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sabato 4 gennaio 2025

sabato 1 luglio 2023

lunedì 6 giugno 2022

"Le paure dei risparmiatori fra pandemia e guerra" - 8 giugno 2022 webinar

Mercoledì 8 giugno 2022, ore 18.00 - 20.00

webinar organizzato dal Prof. Beppe Scienza

Come valutare i rischi e le possibili soluzioni

Prima la pandemia, poi l’inflazione, quindi la guerra. Inevitabili i dubbi di chi ha risparmi; o vuole metterne da parte. Alcuni timori sono fondati, altri no, con banche e promotori sempre in agguato.

Passeremo in rassegna le principali alternative: oro, titoli di Stato, buoni postali, azioni, risparmio gestito, fondi pensione, conti in Svizzera, banconote in euro o dollari, Bitcoin, immobili.

Poche parole su alcune, valutazioni più complesse su altre.

Saluti di:

Susanna Terracini

Direttrice del Dipartimento di Matematica

Introduce:

Antonio Tanza, presidente dell’associazione Adusbef

Interventi di:

Beppe Scienza

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

Elisabetta Ottoz

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”

Marco Vinciguerra

Consulente finanziario Tokos scf

Marco Gallea

Politecnico di Torino, interverrà sugli investimenti in immobili.

Direzione Scientifica:

Beppe Scienza, Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali

Università di Torino, Dipartimento di Matematica, in collaborazione con Adusbef

Per l'iscrizione, clicca qui.

sabato 19 giugno 2021

Polizia Postale: consumatori danneggiati dal falso trading on line

Fonte: Polizia Postale
La truffa corre in rete: Personaggi famosi usati per falsi annunci pubblicitari su come guadagnare facilmente tanti soldi.

False pagine web che sponsorizzano siti di trading online e che promettono guadagni milionari. Immagini contraffatte di giornali di informazione.  Foto di personaggi famosi, ignari della truffa, o di finti investitori internazionali che avrebbero ottenuto guadagni milionari. Questo è il meccanismo utilizzato da criminali informatici per ingannare le vittime e prosciugare i loro risparmi.

domenica 28 gennaio 2018

I giudici italiani alla "rincorsa" dei bitcoin: controversie e soluzioni - nullo il contratto di commercializzazione a distanza di bitcoin privo di informativa precontrattuale

Come abbiamo già visto in passato (vedi qui), il bitcoin è una criptovaluta digitale distribuita e generata da una rete decentralizzata «peer to peer» (vale a dire, una rete di server uguali tra loro). Questo significa che non esiste alcuna banca o autorità centrale che stampa moneta e influenza il valore di un bitcoin, il quale è dunque affidato solo alle leggi della domanda e dell'offerta. Non c’è un ente centrale ma database distribuito che traccia le transazioni, e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione di proprietà dei bitcoin.

Il fatto che il bitcoin sia una criptovaluta tra le più controverse, elusive e diffuse nella nascente economia digitale, non significa, però, che i governi e le autorità di vigilanza non si stiano attivando per regolare il fenomeno. D'altronde, l'anonimato (o, ancor meglio, l'assenza di tracciabilità) di cui gode questa valuta digitale pone non pochi problemi sia sotto il versante fiscale che sotto quello dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale (si veda, a tal riguardo, i pioneristici tentativi avviati sin dal D.Lgs. 231/2007 per porre un freno ai  movimenti virtuali di denaro riciclato). 

In questo quadro molto complesso e foriero di nuovi sviluppi, si muove la prima sentenza di un giudice italiano (v. sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona) che equipara il bitcoin ad un contratto d'investimento. 

Il caso prende le mosse da una società che ha effettuato il bonifico di un'ingente quantità di valuta reale per ottenere da un intermediario finanziario la "consegna" virtuale di valuta bitcoin, ed acquistare su un portale online le quote di partecipazione di una "start up". Tuttavia, per i medesimi non è stato possibile prelevare i bitcoin dall'account creato e gestito a distanza dall'intermediario, né riconvertirli a breve termine in valuta reale, e ciò fino al fallimento della società a cui faceva capo l'intermediario. Come si può notare, emerge il problema della distanza e " virtualità" delle transazioni e, soprattutto, dell'assenza di precisi oneri di informativa da ricondurre, eventualmente, a siffatta operazione. 

Infatti, la motivazione offerta dal giudice rispetto alla domanda di nullità dell'attore ha preso le mosse, testuali parole, dal "rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale - al di fuori della benché minima "puntuazione" informativa e di qualsivoglia tracciatura formale (...) ebbe luogo il cambio di valuta reale con "bitcoin"." 

