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domenica 9 agosto 2026

Prelievi bancari non autorizzati e denuncia "tardiva": la Corte di Giustizia UE fissa i paletti (e apre uno spiraglio per i consumatori)

Il furto digitale delle somme dal conto corrente è un tipo di truffa abbastanza diffuso, tant'è che ogni anno migliaia di consumatori scoprono, spesso con giorni o addirittura settimane di ritardo, di essere stati vittime di phishing, clonazione della carta, furto delle credenziali bancarie o altre sofisticate tecniche di social engineering.

A fronte della segnalazione avanzata dal cliente, la banca è solita opporre una prima e classica risposta: "la contestazione è arrivata troppo tardi".

Ma il ritardo nella segnalazione/denuncia da parte del cliente può fargli perdere il diritto al rimborso?

Su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una decisione destinata ad incidere profondamente sul contenzioso tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento. 

La sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-665/23) chiarisce infatti quando il ritardo nella segnalazione può realmente far perdere il diritto alla restituzione delle somme sottratte.


1.- Il caso

Il caso sottoposto al giudice europeo riguarda un consumatore francese titolare di un conto corrente presso Il protagonista della vicenda possedeva un conto presso un istituto di credito on line francese, tant'è che la banca gli spedisce una nuova carta di pagamento.

Il cliente afferma di non averla mai ricevuta, ma nel frattempo, tra il 30 marzo ed il 17 maggio 2017, dal conto vengono effettuati prelievi quotidiani che egli dichiara di non aver mai autorizzato.

Quando si accorge dell'accaduto presenta immediatamente denuncia al prestatore di servizi di pagamento.

Il problema è che la segnalazione avviene circa due mesi dopo il primo prelievo, pur rimanendo ampiamente entro il termine dei tredici mesi previsto dalla normativa europea.

I giudici di merito francesi negano il rimborso, ritenendo che il lasso di tempo decorso tra i prelievi oggetto di contestazione e la denuncia alla banca avrebbe fatto perdere al cliente il diritto al rimborso.

La Corte di Cassazione francese, tuttavia, dubita di questa interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la Direttiva europea sui servizi di pagamento.


2.- La questione giuridica: esiste un periodo entro il quale il cliente deve inviare il reclamo alla banca? i due termini - la negligenza grave del cliente

La questione sottoposta al giudice comunitario è estremamente pratica: se il consumatore scopre tardi la frode ma denuncia comunque entro tredici mesi, perde automaticamente il diritto al rimborso?

E il punto non è solo teorico, in quanto il ritardo nelle contestazione inviata dal cliente è una delle prime eccezioni più frequentemente invocate dagli intermediari bancarie.

La Corte risponde distinguendo accuratamente due diversi profili.

2.a.- Il primo principio: esistono due termini distinti

La Corte conferma che la normativa europea prevede effettivamente due diversi obblighi temporali.

Il consumatore deve:

  • comunicare l'operazione senza indugio, cioè appena ne viene a conoscenza;
  • effettuare comunque la contestazione entro tredici mesi dall'addebito.

Si tratta di due termini temporali che hanno natura diversa, in quanto:

(A) Il primo dipende dal momento in cui il cliente scopre la frode.

(B) Il secondo decorre sempre dalla data dell'operazione contestata.

Pertanto il termine dei tredici mesi non sostituisce l'obbligo della tempestiva segnalazione, ma si aggiunge ad esso, introducendo due diverse condotte che deve tenere il cliente.

È qui che la decisione assume un'importanza enorme, poiché la Corte afferma che il semplice ritardo non basta.

Quando la frode deriva dallo smarrimento, dal furto, dall'appropriazione indebita o dall'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il prestatore non può negare automaticamente il rimborso solo perché la comunicazione non è stata immediata.

Il diritto al rimborso viene meno soltanto se il ritardo è stato:

- intenzionale;

- oppure determinato da negligenza grave del consumatore.

