Visualizzazione post con etichetta banca etruria. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta banca etruria. Mostra tutti i post

lunedì 16 gennaio 2023

Fondo Risparmiatori prorogato fino al 30 giugno 2023

La legge milleproroghe di fine anno ha ridato speranza per i risparmiatori rimasti vittime delle crisi bancarie che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni.

Si legge all’Art 3 comma 7 del Decreto-legge 29.12.2022 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022: “All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

L'intenzione dell'esecutivo è quella di far lavorare la commissione istituita per aiutare i consumatori ancora per sei mesi, al fine di consentire ai consumatori che hanno subito un pregiudizio dai crack bancari di poter ottenere un indennizzo.

E' chiaro che questa proroga potrebbe, in via teorica, avvantaggiare tutti i risparmiatori rimasti fregati dalle ex banche popolari, i quali potrebbero ottenere un indennizzo parziale (circa il 30% dell'investimento per le azioni, e circa il 90% per le obbligazioni) attraverso le somme provenienti dai fondi dormienti.

Maggiori informazioni sul sito del Fondo Risparmiatori (clicca qui).

giovedì 22 agosto 2019

Al via il fondo indennizzo dei risparmiatori

Finalmente entra in campo il nuovo fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (FIR), voluto da più parti per aiutare i truffati dalle crisi bancarie.

Ieri, 21 agosto 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 195) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale sono state stabilite le regole per la presentazione delle domande di indennizzo del FIR.

E' stato previsto che da oggi, 22 agosto 2019, coloro che presentano i presupposti per l'accesso al fondo (vedi qui) e che potranno avviare il procedimento per l'indennizzo entro e non oltre 180 giorni, ossia entro il 18 febbraio 2020.


L'istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale creato da Consap e a cui potete accedere anche da questa pagina web (clicca qui).

lunedì 29 luglio 2019

Fallimenti banche - arrivano le istruzioni per il risarcimento dei risparmiatori

Notizie positive per i truffati dalle banche venete che potrebbero ottenere, grazie al "Decreto crescita", un parziale ristoro della somma perduta a causa dell'errato investimento.

Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi Spa, ha pubblicato le istruzioni necessarie per partecipare alla procedura di rimborso delle somme investiti in titoli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.

Le istruzioni comunicate attraverso il sito web di Consap (www.consap.it) ribadiscono quanto previsto attraverso la via legislativa, ovverosia che le strade per il rimborso sono due, ed in particolare:

a.- Sei hai un reddito inferiore ad euro 35.000,00 o un patrimonio di investimenti inferiore a 100.000 euro, potrai accedere all'indennizzo forfettario pari al 30% dell’investimento per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinate;

b,- Se non rientri tra i risparmiatori descritti nel punto a, la tua richiesta sarà sottoposta alla valutazione di una commissione che valuterà caso per caso.

Negli ultimi giorni, peraltro, è stato pubblicato via web il modulo per la domanda con tutte le istruzioni, attraverso un sito web specifico (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/)dove potete trovare tutte le informazioni per partecipare alla procedura.

Ricordatevi, a tal proposito, che per poter avere una maggiore possibilità di esito positivo, è necessario possedere tutti i documenti giustificativi della pretesa, e quindi il contratto di investimento, l'ordine di borsa, il fissato bollato, l'estratto del conto deposito titoli e tutte le informazioni idonee a legittimare la propria richiesta.

Per maggiori informazioni ed assistenza potete scrivere sos@consumatoreinformato.it.

venerdì 6 aprile 2018

Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti: primi risultati dall'Autorità nazionale anticorruzione

Vi ricordate la famosa iniziativa del collegio arbitrale presso l'Autorità nazionale anticorruzione?

Avevamo espresso qualche sincero dubbio in merito alla effettiva efficacia della soluzione prospettata con il famigerato "decreto salva banche", ritenendo questo organismo ad hoc l'ennesimo tentativo di non soluzione ai problemi dei consumatori/investitori.

A quanto pare, dopo mesi di silenzio, i collegi arbitrali hanno partorito i primi risultati del loro lavoro, e promettono nuovi ed importanti obiettivi. 

venerdì 20 ottobre 2017

Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti: la domanda per l'arbitrato scade il prossimo 11 novembre

Gli obbligazionisti delle quattro banche in liquidazione (Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) che non hanno aderito/o sono stati esclusi all’indennizzo forfettario possono avviare il procedimento di arbitrato avanti all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'obbligazionista, o il suo successore, può compilare il modulo per richiedere l’accesso al Fondo di solidarietà tramite procedura arbitrale, così come previsto dal decreto n. 83/2017.

La norma in parola ha previsto che con il ricorso all'arbitrato il richiedente è obbligato ad inviare tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione da parte di ANAC, allegando tutta la documentazione inerente gli strumenti subordinati acquistati (contratto quadro, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini eseguiti) ed ogni altro documento idoneo a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.