In altre parole, si è trattato, in primo luogo, di dare una qualificazione contrattuale all'operazione in esame e, in secondo luogo, di verificare se questa andava assoggettata alla disciplina consumeristica sugli oneri informativi a favore dell'investitore non professionista. 

Sotto il primo versante, il giudice, rifacendosi a definizioni già offerte dalla Corte di Giustizia, ha così statuito: " 
L’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti è qualificabile - dal lato dell’operatore - come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori."

Infine, il giudice ha optato per ricondurre all'operazione in oggetto gli obblighi informativi precontrattuali previsti, nel dettaglio , dagli artt. 67 - decies e ss. cod. cons. ed, in sintesi, relativi alla tipologia di investimento ed alla loro adeguatezza verso il consumatore. Dall'inosservanza di tali obblighi discende la nullità (c.d. nullità relativa) del contratto e l'obbligo, da parte dell'intermediario, di restituire le somme. 

In conclusione, sebbene non si sia ancora trovato un punto fermo, è di particolare interesse come la giurisprudenza incominci a ricondurre tali fenomeni, così volatili, sotto categorie "forti" e richiedere oneri stringenti di informativa, alla stregua di un prodotto finanziario. 

Di seguito, il testo del provvedimento.

sabato 29 agosto 2015

Il furto dei dati personali in rete: il phishing

Sempre più spesso, navigando in rete o leggendo alcuni interventi di questo stesso blog, si incontra la parola Phishing, con invito al consumatore di trattare con attenzione i propri dati personali, al fine di evitare possibili spiacevoli esperienze.

La questione, già trattata da Consumatore Informato, non riguarda solo l'aspetto penale collegato all'appropriazione illecita di dati personali altrui in rete, ma coinvolge anche il rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.

Cos'è il phshing?
Il termine Phishing è stato creato dalla crasi di Phreaking (Phone Hacking) e Fishing (pescare), conservando una voluta assonanza, appunto, con “fishing”, ovverosia “pescare”.

Detto reato informatico, ormai tra i più frequenti e in continua evoluzione, consiste nel furto di credenziali con l’obiettivo finale di farne un uso illegittimo.

La tecnica di phishing può essere utilizzata per l’attuazione di differenti attività illecite quali; il social engieeniring, il furto di account, la sottrazione di somme di denaro ecc.

Tuttavia, l’uso del phishing finalizzato alla sottrazione di somme di denaro da conti correnti o carte di credito è certamente uno dei più frequenti e insidiosi.

Il phisher “pesca”, mediante abusivo inserimento nel sistema informatico di un’istituzione finanziaria o mediante false e-mail dirette ai clienti di banche o post, i dati significativi dei rapporti di conto corrente (password, nickname e pin). Questi dati vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per clonare carte di credito e/o pagamento o per disporre operazioni di trasferimento di denaro.

Un’approfondita pronuncia del Tribunale di Milano, del 7 ottobre 2011, ha fornito un’efficace ricostruzione del fenomeno il quale si presenta composto di tre di tre fasi.

a. Contatto con la vittima - posta elettronica, sito web, social networks
Nella prima fase, il phisher acquisisce i dati personali tramite l’invio di false e.mail che riconnettono a falsi siti graficamente identici a quelli di istituti finanziari, postali, istituzionali ecc.

Dette mail, spesso sgrammaticate ( vista la frequente provenienza straniera dell’hacker che in questo tipo di reati è sovente dell’est Europa), invitano il correntista a reinserire le credenziali d’accesso al sito di home banking del proprio istituto di credito o i dati della propria carta di credito, inducendolo all’errore con i più svariati espedienti, come ad esempio un controllo sulla sicurezza della pagina o la vincita di un premio, di un rimborso ecc.

b. Appropriazione dei dati personali e utilizzo illecito
Nella seconda fase, il phisher, ottenute le credenziali d’accesso ai conti correnti o alle carte di credito non potendo eseguire bonifici esteri senza ulteriore e specifica autorizzazione bancaria, generalmente tenta lo spostamento del denaro mediante società di money transfert.

A questo punto, vengono inviate numerose mail contenenti un’allettante offerta di lavoro che si concretizza nel mero invio di denaro.

A quello che viene comunemente definito financial manager, verrà accreditata una somma di denaro che verrà da costui girata sul conto corrente messo a disposizione dal destinatario, una volta decurtata la quota a titolo di compenso, mediante una società di money transfert.

