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sabato 11 aprile 2020

Ostacolato lo sviluppo della fibra. Maxi sanzione dell'Antitrust a Tim

Fonte: comunicato stampa
6 marzo 2020
Il 25 febbraio 2020 l’Autorità ha concluso il procedimento A514, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

La competizione nel settore delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.

In questa prospettiva l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di TIM volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber To The Home).

Trattasi delle così dette aree “bianche”, quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa.

In particolare le condotte di TIM sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale.

TIM ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

sabato 29 agosto 2015

Il furto dei dati personali in rete: il phishing

Sempre più spesso, navigando in rete o leggendo alcuni interventi di questo stesso blog, si incontra la parola Phishing, con invito al consumatore di trattare con attenzione i propri dati personali, al fine di evitare possibili spiacevoli esperienze.

La questione, già trattata da Consumatore Informato, non riguarda solo l'aspetto penale collegato all'appropriazione illecita di dati personali altrui in rete, ma coinvolge anche il rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.

Cos'è il phshing?
Il termine Phishing è stato creato dalla crasi di Phreaking (Phone Hacking) e Fishing (pescare), conservando una voluta assonanza, appunto, con “fishing”, ovverosia “pescare”.

Detto reato informatico, ormai tra i più frequenti e in continua evoluzione, consiste nel furto di credenziali con l’obiettivo finale di farne un uso illegittimo.

La tecnica di phishing può essere utilizzata per l’attuazione di differenti attività illecite quali; il social engieeniring, il furto di account, la sottrazione di somme di denaro ecc.

Tuttavia, l’uso del phishing finalizzato alla sottrazione di somme di denaro da conti correnti o carte di credito è certamente uno dei più frequenti e insidiosi.

Il phisher “pesca”, mediante abusivo inserimento nel sistema informatico di un’istituzione finanziaria o mediante false e-mail dirette ai clienti di banche o post, i dati significativi dei rapporti di conto corrente (password, nickname e pin). Questi dati vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per clonare carte di credito e/o pagamento o per disporre operazioni di trasferimento di denaro.

Un’approfondita pronuncia del Tribunale di Milano, del 7 ottobre 2011, ha fornito un’efficace ricostruzione del fenomeno il quale si presenta composto di tre di tre fasi.

a. Contatto con la vittima - posta elettronica, sito web, social networks
Nella prima fase, il phisher acquisisce i dati personali tramite l’invio di false e.mail che riconnettono a falsi siti graficamente identici a quelli di istituti finanziari, postali, istituzionali ecc.

Dette mail, spesso sgrammaticate ( vista la frequente provenienza straniera dell’hacker che in questo tipo di reati è sovente dell’est Europa), invitano il correntista a reinserire le credenziali d’accesso al sito di home banking del proprio istituto di credito o i dati della propria carta di credito, inducendolo all’errore con i più svariati espedienti, come ad esempio un controllo sulla sicurezza della pagina o la vincita di un premio, di un rimborso ecc.

b. Appropriazione dei dati personali e utilizzo illecito
Nella seconda fase, il phisher, ottenute le credenziali d’accesso ai conti correnti o alle carte di credito non potendo eseguire bonifici esteri senza ulteriore e specifica autorizzazione bancaria, generalmente tenta lo spostamento del denaro mediante società di money transfert.

A questo punto, vengono inviate numerose mail contenenti un’allettante offerta di lavoro che si concretizza nel mero invio di denaro.

A quello che viene comunemente definito financial manager, verrà accreditata una somma di denaro che verrà da costui girata sul conto corrente messo a disposizione dal destinatario, una volta decurtata la quota a titolo di compenso, mediante una società di money transfert.

E’ appena il caso di far presente che prestarsi a questo genere di attività espone al rischio di accusa del reato di riciclaggio ex art.648 bis c.p. sul quale la giurisprudenza ha per altro già avuto modo di pronunciarsi.

c. Vantaggio dall'attività illecita- furto di somme di denaro o altre attività illegali
Terza e ultima fase consiste, dunque, nell’invio del denaro al phisher il quale lo monetizzerà il prima possibile.

