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lunedì 16 gennaio 2023

Fondo Risparmiatori prorogato fino al 30 giugno 2023

La legge milleproroghe di fine anno ha ridato speranza per i risparmiatori rimasti vittime delle crisi bancarie che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni.

Si legge all’Art 3 comma 7 del Decreto-legge 29.12.2022 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022: “All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

L'intenzione dell'esecutivo è quella di far lavorare la commissione istituita per aiutare i consumatori ancora per sei mesi, al fine di consentire ai consumatori che hanno subito un pregiudizio dai crack bancari di poter ottenere un indennizzo.

E' chiaro che questa proroga potrebbe, in via teorica, avvantaggiare tutti i risparmiatori rimasti fregati dalle ex banche popolari, i quali potrebbero ottenere un indennizzo parziale (circa il 30% dell'investimento per le azioni, e circa il 90% per le obbligazioni) attraverso le somme provenienti dai fondi dormienti.

Maggiori informazioni sul sito del Fondo Risparmiatori (clicca qui).

domenica 17 novembre 2019

Popolare Vicenza - ancora nullo il finanziamento "baciato"

La scorsa settimana abbiamo proposto una recente decisione con la quale l'Arbitro per le controversie finanziarie ha condannato una banca a risarcire dei danni il proprio cliente per non avergli fornito adeguate informazioni nella vendita di proprie azioni (vedi).

Questa settimana continuiamo a trattare l'argomento, e vediamo cosa può succedere se la tua banca subordina la concessione di finanziamento (mutuo) all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito.

Stiamo parlando delle famose operazioni baciate, ossia quei finanziamenti finalizzati, anche solo parzialmente, per l'acquisto di titoli della stessa banca, pratica coltivata negli anni scorsi dall'ormai defunta Banca Popolare di Vicenza.

La vicenda è stata oggetto di un intervento del Tribunale di Venezia, il quale ha ritenuto nulle queste operazioni, per violazione dell'articolo 2358 del Codice Civile, norma che vieta la concessione di prestiti o garanzie finalizzate all'acquisto di proprie azioni.

Nel caso di specie, un consumatore aveva sottoscritto un contratto di finanziamento destinato, in buona sostanza, all'acquisto dei titoli emessi dalla stessa BPVI.

Le operazioni "baciate" sono state dichiarate nulle partendo dal presupposto che nel caso di specie sarebbe applicabile anche Popolare di Vicenza, banca cooperativa, il divieto di  assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, così come previsto ex art. 2358 cod. civ..

La norma in parola, secondo il Tribunale, è finalizzata a tutelare il capitale sociale e, in ultima istanza, i soci che per queste società son caratterizzate dallo scopo mutualistico che viene raggiunto attraverso una gestione societaria “che deve operare secondo criteri di economicità, razionalità e quindi in primo luogo con salvaguardia del capitale”.

L’art. 2358 cod. civ., posto proprio a tutela dei soci e che trova applicazione anche per le banche popolari, pone uno specifico divieto a queste banche di vendere essendo “senz’altro da escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma”.

Nello specifico caso, la vendita di azioni della banca ha violato l’art. 2358 cod. civ., concedendo assistenza finanziaria per la vendita di proprie azioni con la conseguenza che tale operazione deve essere sanzionata con la nullità, trattandosi di norma che pone un divieto a contrarre.


Nel caso di specie, secondo il Giudice veneziano questo tipo di vendita è nulla perché previsto ex lege, e "Conseguentemente, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti, la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto", con conseguente restituzione della somma versata al cliente.

Qui il provvedimento.

giovedì 22 agosto 2019

Al via il fondo indennizzo dei risparmiatori

Finalmente entra in campo il nuovo fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (FIR), voluto da più parti per aiutare i truffati dalle crisi bancarie.

Ieri, 21 agosto 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 195) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale sono state stabilite le regole per la presentazione delle domande di indennizzo del FIR.

E' stato previsto che da oggi, 22 agosto 2019, coloro che presentano i presupposti per l'accesso al fondo (vedi qui) e che potranno avviare il procedimento per l'indennizzo entro e non oltre 180 giorni, ossia entro il 18 febbraio 2020.


L'istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale creato da Consap e a cui potete accedere anche da questa pagina web (clicca qui).

lunedì 29 luglio 2019

Fallimenti banche - arrivano le istruzioni per il risarcimento dei risparmiatori

Notizie positive per i truffati dalle banche venete che potrebbero ottenere, grazie al "Decreto crescita", un parziale ristoro della somma perduta a causa dell'errato investimento.

Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi Spa, ha pubblicato le istruzioni necessarie per partecipare alla procedura di rimborso delle somme investiti in titoli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.

Le istruzioni comunicate attraverso il sito web di Consap (www.consap.it) ribadiscono quanto previsto attraverso la via legislativa, ovverosia che le strade per il rimborso sono due, ed in particolare:

a.- Sei hai un reddito inferiore ad euro 35.000,00 o un patrimonio di investimenti inferiore a 100.000 euro, potrai accedere all'indennizzo forfettario pari al 30% dell’investimento per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinate;

b,- Se non rientri tra i risparmiatori descritti nel punto a, la tua richiesta sarà sottoposta alla valutazione di una commissione che valuterà caso per caso.

Negli ultimi giorni, peraltro, è stato pubblicato via web il modulo per la domanda con tutte le istruzioni, attraverso un sito web specifico (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/)dove potete trovare tutte le informazioni per partecipare alla procedura.

Ricordatevi, a tal proposito, che per poter avere una maggiore possibilità di esito positivo, è necessario possedere tutti i documenti giustificativi della pretesa, e quindi il contratto di investimento, l'ordine di borsa, il fissato bollato, l'estratto del conto deposito titoli e tutte le informazioni idonee a legittimare la propria richiesta.

Per maggiori informazioni ed assistenza potete scrivere sos@consumatoreinformato.it.

lunedì 23 aprile 2018

Le Venete valgono un regalo da 3,5 miliardi per Intesa

Fonte: Il Fatto Quotidiano 7/2/2018
Nella memoria comune è consolidato il ricordo che Intesa abbia comprato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al prezzo simbolico di un euro. Avrebbe cioè preso in carico debiti e crediti pressoché in equilibrio, con un’operazione presentata come equa. Da parte di Banca Intesa addirittura come una specie di atto eroico per salvare la Patria. Il giornalismo di regime ha annuito con fare compunto.

Però è davvero così? Marco Gallea, docente di materie economiche al Politecnico di Torino, ha rifatto un po’ di conti e da un suo recente articolo su Lavoce.info emerge che la storia va riscritta in modo diverso.
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