domenica 13 novembre 2022

Eccessiva acqua nella benzina? ricordati che hai 8 giorni per denunciare il danno (se non sei un consumatore)

A chi non è capitato di dubitare, dopo aver effettuato un rifornimento, che la qualità del carburante non sia del migliore livello.

In particolare, questo dubbio può sorgere con le c.d. pompe bianche, laddove possa sorgere l'errato pensiero di una peggiore qualità del prodotto erogato.

Il provvedimento di questa domenica affronta, seppur indirettamente, questo tipo di vicenda, focalizzandosi, però, sui termini per la denuncia del vizio, nel caso in cui il veicolo subisca dei danni dal "pieno di acqua".

La denuncia del vizio, e quindi del danno sofferto, è completamente distinta laddove il denunciante sia un consumatore o un professionista (società).

Abbiamo già trattato l'argomento (qui l'approfondimento), ma giova ricordare che il consumatore ha due anni di tempo per denunciare il vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, mentre ben diverso è il termine previsto per il professionista o una società.

L'art. 1495 c.c. dispone che il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta: "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge".

Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni: nel caso in cui non rispetta tale limite temporale, perde il diritto di poter ottenere qualsiasi tipo di tutela.

Ciò è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Avellino, nel quale una società (proprietaria di un veicolo) aveva fatto rifornimento ad un distributore, imbarcando acqua, tant'è che l'automobile subiva un danno.

La scoperta del danno causato dal "carburante acquoso" avveniva in data 25 febbraio 2014, mentre la denuncia del vizio avveniva solo in data 18 marzo 2014, quindi oltre gli otto giorni previsti all'art. 1495 c.c..

Il danno, seppur accertato, non può essere risarcito, in quanto la denuncia è stata tardiva, con conseguente decadenza dai diritti previsti dal Codice Civile.

Vi ricordiamo, sul punto, che una denuncia formale e valida deve essere fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r (o pec), con indicazione precisa del vizio lamentato ed indicazione dell'interruzione del termine ex art. 1495 c.c..

La sentenza del Tribunale di Avellino.


TRIBUNALE DI AVELLINO

Sez. II^ Civ.

Sentenza n. 1105/2022 del 14-06-2022

Tribunale di Avellino, II^ civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di  S.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla  presso lo studio dell' avv.  dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello  e  S.r.l., in persona del leg. rapp.te, elettivamente domiciliata in Napoli alla  presso lo studio dell'avv.  che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di I grado  e   S.p.A., in persona del leg. rapp.te, elettivamente domiciliata in    presso lo studio dell'avv.  unitamente all'avv.  del  di  che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado -

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto, ritualmente notificato, la società appellante proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di di n. /19 depositata il , con cui era stata rigettata la domanda, proposta con l'atto introduttivo del giudizio di I grado, di risarcimento dei danni da vendita, in occasione di un rifornimento effettuato presso la stazione di servizio Q 8 di società di carburante con una quantità ad acqua e per conseguente danneggiamento della autovettura  tg.

L'appellante chiedeva la revoca della sentenza impugnata e l'accoglimento della propria domanda, lamentando che erroneamente il Giudice di prime cure non aveva ritenuto applicabile la disciplina più favorevole quanto al termine di decadenza per la denuncia del vizio contenuta nel codice del consumo e che erroneamente il GdP aveva ritenuto verificata la decadenza dalla garanzia per mancata denuncia in otto giorni senza considerare che il vizio lamentato era un vizio c.d. occulto. 

Entrambe le società appellate si costituivano in giudizio, con comparse con cui chiedevano il rigetto dell'appello, la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. 

L'appello è infondato per i seguenti motivi. 

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia qualificato, in violazione dell'art. 3 delle disposizioni del codice del consumo, l'attrice-odierna appellante consumatore, malgrado il fatto che il fatto indicato come causa del danno era un rifornimento di benzina effettuato presso un normale distributore.   Orbene, tale doglianza non è fondata. 

In punto di diritto, giova evidenziare che la società attrice è una società di capitali e, quindi, giammai le può essere attribuita la qualità di consumatore. 

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, chiara ed univoca nel ritenere come una persona giuridica e tanto meno una società di capitali -come nel caso in esame non può essere qualificata consumatore in base al del  .

Invero, ad una società che abbia per oggetto un'attività che rientra fra quelle integranti l'impresa commerciale deve essere necessariamente riconosciuta la qualità d'imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, in quanto deve presumersi che una società opera sempre nell'alveo della propria attività imprenditoriale e/o commerciale per il solo fatto della sua costituzione (cfr. Cass. 17848/17). 

Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di pregio. 

Alla luce di un attento esame delle deduzioni delle parti e degli atti del giudizio di I grado emerge che l'appellante già in data 25.2.14 aveva scoperto il vizio del carburante, avendo ricevuto in tale data dal ove l'autovettura dell'attrice era stata riparata, un “attestato” che indica chiaramente come fosse stata riscontrata un quantità di acqua nel serbatoio del carburante (cfr. doc. n.ri 3 e 4 allegati al fascicolo di I grado dell'attrice). 

Pertanto, va ribadito quanto affermato dal GdP e cioè che la denuncia del vizio effettuata inspiegabilmente solo in data 18.3.14 è tardiva. 

Era oramai decorso il termine di otto giorni dalla data in cui è avvenuta la scoperta del vizio di cui all'art. 1495 c.c.

Tale termine è fissato a pena di decadenza e ove non rispettato comporta la perdita del diritto alla garanzia per i vizi della cosa acquistata. 

Irrilevante è, poi, la natura occulta del vizio in esame, in quanto nell'ipotesi di vizio occulto il termine in esame decorre dalla scoperta dello stesso e, come detto, tale scoperta è avvenuta in modo completo in data 25.2.14 al momento del rilascio dell'attestato sopra meglio indicato (cfr. Cass. 2011/6169). 

In definitiva, l'appello deve essere rigettato, essendo evidente che alcuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata. 

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, nella misura che si liquida in dispositivo con attribuzione in favore dei procuratori delle appellate, dichiaratisi antistatari.  

P.Q.M.  

Il Tribunale di Avellino II^ sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 

a) Rigetta l'appello; 

b) Condanna l'appellante, in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore delle appellate, in persona dei rispettivi leg. rapp.ti p.t., al pagamento delle spese di lite, pari ad  per ciascuna delle due parti appellate, oltre spese gen., iva e cpa, con attribuzione in favore dei procuratori delle due appellate.  

Avellino, il 10.6.22 

IL GIUDICE

 Dott.ssa 

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...