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domenica 13 novembre 2022

Eccessiva acqua nella benzina? ricordati che hai 8 giorni per denunciare il danno (se non sei un consumatore)

A chi non è capitato di dubitare, dopo aver effettuato un rifornimento, che la qualità del carburante non sia del migliore livello.

In particolare, questo dubbio può sorgere con le c.d. pompe bianche, laddove possa sorgere l'errato pensiero di una peggiore qualità del prodotto erogato.

Il provvedimento di questa domenica affronta, seppur indirettamente, questo tipo di vicenda, focalizzandosi, però, sui termini per la denuncia del vizio, nel caso in cui il veicolo subisca dei danni dal "pieno di acqua".

La denuncia del vizio, e quindi del danno sofferto, è completamente distinta laddove il denunciante sia un consumatore o un professionista (società).

Abbiamo già trattato l'argomento (qui l'approfondimento), ma giova ricordare che il consumatore ha due anni di tempo per denunciare il vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, mentre ben diverso è il termine previsto per il professionista o una società.

L'art. 1495 c.c. dispone che il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta: "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge".

Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni: nel caso in cui non rispetta tale limite temporale, perde il diritto di poter ottenere qualsiasi tipo di tutela.

Ciò è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Avellino, nel quale una società (proprietaria di un veicolo) aveva fatto rifornimento ad un distributore, imbarcando acqua, tant'è che l'automobile subiva un danno.

La scoperta del danno causato dal "carburante acquoso" avveniva in data 25 febbraio 2014, mentre la denuncia del vizio avveniva solo in data 18 marzo 2014, quindi oltre gli otto giorni previsti all'art. 1495 c.c..

Il danno, seppur accertato, non può essere risarcito, in quanto la denuncia è stata tardiva, con conseguente decadenza dai diritti previsti dal Codice Civile.

Vi ricordiamo, sul punto, che una denuncia formale e valida deve essere fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r (o pec), con indicazione precisa del vizio lamentato ed indicazione dell'interruzione del termine ex art. 1495 c.c..

La sentenza del Tribunale di Avellino.

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