Vi ricordiamo che la domanda deve, a pena di decadenza, essere presentata entro e non oltre il prossimo 11 novembre 2017 con l'indicazione di tutte le ragioni poste a fondamento della richiesta del ristoro dei danni, ed allegazione dei relativi documenti.

Qui di seguito, il modulo per l'avvio della procedura alla camera arbitrale di ANAC.

sabato 18 febbraio 2017

Arriva il decreto salva risparmio

Non sappiamo quanto potrà essere di aiuto ai risparmiatori rimasti coinvolti nelle vicende bancarie degli ultimi anni, da Etruria a Popolare di Vicenza passando attraverso MPS), ma è divenuta legge dello stato la recente proposta (o meglio disegno) portato al vaglio delle camere.

La Camera dei Deputati, infatti, ha dato  approvazione definitiva al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.
Il provvedimento, già approvato dal Senato, introduce una serie di disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio sia dal punto di vista delle banche che da quello dei risparmiatori/investitori.


Di seguito, potete leggere il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato l’8 febbraio 2017 e che verrà pubblicato Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.


venerdì 23 dicembre 2016

Titoli Etruria - quale soluzione?

La recente vicenda che ha riguardato la vendita dei titoli bancari emessi da Banca Etruria (obbligazioni ed azioni illiquide) ha riguardato molti clienti che hanno visto azzerati i propri risparmi dopo le note vicende che hanno riguardato l'istituto di credito lo scorso mese di novembre.


E' noto che, a seguito dell'intervento del Governo (il salva banche del 3 maggio 2016), sono state predisposte possibili soluzioni alla vicenda che riguarda molti possessori di obbligazioni Banca Popolare dell' e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti.


Sappiamo che, ad oggi, le soluzioni prospettate per i risparmiatori sono le seguenti e variano a seconda del momento dell''acquisto.

A) Acquisto titoli illiquidi pre 12 giugno 2014 - il rimborso
Gli azionisti e obbligazionisti “subordinati” che hanno acquistato i titoli prima  del 12 giugno 2014 stanno partecipando al procedimento di rimborso previsto dal salva banche.

Vi ricordiamo che il decreto dispone che il titolare di questi titoli possa ottenere un rimborso forfettario fino all'80% del valore, se vengono rispettati i seguenti presupposti:

- acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso delle obbligazioni al momento della risoluzione delle 4 banche;
- patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro.

Per accedere a questo rimborso occorre, entro il 3 gennaio 2017, inviare la richiesta secono la seguente modalità:

- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- l’attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

B) Conciliazione - Autorità anticorruzione
Tutti coloro che sono  esclusi dal rimborso previsto con  il "salva banche", possono  avviare la procedura di conciliazione paritetica prevista presso l'Autorità Anticorruzione, ma che ad oggi non risulta  ancora definita ed attuata. Ricordiamo che questa è una procedura  di soluzione extragiudiziale della lite attraverso un mediatore terzo, imparziale e neutrale, istituito presso l'Autorità anticorruzione.

C) Ombudsman bancario
Una ulteriore soluzione prospettabili per i possessori di azioni ed  obbligazioni illiquide possono cercare una soluzione ai titoli  caduti in default attraverso l'Ombudsman - Giurì bancario, un arbitro privato istituito all'interno del conciliatore bancario e finanziario e che si occupa  di dare soluzione alle controversie inerente la materia finanziaria.

Si può ricorrere a questo procedimento extragiudiziale, contestando alla banca che vi ha venduto questo titolo di non avervi fornito informazioni adeguate in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a questa forma di investimento.

Il  ricorrente può, infatti, contestare alla banca che ha venduto i titoli:
- la carenza di informazioni fornite dalla banca;
- la scarsa trasparenza delle informazioni fornite dalla banca in merito alla caratteristica  di "illiquidità" delle azioni/obbligazioni;
- la omessa indicazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento.

Attraverso questa procedura, il Giurì bancario può ritenere non corretto il comportamento tenuto dalla banca venditrice ed ordinare la restituzione del  capitale investito.

Vi ricordiamo, però, che l'operatività del Giurì bancario è limitata sino al 7 gennaio 2017, data di termine dell'attività dell'organismo come risulta da un recente comunicato pubblicato: "Il 9 gennaio 2017 sarà pienamente operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Poiché i ricorsi che possono essere proposti all’Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017".

D) Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
A partire dal prossimo gennaio 2017, le controversie inerenti i titoli illiquidi dovranno essere sottoposti al giudizio   (extragiudiziale) dell'Arbitro  per le Controversie Finanziarie, organismo creato all'interno di Consob e il cui fine è quello di regolare questo tipo di controversie.

Il regolamento attribuisce a Consob i poteri per dare soluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, mediante la procedura introdotta con il  regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007.

