d.lgs. n. 346/1990 (v. Cass. 5802/2023, che richiama Cass. 735/2022).

La citata disposizione regola l’emersione di peculiari fattispecie impositive, avendo il legislatore inteso, da un lato, incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e più onerose pretese fiscali e, dall’altro, limitare l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalità ivi contemplate, ancorandolo alla ricorrenza di determinati presupposti.

Nel delineato contesto normativo, dunque, come già esposto, l’articolo 56-bis, comma 1, va interpretato (v. Cass. n. 5802/2023 che richiama Cass. 27665/2020) nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (nel senso in precedenza chiarito) sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle – ed è il caso di specie -, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

Il terzo comma dell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 stabilisce, poi, che «Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote indicate all’articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l’aliquota del tre per cento».

Da ciò si desume che soltanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto alla registrazione spontanea, e non anche allorquando la registrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, d’ufficio, trovano applicazione le aliquote indicate nell’art. 56 e, quindi, essendo stato quest’ultimo abrogato dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (v. art. 2, comma 51, lett. c) , quelle riportate nell’art. 2, comma 49, di tale d.l., a mente del quale si applicano le seguenti aliquote: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6%; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) a favore di altri soggetti: 8%.

Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l’aliquota da applicare è quella dell’8%, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore, non esistendo più l’aliquota del 7% e non apparendo coerente mescolare tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove (v. Cass. n. 27665/2020; Cass. 28047/2020; Cass. n. 735/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. n. 9780/2023; Cass. 7442/2024).

Con la settima censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, promo comma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità/illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. […] per non aver pronunciato sul terzo motivo di appello in cui è stata censurata la sentenza della CTP nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la DP ha correttamente assolto gli obblighi probatori e, quindi, di motivazione su di essa gravanti in sede di applicazione dell’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990 […]. Non pronunciandosi sul terzo motivo di appello i giudici della CTR hanno violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 del c.p.c. in relazione ad una domanda attinente ad una questione di diritto decisiva per la risoluzione della presente controversia» (cfr. pagine nn. 4 e 5 del ricorso).

5.1. Con l’ottava doglianza, la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, dell’art. 52, c. 2 bis, del TUR, dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dall’art. 3 della L. n. 241/1990 […] per aver implicitamente rigettato il terzo motivo di appello, ritenendo che la DP avesse correttamente assolto all’onere probatorio e motivazionale su di essa gravante […]. L’art. 56-bis del TUSD richiede che l’esistenza di una liberalità indiretta emerga da una dichiarazione rivelativa della medesima proveniente dal contribuente sottoposto ad accertamento: non può essere provata per altre vie dall’ufficio procedente. Questa limitazione sul piano probatorio plasma l’obbligo motivazionale dell’avviso emanato ex art. 56-bis del TUSD: solo indicando come prova la “confessione” del contribuente l’agenzia delle entrate correda di una motivazione corretta la pretesa impositiva, rispettando l’obbligo imposto dal combinato disposto dell’art. 52, c. 2 bis, del TUR, dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990» (v. pagina n. 5 del ricorso).

5.2. Le suindicate contestazioni non possono essere seguite per ragioni che, a monte, rendono la seconda delle censure in oggetto priva di fondamento, anche a voler ipotizzare un’omessa pronuncia (e non un implicito rigetto) sul terzo motivo d’appello, non essendo necessari accertamento in fatto per rigettare le censure, stante la natura giuridica delle questioni emergenti (v. sul principio, ex multis, Cass. n. 22698/2024, Cass. 17416/2023).

La ricapitolazione in ricorso di tale motivo di gravame, infatti, rende manifesto che la doglianza era stata articolata sul rilievo che l’Ufficio non aveva «[…] correttamente assolto gli obblighi probatori e, quindi, di motivazione su di essa gravanti» (v. pag. n. 32 del ricorso), non essendovi «[…] evidenza nell’atto impugnato di alcuna prova neppure dedotta in via presuntiva degli elementi costitutivi della donazione indiretta» (v. pag. n. 33 del ricorso), per cui la «[…] DP non aveva soddisfatto l’onere probatorio stabilito dall’art. 56-bis TUSD» (v. pag. n. 33 del ricorso), tra cui, in particolare, la circostanza che il contribuente avesse ricevuto «[…] l’esistenza di una liberalità indiretta, emergente da dichiarazione rivelativa della medesima […]» (v. pag. n. 37 del ricorso), giacché solo indicando come prova la confessione del contribuente poteva ritenersi plasmato l’obbligo motivazionale dell’avviso.

In precedenza, la ricorrente ha riportato il contenuto dell’avviso, assumendo che lo stesso era motivato, «[…] adducendo che le contabili bancari prodotte sono generiche e non consentono un collegamento diretto con l’originario importo trasferito […]; inoltre non è stato nemmeno dimostrato lo scopo per il quale fosse stato erogato il presunto finanziamento. Pertanto, la somma trasferita di euro 8.219.248,24 costituisce a parere dell’Ufficio una liberalità diretta […]» (v. pagina 7 del ricorso).

Ebbene, da quanto precede si comprende che l’avviso aveva fornito una adeguata motivazione delle ragioni per cui l’Ufficio aveva ritenuto, in assenza di evidenze circa le ragioni del versamento e la restituzione dello stesso, la natura liberale dell’attribuzione patrimoniale.

Vero è, invece, che l’avviso non doveva fornire la prova della contestazione dell’Ufficio e la censura in oggetto (la settima) confonde il profilo motivazionale dell’atto con quello della prova della pretesa fiscale.