E’ appena il caso di far presente che prestarsi a questo genere di attività espone al rischio di accusa del reato di riciclaggio ex art.648 bis c.p. sul quale la giurisprudenza ha per altro già avuto modo di pronunciarsi.

c. Vantaggio dall'attività illecita- furto di somme di denaro o altre attività illegali
Terza e ultima fase consiste, dunque, nell’invio del denaro al phisher il quale lo monetizzerà il prima possibile.

Una particolare attenzione va prestata anche a e-mail sospette, inviate da propri contatti noti, contatti presenti nella propria rubrica che, a mezzo di worm installati inconsapevolmente nei computers, inviano automaticamente a tutti i contatti presenti in rubrica (e senza che il reale utilizzatore ne sia minimamente al corrente) mail dal proprio account di posta spesso contenenti un solo link.


In conclusione, la tecnica dei phisher è quella di carpire la fiducia del mal capitato che, una volta aperta la mail e attivando il link contenuto nella nella verrà reindirizzato ad un falso sito web.

Così facendo, gli hacker riescono, sfruttando la legge dei grandi numeri, attraverso l’invio massivo di mail, anche utilizzando computers di utenti ignari, ad assicurarsi un numero di “esche” che, seppur esiguo rispetto al numero di invii, porteranno all’illecito guadagno.

Ad ogni buon conto, a far stato dalla pronuncia milanese, detta condotta integra le fattispecie di reato di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa, per contro, i diversi regimi in cui è stata inquadrata la fattispecie in esame mettono tutti capo a un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sul cliente.

Del resto, con riferimento a un furto d’identità telematico che si realizza con l’accesso ai conti correnti a nome di altro soggetto, e non mediante la presentazione di documento cartaceo o, per così dire “fisico” da quest’ultimo smarrito – la Suprema Corte, pur non considerando l'attività bancaria come attività pericolosa, ha ritenuto che fosse a carico della banca, e non del danneggiato, l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3350).

In conclusione, quando navighiamo in rete, pensando di essere totalmente al sicuro da possibili furti di dati personali, dobbiamo prestare la massima attenzione e comprendere che il ladro digitale può trovarsi molto vicino a noi, pronto a carpire i dati personali per farne un uso illegale.

Potete trovare alcuni consigli per rendere più sicura la vostra navigazione (vedi 1, vedi 2).

sabato 20 dicembre 2014

Bitcoin come nuova moneta di scambio? alcuni spunti di riflessione

Il Bitcoin è il nuovo mezzo di pagamento nelle transazioni on line, o solo un teorico e interessante studio privo di rilevanza pratica?

In cosa consiste il Bitcoin e quale effettivo impatto potrebbe avere nelle transazioni che riguarderanno i consumatori nei prossimi anni?

Abbiamo già affrontato l'argomento nel nostro blog (vedi), ma vogliamo tornarci con un recente studio pubblicato in rete ove viene affrontato il tema "nuovi mezzi di pagamento", ed in particolare gli aspetti fondamentali che caratterizzano il Bitcoin.

venerdì 13 giugno 2014

Acquisti on line: in arrivo maggiori tutele per i consumatori

Da domani, 14 giugno, entrano in vigore le novità introdotte nel Codice del Consumo con il Decreto Legge n. 21 del 21 febbraio 2014 (vedi), il quale ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per i contratti a distanza.

Le nuove norme sono tese a rendere più omogenee tra tutti i paesi dell'Unione Europea le regole che disciplinano le vendite on line, introducendo maggiori tutele in favore dell'acquirente.

Vediamo le principali novità che entreranno a regime nei prossimi mesi.

a. Maggiori obblighi di informazione precontrattuale
Una delle novità più rilevanti introdotte con il DL 21/2014 risiede nell'obbligo per il professionista di fornire maggiori informazioni al potenziale acquirente, al momento della vendita on line.

L'acquirente deve ricevere, al momento della conclusione del contratto, maggiori informazioni in merito all'identità del venditore (come ad esempio numero di telefono, fax e posta elettronica), in modo tale da consentirgli di identificare in modo chiaro colui il quale fornisce il servizio.

Il venditore deve, a partire dal 14 giugno 2014, comunicare il prezzo di vendita, indicando il prezzo finale, ed aggiungendo in modo chiaro ed immediato le spese di spedizione dovute dal consumatore.

Non sarà più possibile, quindi, nascondere i costi di spedizione all'acquirente nella c.d. fase "pre contrattuale", ma anzi quest'ultimo dovrà essere messo a conoscenza di tutte le condizioni di vendita prima della sottoscrizione del contratto.