L'accesso alla procedura  arbitrale è gratuito per l'investitore ed i tempi perla decisione sono estremamente ridotti, ossia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Il limite di competenza dell'Arbitro è di 500.000 euro e gli interventi di ACF riguarderanno la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza che gravano sull'intermediario finanziario a mente dell'art. 21 del TUF. Altro potenziale limite è la competenza temporale di questo organismo: da quanto ci risulta, ACF dovrebbe prendere in considerazione "casi" sorti negli ultimi dodici mesi e quindi  la questione Etruria potrebbe rimanere esclusa dalla competenza del nuovo organismo Consob.


Un aspetto rilevante è che la decisione del collegio non è vincolante per l'investitore, il quale può liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui non sia soddisfatto di quanto stabilito da ACF.

 
Qui di seguito la Delibera Consob n. 19770.

sabato 11 giugno 2016

Il Presidente di Consob si deve dimettere?

La trasmissione "Report" di domenica 5 giugno ha scosso il mondo della finanza, ed in particolare le alte sfere dell'autorità di controllo del mercato borsistico, la Consob, insinuando possibili condotte poco trasparenti del Presidente Vegas.

E proprio alla luce della denuncia di "Report" che abbiamo posto il quesito che trovate nel titolo, ossia è ancora credibile il Presidente di Consob, autorità di controllo dei mercati, e può ancora rappresentare il soggetto che ha l'obbligo di controllare il mercato mobiliare, in qualità di garante degli investitori?

Nel blog trovate, per le prossime settimane, il nostro box con la possibilità di esprimere la vostra opinione: Vegas si deve dimettere?

- L'affondo di "Report"

 La trasmissione della RAI ha, la scorsa domenica, affrontato il tema della vendita delle obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, poco trasparenti che sono stati venduti agli investitori retail negli ultimi anni.

Le obbligazioni bancarie di cui stiamo parlando sono quelle delle famose banche (Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti), ma anche Popolare Vicenza e Banca del Veneto. Si tratta, in altri termini, degli istituti di credito che hanno venduto titoli altamente rischiosi senza avvisare in modo appropriato i piccoli investitori che le obbligazioni bancarie proposte erano strettamente collegate alla vita delle azioni. 

Con la caduta dei titoli azionari, stessa sorte è toccata alle obbligazioni subordinate, rimaste insolvibili per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla vendita di questi prodotti finanziari poco trasparenti è collegato alle informazioni fornite agli investitori, ed in particolare la carenza di "scenari probabilistici", con i quali l'intermediario bancario avrebbe dovuto informare il potenziale acquirente dell'alta percentuale di perdita dell'intero capitale.

E Report ha rilevato, proponendo un documento inedito, che già da alcuni anni la Consob aveva, attraverso i vertici, escluso l'obbligo degli intermediari di fornire ai consumatori i diversi scenari probabilistici nel caso di vendita di titoli illiquidi.

Il documento, che potete vedere qui di seguito, dispone il divieto da parte delle banche di dover fornire agli investitori tutti i documenti contenti scenari di probabilità "le banche saranno invitate a non inserire le informazioni sugli scenari di probabilità nel prospetto e ne richiederanno l'eliminazione nel caso in cui il prospetto le dovesse riportare per autonoma iniziativa del proponente conformemente alle indicazioni fornite per le vie brevi dalla S.V. ...".

E quindi, non solo l'organo di controllo sconsigliava di inserire questi dati informativi nel prospetto informativo, ma addirittura ordinava alle banche di toglierli laddove il proponente corretto le avesse inserite nel documento informativo.

Qui la Comunicazione Consob.





La Gabanelli ha concluso  il proprio intervento chiedendo al Presidente di Consob Vegas di fornire una spiegazione in merito al documento, oppure dimettersi.

- La risposta di Vegas
"La Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti informativi delle obbligazioni bancarie per il semplice fatto che non è mai stato introdotto, né a livello nazionale né a livello europeo, alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa". Con questa nota di Consob, il Presidente Vegas ha rintuzzato l'attacco proveniente da Report, evidenziando che tale norma non sarebbe mai stata applicata in ambito europeo.

Vegas, inoltre, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse del mercato e dei consumatori, favorendo l'intervento di Consob tempestivamente ogni volta che se ne è reso necessario.

Voi cosa ne pensate? se volete potete rispondere attraverso il blog e prendere posizione: Vegas deve dimettersi?

venerdì 12 febbraio 2016

Banca Etruria insolvente

Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento ampiamente atteso, ha dichiarato l'insolvenza di Banca Etruria, accogliendo la richiesta del commissario liquidatore e nonostante le contestazioni sollevate dagli ex amministratori.

La decisione assunta dal Tribunale consente l'avvio da parte della Procura della Repubblica di Arezzo della procedimento penale verso gli ex amministratori che dovrebbero essere accusati di bancarotta fraudolenta.

Per i risparmiatori coinvolti nella vicenda Etruria, questa nuova svolta non può che rendere ancora più remota la possibilità di poter recuperare parte del proprio investimento direttamente dalla banca, dovendosi affidare ad un più probabile intervento governativo volto a rimborsare parte dell'investimento in titoli emessi dalla banca. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...