Una particolare attenzione va prestata anche a e-mail sospette, inviate da propri contatti noti, contatti presenti nella propria rubrica che, a mezzo di worm installati inconsapevolmente nei computers, inviano automaticamente a tutti i contatti presenti in rubrica (e senza che il reale utilizzatore ne sia minimamente al corrente) mail dal proprio account di posta spesso contenenti un solo link.


In conclusione, la tecnica dei phisher è quella di carpire la fiducia del mal capitato che, una volta aperta la mail e attivando il link contenuto nella nella verrà reindirizzato ad un falso sito web.

Così facendo, gli hacker riescono, sfruttando la legge dei grandi numeri, attraverso l’invio massivo di mail, anche utilizzando computers di utenti ignari, ad assicurarsi un numero di “esche” che, seppur esiguo rispetto al numero di invii, porteranno all’illecito guadagno.

Ad ogni buon conto, a far stato dalla pronuncia milanese, detta condotta integra le fattispecie di reato di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa, per contro, i diversi regimi in cui è stata inquadrata la fattispecie in esame mettono tutti capo a un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sul cliente.

Del resto, con riferimento a un furto d’identità telematico che si realizza con l’accesso ai conti correnti a nome di altro soggetto, e non mediante la presentazione di documento cartaceo o, per così dire “fisico” da quest’ultimo smarrito – la Suprema Corte, pur non considerando l'attività bancaria come attività pericolosa, ha ritenuto che fosse a carico della banca, e non del danneggiato, l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3350).

In conclusione, quando navighiamo in rete, pensando di essere totalmente al sicuro da possibili furti di dati personali, dobbiamo prestare la massima attenzione e comprendere che il ladro digitale può trovarsi molto vicino a noi, pronto a carpire i dati personali per farne un uso illegale.

Potete trovare alcuni consigli per rendere più sicura la vostra navigazione (vedi 1, vedi 2).

lunedì 14 aprile 2014

Provincia Bolzano - entro l'anno internet superveloce nei primi edifici pubblici

Comunicato stampa
Provincia di Bolzano
Negli ultimi 5 anni, l'ampliamento delle rete a banda larga ha portato concreti risultati su tutto il territorio: attualmente, infatti, l'Alto Adige è "cablato" da ben 750 km. di cavi in fibra ottica, una distanza pari al tragitto Bolzano-Roma. 

A ciò, inoltre, vanno aggiunti i centri di smistamento dati (PoP), la cui operatività garantita dalla RAS entro la fine dell'anno in corso porterà sostanziosi passi in avanti. "Durante il vertice sulla banda larga - commenta l'assessore all'informatica Waltraud Deeg - abbiamo discusso alcuni aspetti tecnici e organizzativi del progetto. 

Sono convinta che entro la fine del 2014 potranno essere concretamente offerti i primi servizi allacciando gli edifici pubblici alla rete in fibra ottica".

domenica 7 novembre 2010

Giudice di Pace di Rossano: l'interruzione della connessione internet comporta un danno per il consumatore

La sentenza di seguito proposta ha ad oggetto la responsabilità a carico del fornitore di servizi telematici per i danni subiti dal consumatore e dovuti al malfunzionamento della linea telefonica.

Il Giudice individua una responsabilità immediata del provider per i danni subiti dal cliente; il danno risarcibile consiste sia nel c.d. danno patrimoniale (consistente nei giorni in cui il consumatore è rimasto senza linea), sia, ove provato, nel danno esistenziale.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

II Giudice di Pace di Rossano, in persona del Dr. Salvatore Zito ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 74\2010 Ruolo Generale Affari Contenziosi,

promossa da

…

Attore contro

Wind Telecomunicazioni S.p.A.,

Convenuta Oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 02/11/2009, ritualmente notificato, il sig. … conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentir accertare e dichiarare I'inadempienza contrattuale della societa Wind S.p.A. e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'istante a causa del predetto inadempimento e disservizio, oltre alle spese di causa.

