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domenica 7 aprile 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 9 dicembre 2023

Si all'Antitrust che sospende il trasferimento di clienti tra Intesa Sanpaolo e Isybank

Fonte: comunicato stampa
30 novembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione al momento ha riguardato circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo intenderebbe trasferire a Isybank. Sono stati oltre 5.000 i consumatori (di cui più di 3.000 dopo l’avvio dell’istruttoria) che hanno chiesto l’intervento dell’Autorità.

Per l’Autorità il trasferimento è stato previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.

domenica 14 giugno 2020

Nullo il finanziamento "baciato" venduto da Veneto Banca

Questa domenica dedichiamo il nostro intervento ad una recente sentenza del Tribunale di Treviso chiamato a giudicare la (in)validità delle famose operazioni "baciate".

Questa vicenda ha riguardato molti risparmiatori, sia di Veneto Banca che di Banca Popolare di Vicenza, rimasti "incastrati" nei vari aumenti di capitale disposti dagli istituti di credito prima del loro default (vedi qui).

- Le operazioni baciate 
Le "baciate" consistono in due operazioni bancarie, formalmente distinte, ma in pratica collegate con le quali il consumatore viene costretto a diventare azionista della banca.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Treviso, dei consumatori avevano fatto la richiesta alla filiale di Veneto Banca di un mutuo fondiario, con costituzione di ipoteca da parte di un terzo su altro immobile.

La banca, così come accertato all'esito del procedimento giudiziario, aveva subordinato la concessione del credito all'acquisto da parte del mutuatario di 4172 azioni dall'importo complessivo di euro 170.000,00. Le azioni, così come risulta dal provvedimento, sarebbero state poste in pegno in favore di una società finanziaria.

L'intreccio tra le operazioni finanziarie, all'apparenza distinte ed autonome, presentava i caratteri di un collegamento con il quale il finanziamento era strumentalmente utilizzato all'acquisto di titoli della stessa banca, vincolando il consumatore alle sorti dell'istituto di credito concedente il mutuo.

In altri termini, la proposta della banca era subordinata all'utilizzo di parte dell'importo concesso a prestito all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito. 

- Violazione dell'art. 2358 c.c. - limite 
Anche il Tribunale di Treviso, come evidenziato da altri giudici di merito (vedi Tribunale di Vicenza), ha accertato e dichiarato la nullità delle operazioni baciate per aver superato il limite previsto all'art. 2358 c.c., norma che dispone il divieto di acquisto di azioni proprie da parte della società: "La società non può, direttamente e indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, se non nel alle condizioni previste dal presente articolo", che nel caso di specie non sono risultate ricorrenti.

La complessa operazione creata dalla banca, così come in altri casi accertati anche dall'Antitrust nell'indagine dei "mutui soci" (vedi qui), era diretta a creare un chiaro vantaggio per la stessa banca, la quale acquisiva nuovi soci con denaro, di fatto, della stessa banca.

Come è noto questa pratica ha creato un patrimonio delle banche interessate "gonfiato", ossia rappresentato da capitali solo formalmente di terzi, mentre erano dello stesso istituto di credito, aumentando il valore delle azioni, in danno dei consumatori/azionisti e del mercato.

Nel caso di specie, la nullità delle operazioni rileva sia sotto il profilo della destinazione di parte della somma ottenuta dai clienti della banca all'acquisto delle azioni di quest'ultima, sia dal punto di vista della successiva costituzione del pegno sui medesimi valori mobiliari.

- Nullità - conseguenze
Quali conseguenze sono legate alla violazione del divieto ex art. 2358 c.c.? il Tribunale di Treviso è estremamente chiaro, spiegando che: "La violazione della norma imperativa determina in primo luogo la nullità delle operazioni di sottoscrizione e di acquisto delle azioni di Veneto Banca […] in quanto esito della condotta di finanziamento vietata; essa si riflette anche sul contratto di mutuo, nella parte relativa alla messa a disposizione della provvista utilizzata illecitamente per l'acquisto non consentito delle azioni, atteso che la norma di cui all'art. 2358 c.c. riferisce espressamente il divieto ivi sancito proprio al finanziamento […]".

I due negozi giuridici (finanziamento - acquisto di azioni di Veneto Banca), seppur formalmente autonomi e giuridicamente slegati, sono tra essi collegati, sicché la nullità dell'acquisto delle azioni comporta la nullità del finanziamento, entro il limite della somma destinata all'acquisto dei titoli bancari.

E quindi, mentre rimane valida la restante parte del mutuo fondiario, quella destinata al finanziamento della ormai scomparsa Veneto Banca non è valida.

In che misura la banca subentrante (Intesa Sanpaolo) risponde per la nullità sopra richiamata? Anche per il Tribunale di Treviso, la banca subentrante può rispondere solo per il debito accumulato successivamente alla cessione in quanto le viene contestato di "[…] aver continuato a incassare, dopo la cessione, ratei di mutuo in parte ab origine nullo e in parte in realtà già estinto".

E quindi, sulla base di un controllo e ricalcolo della posizione, risulta che il debito dovuto dal cliente era già estinto essendo stato ampiamente rimborsato dal consumatore.

Il Tribunale, in conclusione, dichiara estinto il mutuo ed ordina la cancellazione delle ipoteche legate alla concessione del finanziamento in favore del consumatore veneto.

Qui potete trovare la sentenza del Tribunale di Treviso del 4 maggio 2020.

lunedì 23 aprile 2018

Le Venete valgono un regalo da 3,5 miliardi per Intesa

Fonte: Il Fatto Quotidiano 7/2/2018
Nella memoria comune è consolidato il ricordo che Intesa abbia comprato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al prezzo simbolico di un euro. Avrebbe cioè preso in carico debiti e crediti pressoché in equilibrio, con un’operazione presentata come equa. Da parte di Banca Intesa addirittura come una specie di atto eroico per salvare la Patria. Il giornalismo di regime ha annuito con fare compunto.

Però è davvero così? Marco Gallea, docente di materie economiche al Politecnico di Torino, ha rifatto un po’ di conti e da un suo recente articolo su Lavoce.info emerge che la storia va riscritta in modo diverso.
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