Non ogni ritardo, quindi, comporta la perdita della tutela, ma occorre verificare concretamente il comportamento dell'utente e la gravità della sua condotta.

Che cosa significa "negligenza grave"?

La Corte non identifica la negligenza grave con una semplice dimenticanza, dovendosi invece di trattare di una violazione particolarmente seria degli obblighi di diligenza.

E qui troviamo l'aspetto principale della sentenza, in quanto il consumatore medio non presta speciale attenzione ai propri conti on line, perché magari sono anziani o poco esperti nell'utilizzo degli strumenti digitali, od ancora sono vittime di tecniche di phishing estremamente sofisticate.

In situazioni di questo tipo non è affatto scontato che il ritardo integri una condotta che denota colpa grave ed anzi, spetta al giudice il compito di dover valutare tutte le circostanze concrete del caso.


3. L'onere della prova resta in capo alla banca

La Corte richiama inoltre un altro principio fondamentale della disciplina europea.

Non basta che la banca dimostri che la carta o il sistema di autenticazione sono stati utilizzati, in quanto tale passaggio non dimostra per se che:

  1. l'operazione sia stata autorizzata;
  2. né che il cliente abbia agito con dolo;
  3. né che abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.

Sarà quindi il prestatore di servizi di pagamento a dover dimostrare gli elementi necessari per sottrarsi all'obbligo di rimborso.

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il regime probatorio applicabile alle operazioni di pagamento non autorizzate, poiché troppo spesso, nella pratica, il consumatore si sente rispondere dalla banca che l'operazione deve considerarsi regolare perché è stata eseguita mediante la carta originale, il PIN corretto oppure attraverso l'autenticazione forte (OTP, SMS, App, token ecc.).

La Corte di Giustizia ricorda invece che questo ragionamento è giuridicamente insufficiente: l'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE stabilisce infatti un principio preciso, sicché quando il cliente nega di aver autorizzato un'operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa:

- è stata correttamente autenticata;

- è stata regolarmente registrata;

- è stata contabilizzata senza anomalie tecniche.


4.- Nessun "effetto domino" sulle altre operazioni

La Corte affronta anche un problema molto frequente nelle frodi informatiche, in quanto accade quasi sempre che il truffatore effettui decine di operazioni in poco tempo, di piccoli importi.

Può bastare un ritardo nella segnalazione di una di esse per perdere il rimborso di tutte?

La risposta offerta dalla Corte di giustizia è negativa.

Ogni singola operazione deve essere valutata autonomamente e l'eventuale ritardo gravemente colposo relativo ad un prelievo non si estende automaticamente agli altri movimenti fraudolenti.

È una precisazione destinata ad incidere concretamente nelle controversie riguardanti phishing, SIM swap, clonazioni di carte e furti di credenziali bancarie.


Le frodi informatiche sono sempre più sofisticate e spesso il consumatore non si accorge immediatamente dell'utilizzo illecito del proprio conto o della propria carta.

Questa sentenza conferma un principio di grande equilibrio: la tempestività resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola capace di far perdere automaticamente ogni tutela.

Naturalmente il consiglio resta quello di controllare periodicamente il conto corrente, attivare le notifiche in tempo reale e segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.

Se però la scoperta della frode avviene con qualche ritardo, ciò non significa automaticamente perdere il diritto al rimborso.

L'intermediario dovrà dimostrare che quel ritardo costituisce una vera e propria negligenza grave e non potrà limitarsi ad opporre un semplice formalismo.

Per questo motivo la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione delle vittime di phishing, vishing, smishing, clonazione delle carte e di tutte le più moderne forme di frode nei pagamenti elettronici.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 28 dicembre 2025

Rapporto bancario internazionale e consumatore europeo: siamo sempre tutelati?

L'ultima sentenza del 2025 riguarda i diritti spettanti ai consumatori nei rapporti bancari conclusi con un istituto di credito di un paese straniero.