Sosteneva, infatti, I'attore di essere titolare del contralto di utenza telefonica n. …, installata in … e di avere stipulato con la convenuta un contratto di adesione del tipo "Offerta Tutto Incluso Affari". Sosteneva, altresi, che in data 18.02.2009, la convenuta, senza alcun preavviso, sospendeva la fornitura del servizio di utenza ad internet ADSL per oltre 34 giorni.

Chiedeva pertanto, dichiararsi I'inadempienza contrattuale della convenuta con condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di € 1.500,00 o in quella somma maggiore o minore, oltre alia condanna al pagamento delle spese di lite. La Wind Telecomunicazioni S.p.A. si costituiva in giudizio, a mezzo del suindicato procuratore, eccependo, in via preliminare, I'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di Roma nonche I'improcedibilita e/o inammissibilita della domanda e la nullita dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3, 4 e 7 c.p.c. e, nel merito, I'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di causa. In fase istruttoria veniva escusso il teste ---. All'udienza del 27.03.2010, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente devono compiersi alcune osservazioni in merito alle sollevate eccezioni preliminari.

In particolare, deve rigettarsi la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito per essere competente il giudice di pace di Roma. Invero, ritiene questo giudicante che in virtu dell'art. 1469 bis commi 3 e 19, nelle controversie tra professionista e consumatore debba essere riconosciuto il c.d. foro del consumatore in quello in cui lo stesso ha la residenza o il domicilio eletto e, pertanto, la sollevata eccezione deve essere rigettata con affermazione della competenza di questo giudicante a decidere della presente controversia, dovendo considerarsi vessatoria la clausola contrattuale che imponeva la competenza del giudice di pace di Roma, in violazione del predetto articolo. Del pari, devono rigettarsi le sollevate eccezioni preliminari di inammissibilita della domanda e di nullita dell'atto di vocatio in ius, poiche destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto. Passando al merito, la domanda proposta da … è risultata fondata e provata e, come tale, deve essere accolta. Invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, risultano confermate tutte le circostanze indicate da parte attrice nell'atto introduttivo sia con riferimento all'impossibilita di utilizzare la linea ADSL per il collegamento ad internet come da contratto, sia con riferimento ai ripetuti tentativi esperiti dall'attore al fine di ottenere il detto collegamento e dunque il corretto adempimento del contratto cui aveva aderito.

Dalla prova di dette circostanze discende la fondatezza della domanda anche con riguardo alia pretesa risarcitoria. Invero, il teste … confermava tutti i capitoli di prova che gli venivano letti e riferiva: "...confermo quanto al capitolo 1, in quanto nel periodo di cui in narrativa del ricorso, collaboravo con lo studio legale… e ho riscontrato personalmente che alia data del 18.02.2009 non era possibile stabilire la connessione internet dall'utenza telefonica... intestata al soprarichiamato studio... precise che dal 18.02.2009 al 24.03.2009 presso lo studio legale … è mancato il collegamento ad internet ADSL... l’ Avv… titolare dell'utenza, in più occasioni, in mia presenza ha sollecitato più volte la convenuta al ripristino della connessione... Sono a conoscenza dei disagi conseguenti al disservizio cagionati allo studio ed in particolare I'impossibilita di aggiornare la banca dati, ricevere informazioni e/o notizie inerenti l’attivita professionale e/o ricevere posta elettronica...". Alla luce della testimonianza raccolta, dunque, nessun dubbio residua, sull'an del risarcimento, stante I'effettiva interruzione del servizio ADSL per diversi giorni, i disagi che ne sono scaturiti per I'attore dall'impossibilita di fare uso della connessione ad internet, anche in considerazione del fatto che I'utenza telefonica in oggetto serve uno studio legale.

L'interruzione non giustificata del servizio costituisce, infatti, atto di inadempimento da parte della societa convenuta che pertanto è tenuta a rispondere di tale inadempimento con il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'istante.

