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domenica 25 giugno 2017

Veneto Banca: sanzione dall'Antitrust per la vendita di mutui

Non finiscono le grane per Veneto Banca, istituto di credito coinvolto in uno degli ultimi scandali bancari, ed oggetto di una nuova sanzione da parte dell'Antitrust,  per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, e connessa alla vendita di prodotti bancari in violazione delle norme del Codice del Consumo.

L'autorità garante, in particolare, ha contestato a Veneto Banca di aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette nella erogazione dei contratti di mutuo in favore dei consumatori attraverso  il modello della vendita combinata ovverosia collegata all'acquisto di proprie azioni o altri prodotti bancari presso lo stesso operatore, come ad esempio un conto corrente.

Nella concreta fattispecie, così come già rilevato da AGCM in altra indagine conclusa verso Banca Popolare di Vicenza (vedi), avrebbe condizionato l'erogazione di un finanziamento/mutuo in favore di un consumatore all'acquisto di azioni della banca, e tale pratica commerciale scorretta è avvenuta in occasione delle operazioni di ricapitalizzazione dell'istituto di credito avvenute tra il 2012 e il 2014.

In quel periodo, la banca versava in grave crisi patrimoniale e decise di far gravare la propria situazione sui sottoscrittori dei mutui, imponendo loro l'acquisto dei titoli azionari.

La figura del “mutuo socio” è stata creata, secondo la conclusione raggiunta da AGCM, per i  consumatori al fine di ottenere gli stessi pacchetti minimi di azioni della Banca pari a n. 200 azioni, superiore a quello minimo necessario per diventare soci (pari a n. 100 azioni), imponendo al mutuatario di non procedere alla vendita del pacchetto azionario per un determinato periodo, al fine di non perdere le condizioni economiche previste per il mutuo.

Vero è che il mutuo soci garantisce dei vantaggi in favore dei consumatori sottoscrittori, ma è altresì dimostrato che tali aspetti positivi sono stati compensati, in termini negativi, dai costi connessi al pacchetto azionario al quale tale prodotto era di fatto vincolato.

A ciò si aggiunga, come sopra evidenziato, che oltre all'acquisto di titoli azionari, Veneto Banca ha indotto molti consumatori a sottoscrivere un conto corrente presso la stessa filiale e su cui regolare il rapporto di mutuo.


L’Antitrust ha rilevato che tali condotte, limitative della libertà di scelta dei consumatori, siano contrarie ai principi del Codice del Consumo, condannando Veneto Banca per pratiche commerciali scorrette.


Di seguito, il provvedimento di AGCM.

venerdì 27 gennaio 2017

Offerta di transazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Conviene accettare?

Banca Popolare di Vicenza la definisce "una proposta concreta", mentre il Presidente di Veneto Banca dichiara "Vogliamo dare un segnale forte e tangibile a coloro che hanno subito gravi conseguenze a causa della passata gestione del nostro Gruppo, che sarà oggetto di una rigorosa azione di responsabilità. Sono proposte chiare e concrete, le uniche che possano alleviare in tempi brevi i disagi provocati a tante famiglie e imprese.".

Stiamo parlando delle proposte di transazione tombale avanzate dalle due banche verso i possessori di azioni  acquistate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016.

Le offerte provenienti dagli istituti di credito sono state definite "tombali", in quanto gli aderenti "rinunciano, irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa - nei confronti di chiunque e in qualunque sede (sia civile, sia penale) - relativa all'investimento".

L'offerta prevede, in buona sostanza, le seguenti condizioni:

- Banca Popolare di Vicenza verserà 9 euro per ogni azione;
- Veneto Banca rimborsa il 15% del valore nominale di acquisto.

Si tratta di un indennizzo, in quanto i titoli rimangono nelle mani dei consumatori, e si perfezionerà solo nel caso di adesione alla proposta dell'80% dei possessori di azioni che rientrano nel regolamento che accompagna l'offerta.

Ricordiamo, infine, che la "proposta concreta" (sic!) rimane valida sino al prossimo 15 marzo 2017, data di scadenza dell'offerta.

> Conviene aderire a questa offerta?

Premettiamo che da una lettura dei regolamenti che riguardano le offerte di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e che vi invitiamo a leggere con attenzione (vedi qui per BPVI, e qui per Veneto Banca), si evince con chiarezza che non tutti i possessori dei titoli azionari, anche acquistati successivamente al gennaio 2007, rientrano nell'offerta avanzata dalle banche.

Come anticipato in precedenza, stiamo parlando di una proposta di indennizzo, ove la banca si limita a versare l'importo oggetto di accordo, acquistandosi il silenzio giudiziario del consumatore (cioè il suo diritto ad agire per le vie legali), a fronte di pagamenti molto esigui.

Il valore dell'offerta è decisamente basso, ma può risultare interessante per i consumatori che non hanno intenzione, volontà e risorse monetarie per potersi vedere riconosciuto un reale risarcimento del danno attraverso l'arbitro in materia di investimenti finanziari o il giudice.