Il venditore, inoltre, dovrà informare il potenziale acquirente anche in merito alla modalità di pagamento, di consegna della merce e/o fornitura del servizio, durata del contratto, eventuali contratti accessori e trattamento dei reclami.

b. Novità per il contratto avente ad oggetto vendite a distanza
L'art. 51 del Codice del Consumo, a seguito delle novità introdotte con la recente riforma, prevede che il modello contrattuale relativo ai contratti conclusi a distanza deve presentare alcuni requisiti formali, la cui assenza rende invalido il negozio concluso on line.

Senza voler elencare tutte le novità legislative, per le quali si rimanda ad una lettura della norma, si evidenzia che nel contratto di acquisto devono essere riportate, in modo chiaro e non equivoco, tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e/o servizi, il prezzo pattuito, la durata e gli obblighi per le parti.

Il contratto, inoltre, può essere considerato valido se, in seguito all'ordine on line, il professionista invii il modello su supporto cartaceo (in futuro via web con firma digitale), il quale deve essere sottoscritto dal consumatore e consegnato alla controparte.

Il professionista è tenuto a conservare la documentazione e metterla a disposizione dell'acquirente, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta.

c. Il consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla firma
La novità più importante introdotta con le nuove norme appena entrate in vigore è rappresentata dall'estensione del diritto di recesso da dieci a quattordici giorni, con la possibilità da parte del consumatore di poter ripensare all'acquisto ed uscire dal contratto senza dover pagare alcuna penale.

Ricordiamo che nel caso di recesso dal contratto, l'acquirente deve limitarsi a versare le sole spese di spedizione o ulteriori costi richiesti dal venditore e adeguatamente motivati.

d. Fornitura non richiesta - il consumatore non deve pagare per il servizio
La norma comunitaria, attuata nel nostro paese, ribadisce che nel caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenuto a versare alcun importo alla controparte per il servizio ottenuto.

Viene riaffermato, quindi, il principio del consenso tra le parti, in base al quale solo a seguito di informato consenso è possibile l'esistenza di un vincolo tra venditore ed utente.

Di seguito, vi proponiamo il modello di recesso suggerito con le nuove norme e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 


venerdì 7 marzo 2014

E’ già finita la nuova avventura dei bitcoin?

Alcuni mesi addietro, uno dei nostri incontri radiofonici di Trentino inBlu era stato dedicato alla nascita di un nuovo sistema di pagamento: il bitcoin (vedi). 

Già in quella sede avevamo evidenziato che uno dei rischi collegati a questo nuovo modello di moneta virtuale era (ed è) collegato alla possibilità di truffe virtuali e dallo scarso livello di controllo del soggetto intermediario. 

sabato 30 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog: “acquisti on line – arriva il bitcoin”

Il nuovo anno potrebbe portare una novità per coloro che acquistano on line, in quanto si sta concretizzando la possibilità che le transazioni digitali possano essere concluse con un nuovo mezzo di pagamento creato ad hoc: il bitcoin.

La possibilità di creare una moneta virtuale idonea per gli acquisti via internet non è, invero, un argomento del tutto nuovo, ed anzi sono anni che si discute in merito alla nascita di una valuta completamente virtuale, e quindi valida solo nello spazio digitale.

Sino ad oggi, il progetto è stato rallentato (forse impedito) per ragioni di scetticismo espresso dalle autorità nazionali, timorose di perdere parte della loro sovranità che, come noto, è rappresentata dalla moneta nazionale (o continentale).

Questa cautela, in più circostanze rappresentata a livello di banche centrali, sembra essere in fase di superamento, tant'è che lo stesso Senato americano ha, di recente, avviato la strada verso il riconoscimento del bitcoin.
  1. Cos'è il BitCoin?
La definizione migliore di BitCoin è quella che troviamo in wikipedia “BitCoin (simbolo: ฿; codice: BTC o XBT) è una moneta elettronica creata nel 2009 da un anonimo conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
Il nome BitCoin si riferisce anche al software open source progettato per implementare il protocollo di comunicazione e la rete peer – to – peer che ne risulta.
A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, BitCoin non fa uso di un ente centrale. Esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfruttano la crittografia per implementare le caratteristiche più importanti come il fatto di permettere di spendere BitCoin solo al legittimo proprietario, e di poterlo fare una volta sola.
La progettazione di BitCoin prevede il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete. I BitCoin possono essere salvati su di un personal computer sotto forma di "portafoglio" o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili ad una banca. In ogni caso i BitCoin possono venir trasferiti attraverso Internet a chiunque disponga di un "indirizzo BitCoin". La struttura peer – to – peer della rete BitCoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile per qualunque autorità, governativa o meno, di manipolare il valore dei BitCoin o di introdurre inflazione creando nuova moneta.” (Fonte: wikipedia).