Risulta evidente l’inadempimento, inteso come colpevole interruzione del servizio ADSL, a carico della societa convenuta che, al fine di vincere la presunzione di colpa, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, fornire la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione, dell'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere la propria obbligazione ne tanto meno, risulta provato il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso de quo, infatti, trattandosi di inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, si verifica un'inversione dell'onere della prova, di solito gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. e pertanto, avendo I'attore dato la prova del suo corretto adempimento, peraltro non contestato, lo stesso sarà legittimato a pretendere I'altrui adempimento ed, in caso di inadempimento, il risarcimento dei danni. Passando alia qualificazione e quantificazione del danno, I'attore ha subito non soltanto il danno dalla mancata disponibilita del servizio ADSL, ma anche i danni conseguenti ai disagi per il notevole ritardo nella riattivazione del servizio. Stante poi, la difficolta nella quantificazione di tutti i danni lamentati dall'istante, conseguenti all'interruzione del servizio per oltre 34 giorni ed al ritardo nella riattivazione dello stesso, questo giudicante ritiene di procedere, con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., alia determinazione del quantum del risarcimento sulla base della comune esperienza, essendo tale potere del giudice previsto dall'art. 115 c.p.c..

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

II Giudice di Pace adito di Rossano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … contro la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, cosi dispone:

- Accoglie la domanda;

- Per I'effetto, condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- Condanna, altresi, la societa convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 578,00 di cui € 250,00 per onorari, € 250,00 per diritti, ed € 78,00 per spese, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Rossano, Iì 30.06.2010

venerdì 15 ottobre 2010

Aumento dei prezzi delle ADSL in vista

Per chi non ha ancora visto il video che spiega come sono fatte le ADSL all'ingrosso e al dettaglio e perche' bisogna andare verso la fibra, lo invito a vederlo qui.

Ho ricevuto da amici un resoconto dettagliato e circostanziatodi quanto scrivo sotto.

In estremissimissima sintesi, le ADSL vengono vendute all'ingrosso da Telecom, che ha la rete, e al dettaglio da Telecom e da tutti gli altri operatori. I prezzi all'ingrosso sono autorizzati dall'Autorita' delle Comunicazioni (AGCOM) e approvati da Bruxelles.

Oltre all'unbundling, anche per coprire molte aree dove non c'e' unbundling, oltre che per promuovere la concorrenza, gli oepratori concorrenti possono comprare all'ingrosso il "bitstream"che si basa su ATM o Ethernet (ATM e' un vecchio protocollo dei telefonici di cui la stessa Telecom dice che, per certi apparati, non si trovano piu' i pezzi di ricambio).

Telecom aveva fatto una rete ATM e poi, in tempi piu' recenti, ne ha fatto una Ethernet in quanto piu' performante, meno costosa e abilitante nuovi servizi non realizzabili su ATM (es. IPTV). Oggi la rete Ethernet raggiunge aree non coperte da ATM.

Telecom ha migrato gran parte dei suoi utenti su Ethernet, pochi altri operatori lo hanno fatto perche' i prezzi all'ingrosso non sono ancora stati fissati. L'offerta è in revisione a Bruxelles.

L'Autorita' delle Comunicazioni ha stabilito che
  • Ethernet e' una tecnologia che costa meno di ATM
  • ci devono essere incentivi per favorire la migrazione degli oepratori alternativi da ATM ad Ethernet
Al momento di vedere le cifre, pero', l'offerta all'ingrosso, mandata da AGCOM a Bruxelles fissa degli importi che rendono i prezzi dell'Ethernet maggiori di quelli di ATM! Agcom sconfessa nei numeri oggi un punto che aveva stabilito poco tempo prima!.

Questo implica che i concorrenti resterebbero in larga misura su ATM (!) e svelerebbe che i criteri usati da AGCOM per il rilevamento dei costi e di fissazione dei prezzi sono sbagliati, inducendo un'inevitabile aumento della litigiosità tra oepratori e Autorità.

Se la Commissione da Bruxelles non dice nulla, i prezzi sono quelli, piu' alti del passato. Solo una osservazione da parte della Commissione in merito a questa incongruenza potrebbe in qualche modo riaprire la cosa e consentire di correggere la storpiatura.

Stefano Quintarelli
http://blog.quintarelli.it/blog/2010/10/aumento-dei-prezzi-delle-adsl-in-vista.html
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