sabato 4 gennaio 2025
Bitcoin: un esempio di truffa digitale
sabato 1 luglio 2023
Bitcoin: quali rischi nell'investimento in criptovalute
lunedì 6 giugno 2022
"Le paure dei risparmiatori fra pandemia e guerra" - 8 giugno 2022 webinar
Mercoledì 8 giugno 2022, ore 18.00 - 20.00
webinar organizzato dal Prof. Beppe Scienza
Come valutare i rischi e le possibili soluzioni
Prima la pandemia, poi l’inflazione, quindi la guerra. Inevitabili i dubbi di chi ha risparmi; o vuole metterne da parte. Alcuni timori sono fondati, altri no, con banche e promotori sempre in agguato.
Passeremo in rassegna le principali alternative: oro, titoli di Stato, buoni postali, azioni, risparmio gestito, fondi pensione, conti in Svizzera, banconote in euro o dollari, Bitcoin, immobili.
Poche parole su alcune, valutazioni più complesse su altre.
Saluti di:
Susanna Terracini
Direttrice del Dipartimento di Matematica
Introduce:
Antonio Tanza, presidente dell’associazione Adusbef
Interventi di:
Beppe Scienza
Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”
Elisabetta Ottoz
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”
Marco Vinciguerra
Consulente finanziario Tokos scf
Marco Gallea
Politecnico di Torino, interverrà sugli investimenti in immobili.
Direzione Scientifica:
Beppe Scienza, Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali
Università di Torino, Dipartimento di Matematica, in collaborazione con Adusbef
Per l'iscrizione, clicca qui.
sabato 19 giugno 2021
Polizia Postale: consumatori danneggiati dal falso trading on line
| Fonte: Polizia Postale |
False pagine web che sponsorizzano siti di trading online e che promettono guadagni milionari. Immagini contraffatte di giornali di informazione. Foto di personaggi famosi, ignari della truffa, o di finti investitori internazionali che avrebbero ottenuto guadagni milionari. Questo è il meccanismo utilizzato da criminali informatici per ingannare le vittime e prosciugare i loro risparmi.
domenica 28 gennaio 2018
I giudici italiani alla "rincorsa" dei bitcoin: controversie e soluzioni - nullo il contratto di commercializzazione a distanza di bitcoin privo di informativa precontrattuale
Infatti, la motivazione offerta dal giudice rispetto alla domanda di nullità dell'attore ha preso le mosse, testuali parole, dal "rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale - al di fuori della benché minima "puntuazione" informativa e di qualsivoglia tracciatura formale (...) ebbe luogo il cambio di valuta reale con "bitcoin"."
In altre parole, si è trattato, in primo luogo, di dare una qualificazione contrattuale all'operazione in esame e, in secondo luogo, di verificare se questa andava assoggettata alla disciplina consumeristica sugli oneri informativi a favore dell'investitore non professionista.
Sotto il primo versante, il giudice, rifacendosi a definizioni già offerte dalla Corte di Giustizia, ha così statuito: " L’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti è qualificabile - dal lato dell’operatore - come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori."
Infine, il giudice ha optato per ricondurre all'operazione in oggetto gli obblighi informativi precontrattuali previsti, nel dettaglio , dagli artt. 67 - decies e ss. cod. cons. ed, in sintesi, relativi alla tipologia di investimento ed alla loro adeguatezza verso il consumatore. Dall'inosservanza di tali obblighi discende la nullità (c.d. nullità relativa) del contratto e l'obbligo, da parte dell'intermediario, di restituire le somme.
In conclusione, sebbene non si sia ancora trovato un punto fermo, è di particolare interesse come la giurisprudenza incominci a ricondurre tali fenomeni, così volatili, sotto categorie "forti" e richiedere oneri stringenti di informativa, alla stregua di un prodotto finanziario.
Di seguito, il testo del provvedimento.
sabato 29 agosto 2015
Il furto dei dati personali in rete: il phishing
Sempre più spesso, navigando in rete o leggendo alcuni interventi di questo stesso blog, si incontra la parola Phishing, con invito al consumatore di trattare con attenzione i propri dati personali, al fine di evitare possibili spiacevoli esperienze. sabato 20 dicembre 2014
Bitcoin come nuova moneta di scambio? alcuni spunti di riflessione
venerdì 13 giugno 2014
Acquisti on line: in arrivo maggiori tutele per i consumatori
Le nuove norme sono tese a rendere più omogenee tra tutti i paesi dell'Unione Europea le regole che disciplinano le vendite on line, introducendo maggiori tutele in favore dell'acquirente.
