Hai concluso un contratto on line o presso la tua abitazione? non ti è stato comunicato il diritto di recesso di 14 giorni?
Beh, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ti riconosce il diritto di recesso gratuito anche se il professionista ha iniziato l'opera prevista dal contratto.
Questo principio è stato ribadito, di recente, dal giudice comunitario, il quale ha voluto riaffermare il ruolo centrale dell'informazione che deve essere fornita al consumatore nel caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali.
Il professionista deve essere punito se non adempie al suo ruolo informativo verso il contraente debole e la punizione può arrivare anche alla possibilità di recesso(gratuito) ad opera ultimata.
Occorre premettere che il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali ex art. 52 Codice del consumo: "Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57."
Occorre ricordare che nel caso in cui il professionista non renda noto il diritto di recesso al consumatore, il termine per il recesso si estende a 12 mesi (e quattordici giorni), così come previsto al successivo art. 53: "Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.".
Cosa succede, però, se il professionista ha avviato l'esecuzione del contratto? ha diritto al rimborso delle spese? e se l'opera è stata, nel frattempo, ultimata?
La soluzione viene fornita dalla Corte Ue con la sentenza nella causa C-97/22, la quale stabilisce che gli oneri sostenuti dal professionista per l'esecuzione del contratto durante il periodo (privo di preventiva informativa), non possono gravare sul consumatore.
Nel caso di specie, la conclusione del contratto per l'installazione di un nuovo impianto elettrico era avvenuta presso l'abitazione del consumatore.
Quest'ultimo non era stato informato, dal professionista, in merito al diritto di recesso, tant'è che l'impresa aveva avviato l'esecuzione delle opere per la ristrutturazione dell'impianto, conclusi prima del termine di recesso (1 anno e 14 giorni).
Il professionista aveva presentato al consumatore, in seguito, il conto chiedendo il pagamento dell'importo previsto dal contratto, ma quest'ultimo aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, informando l'impresa che non avrebbe operato alcun pagamento di alcuna somma di denaro (nemmeno a titolo di indennità).
La questione è stata sottoposta all'attenzione di un giudice tedesco, il quale pur riconoscendo che il consumatore non avrebbe potuto essere considerato debitore per l'opera eseguita durante il periodo di recesso, si pone la questione del vantaggio illegittimo che quest'ultimo può acquisire nei confronti del professionista.
Il giudice si rivolge alla Corte di giustizia al fine di valutare se tale normativa non preveda una indennità di compensazione in favore dell'impresa al fine di evitare che il consumatore possa acquisire una plusvalenza, in contrasto con il principio generale che vieta l'arricchimento senza causa.
La Corte di giustizia risponde ai quesiti avanzati dal giudice nazionale, ricordando la finalità della normativa comunitaria che introduce il diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, il cui fine è tutelare il contraente debole da ogni forma di pressione proveniente dal professionista, anche attraverso l'omessa corretta informativa.
Per questa tipologia di contratti, la pressione a cui viene sottoposto il contraente debole è più forte, in quanto l'effetto sorpresa è maggiore, sicchè la tutela consentita in favore del consumatore deve essere più forte e radicale, al fine di garantire a quest'ultimo di poter decidere con calma se concludere o meno il contratto.
Per tale ragione, tale diritto di recesso non può essere limitato in alcun modo, e non può essere prevista nemmeno la possibilità che il professionista che non abbia informato adeguatamente il consumatore, possa ottenere alcun vantaggio dal contratto avviato (e concluso) prima che spiri il termine per il diritto di recesso.
La tutela di tale diritto, obiettivo della direttiva, prevale anche sul legittimo diritto alla compensazione spettante al professionista, il quale non ha diritto ad ottenere alcuna somma nel caso di opera avviata e conclusa entro il periodo di recesso.
Qui la sentenza della Corte di Giustizia - causa C - 97/22