La caratteristica peculiare del bitcoin è quella, sino ad ora, di non essere legato ad alcuna istituzione nazionale o sovranazionale, non subendo alcuna influenza politica, in quanto è totalmente decentralizzato.

Ne consegue che i trasferimenti perfezionati con il pagamento in bitcoin, non necessitano di controllo e supervisione da parte di un organismo nazionale/sovranazionale (pensiamo alla Banca Centrale Europea), ma si fondano sulla esclusiva fiducia tra le parti.

Chi accetta il pagamento in bitcoin, ne riconosce il valore in assenza di una garanzia prestata da un soggetto esterno, sicché la diffusione della moneta digitale sta avvenendo sulla base di un rapporto fiduciario esistente nella comunità virtuale.

In un certo senso, questo tipo di rapporto fiduciario nello scambio basato su una moneta “fuori dal circuito nazionale” lo abbiamo già affrontato allorchè abbiamo parlato di monete locali (esempio in Trentino, il nauno).



Dove si trovano queste monete virtuali? i bitcoin possono essere acquistati accedendo ad alcuni siti web specializzati (Bitstamp.net, Btc-e.com o TheRockTrading.com), ma anche mediante un ricarica Postepay, utilizzando il sito BitBoat.net.

Dove possono essere utilizzati i bitcoin? Sempre più siti web, inoltre, accettano BitCoin per l'acquisto di beni e servizi, specialmente coloro che offrono servizi on line.

Anche l'Università di Nicosia (Cipro) ha deciso di utilizzare i bitcoin, rendendo noto che consentirà agli studenti di poter pagare le tasse universitaria con la moneta virtuale.

  1. Vantaggi del bitcoin
Uno dei limiti più grandi allo sviluppo del commercio elettronico è collegato al crescente numero di illeciti on line: furti, truffe, falsi ed altro. Una parte rilevante di questi illeciti avviene attraverso pagamenti irregolari, o con sottrazione di denaro dalle carte di credito.

Il denaro convenzionale non appare, in questo senso, consono ed adeguato a questo tipo di mercato dematerializzato, fondato sulla velocità e virtualità delle transazioni.

Anche le autorità americane stanno riconoscendo che la moneta virtuale può promuovere un sistema di pagamento più veloce, sicuro ed efficiente.

Questo sistema di pagamento permetterebbe, ed è questo l'aspetto che più interessa gli stati, un più rapido sviluppo del commercio elettronico, sia per quel che riguarda le transazioni tra soggetti commerciali (BtoB) che per le gli acquisti che coinvolgono il consumatore finale (BtoC).

Ulteriore vantaggio che si potrebbe ottenere con il bitcoin è quello di disporre di una moneta che non subisce le oscillazioni di mercato, create dagli speculatori e dalle grandi lobby del settore.

  1. Rischi del bitcoin
I rischi collegati allo sviluppo della moneta virtuale è, secondo alcuni, quello di sviluppare nuove forme di truffe e falsi. Il rischio, tutt'altro che remoto, è che vi sia la creazione di falsi bitcoin che, laddove siano immessi sul mercato, compromettano in modo decisivo lo sviluppo di questa nuova modalità di pagamento.

Lo sviluppo di un nuovo mercato illegale, infatti, potrebbe minare la fiducia dei consumatori, i quali potrebbero preferire utilizzare il mezzo di pagamento tradizionale.

Gli attacchi di hacker, interessati ad alterare il mercato, potrebbero indebolire questa giovane moneta, priva della tutela fornita dagli stati sovrani.

Un ulteriore aspetto negativo può essere individuato nella impossibilità di conoscere coloro che si “nascondono” dietro questo sistema, risultando del tutto carente quel carattere di trasparenza che è decisivo per lo sviluppo della nuova moneta virtuale.

Si osserva, infine, che questa moneta virtuale, non essendo legata ad alcuna istituzione nazionale che ne controlli la circolazione nel mercato, potrebbe subire forti oscillazioni e favorire manovre speculative, con conseguente variazione del valore effettivo, nonché, come da qualcuno prospettato, la possibilità di creare una mera "bolla speculativa" destinata ad esplodere nel momento in cui il sistema di cambio non sia idoneo a fornire garanzie di solvibilità.

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