> Se non si aderisce? diffida - ricorso all'ACF o la mediazione civile

Chi non aderisce all'offerta dovrebbe, a nostro parere, inviare una diffida alla banca con la quale interrompere il termine di prescrizione e, successivamente, avviare un tentativo di soluzione stragiudiziale attraverso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con un procedimento di mediazione obbligatoria.

venerdì 23 dicembre 2016

Titoli Etruria - quale soluzione?

La recente vicenda che ha riguardato la vendita dei titoli bancari emessi da Banca Etruria (obbligazioni ed azioni illiquide) ha riguardato molti clienti che hanno visto azzerati i propri risparmi dopo le note vicende che hanno riguardato l'istituto di credito lo scorso mese di novembre.


E' noto che, a seguito dell'intervento del Governo (il salva banche del 3 maggio 2016), sono state predisposte possibili soluzioni alla vicenda che riguarda molti possessori di obbligazioni Banca Popolare dell' e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti.


Sappiamo che, ad oggi, le soluzioni prospettate per i risparmiatori sono le seguenti e variano a seconda del momento dell''acquisto.

A) Acquisto titoli illiquidi pre 12 giugno 2014 - il rimborso
Gli azionisti e obbligazionisti “subordinati” che hanno acquistato i titoli prima  del 12 giugno 2014 stanno partecipando al procedimento di rimborso previsto dal salva banche.

Vi ricordiamo che il decreto dispone che il titolare di questi titoli possa ottenere un rimborso forfettario fino all'80% del valore, se vengono rispettati i seguenti presupposti:

- acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso delle obbligazioni al momento della risoluzione delle 4 banche;
- patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro.

Per accedere a questo rimborso occorre, entro il 3 gennaio 2017, inviare la richiesta secono la seguente modalità:

- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- l’attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

B) Conciliazione - Autorità anticorruzione
Tutti coloro che sono  esclusi dal rimborso previsto con  il "salva banche", possono  avviare la procedura di conciliazione paritetica prevista presso l'Autorità Anticorruzione, ma che ad oggi non risulta  ancora definita ed attuata. Ricordiamo che questa è una procedura  di soluzione extragiudiziale della lite attraverso un mediatore terzo, imparziale e neutrale, istituito presso l'Autorità anticorruzione.

C) Ombudsman bancario
Una ulteriore soluzione prospettabili per i possessori di azioni ed  obbligazioni illiquide possono cercare una soluzione ai titoli  caduti in default attraverso l'Ombudsman - Giurì bancario, un arbitro privato istituito all'interno del conciliatore bancario e finanziario e che si occupa  di dare soluzione alle controversie inerente la materia finanziaria.

Si può ricorrere a questo procedimento extragiudiziale, contestando alla banca che vi ha venduto questo titolo di non avervi fornito informazioni adeguate in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a questa forma di investimento.

Il  ricorrente può, infatti, contestare alla banca che ha venduto i titoli:
- la carenza di informazioni fornite dalla banca;
- la scarsa trasparenza delle informazioni fornite dalla banca in merito alla caratteristica  di "illiquidità" delle azioni/obbligazioni;
- la omessa indicazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento.

Attraverso questa procedura, il Giurì bancario può ritenere non corretto il comportamento tenuto dalla banca venditrice ed ordinare la restituzione del  capitale investito.

Vi ricordiamo, però, che l'operatività del Giurì bancario è limitata sino al 7 gennaio 2017, data di termine dell'attività dell'organismo come risulta da un recente comunicato pubblicato: "Il 9 gennaio 2017 sarà pienamente operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Poiché i ricorsi che possono essere proposti all’Ombudsman-Giurì Bancario saranno proponibili anche all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetterà più ricorsi, ma si limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017".

D) Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
A partire dal prossimo gennaio 2017, le controversie inerenti i titoli illiquidi dovranno essere sottoposti al giudizio   (extragiudiziale) dell'Arbitro  per le Controversie Finanziarie, organismo creato all'interno di Consob e il cui fine è quello di regolare questo tipo di controversie.

Il regolamento attribuisce a Consob i poteri per dare soluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, mediante la procedura introdotta con il  regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007.

L'accesso alla procedura  arbitrale è gratuito per l'investitore ed i tempi perla decisione sono estremamente ridotti, ossia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Il limite di competenza dell'Arbitro è di 500.000 euro e gli interventi di ACF riguarderanno la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza che gravano sull'intermediario finanziario a mente dell'art. 21 del TUF. Altro potenziale limite è la competenza temporale di questo organismo: da quanto ci risulta, ACF dovrebbe prendere in considerazione "casi" sorti negli ultimi dodici mesi e quindi  la questione Etruria potrebbe rimanere esclusa dalla competenza del nuovo organismo Consob.


Un aspetto rilevante è che la decisione del collegio non è vincolante per l'investitore, il quale può liberamente ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui non sia soddisfatto di quanto stabilito da ACF.