Vediamo le principali novità che entreranno a regime nei prossimi mesi.
a. Maggiori obblighi di informazione precontrattuale
Una delle novità più rilevanti introdotte con il DL 21/2014 risiede nell'obbligo per il professionista di fornire maggiori informazioni al potenziale acquirente, al momento della vendita on line.
L'acquirente deve ricevere, al momento della conclusione del contratto, maggiori informazioni in merito all'identità del venditore (come ad esempio numero di telefono, fax e posta elettronica), in modo tale da consentirgli di identificare in modo chiaro colui il quale fornisce il servizio.
Il venditore deve, a partire dal 14 giugno 2014, comunicare il prezzo di vendita, indicando il prezzo finale, ed aggiungendo in modo chiaro ed immediato le spese di spedizione dovute dal consumatore.
Non sarà più possibile, quindi, nascondere i costi di spedizione all'acquirente nella c.d. fase "pre contrattuale", ma anzi quest'ultimo dovrà essere messo a conoscenza di tutte le condizioni di vendita prima della sottoscrizione del contratto.
Il venditore, inoltre, dovrà informare il potenziale acquirente anche in merito alla modalità di pagamento, di consegna della merce e/o fornitura del servizio, durata del contratto, eventuali contratti accessori e trattamento dei reclami.
b. Novità per il contratto avente ad oggetto vendite a distanza
L'art. 51 del Codice del Consumo, a seguito delle novità introdotte con la recente riforma, prevede che il modello contrattuale relativo ai contratti conclusi a distanza deve presentare alcuni requisiti formali, la cui assenza rende invalido il negozio concluso on line.
Senza voler elencare tutte le novità legislative, per le quali si rimanda ad una lettura della norma, si evidenzia che nel contratto di acquisto devono essere riportate, in modo chiaro e non equivoco, tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e/o servizi, il prezzo pattuito, la durata e gli obblighi per le parti.
Il contratto, inoltre, può essere considerato valido se, in seguito all'ordine on line, il professionista invii il modello su supporto cartaceo (in futuro via web con firma digitale), il quale deve essere sottoscritto dal consumatore e consegnato alla controparte.
Il professionista è tenuto a conservare la documentazione e metterla a disposizione dell'acquirente, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta.
c. Il consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla firma
La novità più importante introdotta con le nuove norme appena entrate in vigore è rappresentata dall'estensione del diritto di recesso da dieci a quattordici giorni, con la possibilità da parte del consumatore di poter ripensare all'acquisto ed uscire dal contratto senza dover pagare alcuna penale.
Ricordiamo che nel caso di recesso dal contratto, l'acquirente deve limitarsi a versare le sole spese di spedizione o ulteriori costi richiesti dal venditore e adeguatamente motivati.
d. Fornitura non richiesta - il consumatore non deve pagare per il servizio
La norma comunitaria, attuata nel nostro paese, ribadisce che nel caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenuto a versare alcun importo alla controparte per il servizio ottenuto.
Viene riaffermato, quindi, il principio del consenso tra le parti, in base al quale solo a seguito di informato consenso è possibile l'esistenza di un vincolo tra venditore ed utente.
Di seguito, vi proponiamo il modello di recesso suggerito con le nuove norme e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
venerdì 7 marzo 2014
E’ già finita la nuova avventura dei bitcoin?
sabato 30 novembre 2013
Da Trentino inBlu al blog: “acquisti on line – arriva il bitcoin”
Il nuovo anno potrebbe portare una novità per coloro che acquistano on line, in quanto si sta concretizzando la possibilità che le transazioni digitali possano essere concluse con un nuovo mezzo di pagamento creato ad hoc: il bitcoin. - Cos'è il BitCoin?
- Vantaggi del bitcoin
- Rischi del bitcoin
Si osserva, infine, che questa moneta virtuale, non essendo legata ad alcuna istituzione nazionale che ne controlli la circolazione nel mercato, potrebbe subire forti oscillazioni e favorire manovre speculative, con conseguente variazione del valore effettivo, nonché, come da qualcuno prospettato, la possibilità di creare una mera "bolla speculativa" destinata ad esplodere nel momento in cui il sistema di cambio non sia idoneo a fornire garanzie di solvibilità.