Con ciò, ponendosi contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. n. 13305/2024, che richiama Cass. n. 4639/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 14744/2022).

5.3. Valgono, invece, con riferimento all’ottavo motivo, le riflessioni in precedenza svolte circa il significato da attribuire alla dichiarazione rivelatrice la sussistenza di una liberalità e sulla conseguita prova di tale atto.

Con la nona ragione di contestazione, l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio […] per non aver considerato che la Sig.ra Rossini ha iniziato la restituzione di quanto ricevuto dalla sig.ra Ligresti con l’operazione di bancogiro già nel 2014, ben prima dell’inizio delle attività accertative dell’ufficio (24 maggio 2017), fatto oggetto di discussione tra la Sig.ra Rossini e la DP nei precedenti gradi di giudizio e decisivo perché idoneo a spezzare la plausibilità dell’iter logico che ha portato i giudici a escludere che l’operazione di bancogiro fosse esecutiva di un mutuo infruttifero […]. Si tratta di un fatto storico già ritualmente allegato e provato nel primo grado di giudizio, totalmente omesso dalla CTR in sede di formazione del proprio convincimento, sebbene decisivo. Infatti, esso è da solo idoneo a interrompere l’argomentazione svolta dai giudici di appello, spezzando il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze (v. pagina 5 del ricorso).

6.2. Con il decimo mezzo di impugnazione, proposto secondo il canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «nullità/illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione degli articoli 1350, 1813, 1814, 1817 e dell’art. 2729 del c.c. […] per aver erroneamente ritenuto che l’operazione di bancogiro fosse strumentale alla realizzazione di una liberalità indiretta e non alla consegna di importi concessi a titolo di mutuo infruttifero perché manca nel caso di specie prova scritta del contratto di mutuo infruttifero intercorso tra la Sig.ra rossini e la Sig.ra Ligresti, nonché in quanto non è mai stata fatta menzione sia delle ragioni sottostanti a detto mutuo sia dei tempi previsti per la restituzione del capitale – elementi privi di gravità, precisione e concordanza […]. I Giudici di appello adducono come ulteriore giustificazione della qualificazione dell’operazione di bancogiro come liberalità indiretta taluni elementi fattuali (assenza di forma scritta, mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il mutuo è stato concesso, mancata pattuizione dei tempi previsti per la restituzione del capitale). Si tratta però di elementi maggiormente sintomatici dell’esistenza di un contratto di mutuo. Emerge così anche la violazione dell’art. 2729 del c.c. perché i Giudici hanno preteso di inferire l’esistenza di una liberalità da elementi privi di gravità, precisione e concordanza, cioè da elementi dai quali non possibile desumere con necessità logica e giuridica l’esistenza di una liberalità indiretta» (così alle pagine nn. 5 e 6 del ricorso).

6.3. Si tratta di motivi inammissibili ed infondati.

La censura (nono motivo) elaborata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5., c.p.c., non supera la preclusione della doppia conforme e la dedotta circostanza nemmeno risulta decisiva, avendo la Commissione espressamente considerato che non vi era «[…] prova concludente della diretta riferibilità degli accrediti [….] all’adempimento del contratto di mutuo» (così a pag. n. 5 nella pronuncia impugnata), le cui ragioni peraltro nemmeno era state chiarite, come non lo erano state le «anche solo ragionevoli aspettative di rientro del capitale nella disponibilità della mutuante», da parte dell’«allora giovanissima figlia» (così a pag. n. 6 nella pronuncia impugnata).

6.4. Il decimo motivo, invece, oltre a basarsi su di una interpretazione del bancogiro smentita dalla suindicata giurisprudenza di questa Corte in ambito tributario, tradisce il tentativo di rimettere in discussione, sotto l’improprio canone censorio della violazione di legge, l’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale in termini corretti, esaminando e selezionando gli elementi indiziari rilevanti, rappresentativi di una potenziale efficacia probatoria e poi operando una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi, accertando la loro concordanza al fine di fornire una prova logicamente valida, secondo crismi di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. n. 28751/2025 e Cass. 27/03/2025, n. 8115).

Nello specifico, la Commissione regionale ha correttamente tratto il convincimento circa la natura liberale dell’attribuzione, considerando la disponibilità da parte della ricorrente dell’ingente capitale conferitole, la pacifica esclusione della natura reddituale della provvista, il sicuro incremento di ricchezza a favore della conferente con pari depauperamento della dante causa, l’assenza di un riferimento, prima del 2019, ad un mutuo infruttifero, l’assenza di prova circa l’obbligo restitutorio di tale presunto prestito, l’inidoneità probatoria, a tal fine, delle parziali restituzioni, la mancata rappresentazione delle ragioni sottostanti il preteso mutuo e l’assenza di una anche solo ragionevole aspettativa di rientro del capitale nella disponibilità della mutuante, tenuto conto dell’allora giovanissima età della figlia conferitaria.

Con ciò, quindi, ritenendo, alla fine, che la sussistenza di un arricchimento di un’attribuzione patrimoniale riconducibile ad una liberalità scaturente della prima sintetica dichiarazione del maggio del 2017, finalizzata solo a sottrarre il capitale dall’imposizione fiscale quale reddito personale, non fosse stata smentita da una prova contraria da parte della contribuente.

In tali complessi ed articolati termini il ragionamento inferenziale sviluppato dal Giudice di appello si pone in linea con i suindicati principi forniti dall’elaborazione di questa Corte.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 12.000,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

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