 
Qui di seguito la Delibera Consob n. 19770.

domenica 18 settembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 


Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

sabato 20 giugno 2015

Azioni illiquide - PopVi, i titoli non quotati e le difese del consumatore

Il problema emerso lo scorso 11 aprile, all'esito dell'Assemblea degli azionisti di della Banca Popolare di Vicenza, non è del tutto nuovo e sta riguardando gli istituti di credito, in particolar modo le banche popolari, che hanno venduto ai propri clienti titoli illiquidi e non facilmente commerciabili sul mercato, in particolar modo alla luce della recente svalutazione.

Gli azionisti, in quella sede, hanno potuto apertamente contestare la riduzione del valore delle azioni, pari al 23%, aprendo seri dubbi sulla possibilità di poter recuperare il capitale investito in valori mobiliari privi di mercato.

a. Titoli illiquidi: cosa sono?
La categoria dei titoli illiquidi è divenuta molto famosa di recente, nel momento in cui alcuni istituti di credito hanno accusato la crisi, dovendo svalutare il valore delle azioni collocate presso il pubblico, in particolare i propri clienti.

Questi strumenti finanziari sono stati oggetto di molti interventi da parte della Consob, a seguito delle direttive comunitarie emanate in materia finanziaria, la quale ha previsto gli obblighi informativi che devono essere assolti dal venditore con Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009, e che potete leggere di seguito.

L'Autorità ha definito i prodotti finanziari illiquidi quelli per i quali all'investitore siano posti ostacoli o limitazioni per la vendita, tali da rendere difficile lo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato soddisfacenti per il risparmiatore.

In tale categoria rientrano, tra gli altri, i valori mobiliari non quotati, come le azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza (ma anche Carife e Banca Veneto), ossia titoli esclusi dalla quotazione della borsa e quindi, più difficilmente alienabili.

In termini più semplici, la illiquidità di questi valori mobiliari sorge dalla difficoltà alla vendita nel momento in cui l'acquirente intenda smobilizzare il proprio portafoglio, e tale aspetto emerge in modo più evidente laddove, come nel caso di PopVi, l'istituto di credito denunci una minore solidità patrimoniale, con conseguente difficoltà per i titolari di titoli della banca di poter trovare qualcuno interessato ad acquisire un prodotto rischioso.

Ecco perché, nel caso di vendita di questo tipo di titoli, come chiarito dalla Consob con la citata Comunicazione del 2009, la banca deve indicare in modo corretto e trasparente, le caratteristiche del titolo oggetto di vendita, proprio per colmare il gap informativo esistente tra l'intermediario e il cliente.

L'obbligo a carico della banca permane anche in seguito alla vendita di questo tipo di prodotti finanziari, e si estende anche nelle comunicazioni annuali successive, proprio al fine di consentire all'investitore di poter comprendere l'eventuale difficoltà di vendita dei titoli presenti nel proprio portafoglio.

La questione, invero, si allarga nel momento in cui l'acquisto di questi valori mobiliari è stato accoppiato all'accensione di un contratto di mutuo o un finanziamento, e quindi, il cliente viene "costretto" ad acquistare (vedi).

b. La vicenda Banca Popolare di Vicenza: - 23% del valore dei titoli e consumatori rimangono....al palo
La vicenda Vicenza, invero, trae fondamento dagli aumenti di capitale intervenuti negli ultimi anni, ove i clienti della banca sono stati invitati ad acquistare questo tipo di valore mobiliare, proprio sulla base della presunta solidità della banca veneta.

Il valore del titolo, arrivato fino ad 62,50 euro, verso aprile 2015 subisce un improvviso (ma non troppo) scossone, con il quale viene ridotto a 48 euro, con una improvvisa riduzione del 23% del valore nominale.

Gli acquirenti dei titoli PopVi si trovano, di fatto, in mano valori mobiliari già fortemente deprezzati, con il rischio di veder ulteriormente ridotto il prezzo reale e, quindi, azzerato l'investimento. 

La vicenda azioni illiquide, invero, non riguarda la sola Banca Popolare di Vicenza, ma molti altri soggetti emittenti, i quali hanno venduto prodotti finanziari non quotati, e quindi al di fuori delle regole Mifid che regolano i mercati.

c. Risparmiatori: che fare?

Per chi possiede questi titoli e, magari, ha già provato venderli sul mercato, consigliamo di inviare una lettera di reclamo alla banca, chiedendo spiegazioni in merito alle recenti vicende e, se del caso, avanzando una diffida verso l'intermediario perché provveda a restituire tutto il capitale (approfondisci qui).

Nel caso in cui la risposta fornita dalla banca non sia ritenuta soddisfacente, è possibile avviare una procedura di mediazione o un ricorso al garante bancario (Ombudsman), chiedendo la restituzione dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni bancarie.

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la Comunicazione n. 9019104 del  2 marzo 2009.

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