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domenica 29 novembre 2020

Acquisto di un prodotto personalizzato via internet: è sempre escluso il diritto di recesso?

E' noto che il diritto di recesso consente al consumatore di poter recedere dal contratto, inviando una comunicazione al venditore (fornitore dei servizi) entro 14 giorni dalla sua conclusione. 

La Corte di Giustizia ha affrontato, con la recente sentenza C - 529/2019, il meno noto caso di in cui il consumatore non può esercitare tale diritto, ovvero nel caso di vendita di un bene personalizzato.

- Diritto di recesso e l'eccezione dell'art. 59 Cod. Consumo

"Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi".

Il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dal locale commerciale si fondano su tre punti fondamentali:

(1) il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto;

(2) il recesso non deve essere motivato;

(3) il consumatore che recede dal contratto deve pagare al venditore solo le spese da quest'ultimo documentate.

Mentre questi principi, qui sinteticamente e non esaurientemente richiamati, sono noti al consumatore, meno conosciuta è l'eccezione all'esercizio del diritto di recesso prevista ex art. 59 del Codice del Consumo ed in particolare nel caso di vendita di un bene personalizzato.

"Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a  58  per i contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali e' escluso relativamente a: [.....]

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;".

L'art. 59 del Codice del Consumo prevede una lista di tipologie di vendite di prodotti e servizi per i quali, stante la specificità della proposta, viene negata la possibilità per il consumatore di poter recedere dal contratto concluso.

Nel caso di fornitura di beni c.d. personalizzati, il venditore offre un prodotto creato ad hoc per il consumatore, seguendo le direttive di quest'ultimo e quindi il contraente debole non può giovarsi di un diritto riservato a chi si sia limitato ad accettare la proposta.

In altri termini, il consumatore che partecipa alla creazione del bene che acquista non può giovarsi di un diritto che non è stato pensato e considerato per questo tipo di vendita.

Ma nel caso in cui il venditore (fornitore del servizio) non dia avvio alla creazione del bene personalizzato, il consumatore può recedere dal contratto?  

- La Corte di Giustizia: per il bene personalizzato non trova mai applicazione il diritto di recesso

La Corte di Giustizia, investita della questione da un tribunale tedesco, ha ribadito il principio secondo il quale l’eccezione al diritto di recesso prevista dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (e disciplinato in Italia all'art. 59 del Codice del Consumo), può essere opposta al consumatore dal venditore di un bene confezionato secondo le specifiche del primo, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia dato o meno avvio alla produzione del prodotto.

In conclusione, il consumatore che acquista un bene personalizzato dal professionista (fornendo varie specifiche e partecipando attivamente alla creazione del bene finale) non può esercitare il diritto di recesso previsto dalla direttiva 2011/83/UE e dal Codice del Consumo.

Corte Giustizia Sez. VI^ C- 529/2019

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