E questo tema viene trattato con la sentenza del 4 dicembre 2025, causa C-279/24, provvedimento mediante il quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea interpreta le norme europee al fine di chiarire quale legge si applica ai rapporti bancari quando il professionista inizia a “dirigere” la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore solo dopo la conclusione del contratto.

Nel caso di specie, un consumatore residente in Italia sottoscrive contratto bancario con un istituto di credito austriaco, accettando una clausola, ossia di sottoporre le regole del contratto alla legge austriaca. 

Solo in un momento successivo, la banca ha iniziato a promuovere la propria attività anche sul territorio italiano ed in seguito, si pone il problema di quale legge applicare.


- La posizione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia chiarisce un punto fondamentale: la legge applicabile al contratto deve essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto.

Se, in quella data, il professionista non dirigeva la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore, non trova applicazione l’articolo 6 del regolamento Roma I, anche se tale attività viene diretta verso quello Stato in un momento successivo.

In altre parole, il successivo “orientamento” dell’attività del professionista verso il Paese del consumatore non comporta automaticamente il cambio della legge applicabile. La clausola di scelta della legge resta valida, purché legittimamente concordata all’origine.


- Quale conseguenza per i consumatori?

La sentenza è particolarmente significativa perché mette in equilibrio due esigenze fondamentali: da un lato la tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto contrattuale; dall’altro la certezza del diritto e la prevedibilità delle regole applicabili ai contratti transfrontalieri.

La Corte ribadisce che la protezione del consumatore non può spingersi fino a modificare retroattivamente la legge applicabile a un contratto validamente concluso, poiché ciò comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici.

Il consumatore deve prestare molta attenzione alle clausole contrattuale sottoscrive, ed in particolare quella riferita alla scelta della legge, come evidenzia il giudice europeo, ove viene dato risalto anche alle clausole di scelta della legge: esse non sono automaticamente abusive solo perché non informano il consumatore di una tutela futura e ipotetica che potrebbe derivare dall’articolo 6 del regolamento Roma I: la valutazione di abusività va effettuata tenendo conto della situazione esistente al momento della stipula.

Per noi consumatori è quindi importante, addirittura essenziale prestare attenzione fin dall’inizio alle clausole contrattuali, soprattutto quando si instaurano rapporti con operatori esteri, al fine di evitare spiacevoli sorprese in seguito.

Occorre, in altri termini, informarsi in anticipo in merito alle norme applicabili in altro paese ed è importante la corretta informazione preventiva e di una costante vigilanza sulle pratiche contrattuali transfrontaliere.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

domenica 31 agosto 2025

Corte UE interviene in favore dei consumatori nei mutui in franchi svizzeri

Nuovo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei consumatori rimasti vittime dei mutui in franchi svizzeri, un particolare tipo di finanziamenti che sono stati proposti ai piccoli consumatori una decina di anni fa (clicca qui).

Sotto questo profilo, la causa C‑396/24 rappresenta un nuovo ed importante passo nella lunga battaglia dei consumatori europei per la trasparenza e l'equità nei contratti di mutuo, soprattutto quelli legati al controverso tema dei mutui indicizzati in valuta estera, in questo caso il franco svizzero (CHF) (per un controllo del mutuo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


- la vicenda

La vicenda riguarda alcuni consumatori polacchi che avevano sottoscritto un contratto di mutuo in zloty, ma con il capitale e le rate indicizzate al franco svizzero. 

Il franco svizzero era considerato una valuta "forte", stabile e con minore rischio di oscillazione rispetto alla valuta locale, con effetti ridotti per il mutuatario che deve rimborsare il credito attraverso le rate.

Purtroppo, molti consumatori si sono ritrovati con mutui che, in seguito alle variazioni del cambio, sono diventati molto più onerosi rispetto alle previsioni iniziali, spesso senza aver pienamente compreso i rischi che stavano assumendo.


- C - 396/2024: l'intervento della Corte

La Corte è stata chiamata a decidere in merito alla validità di un contratto di mutuo che prevedeva la conversione delle rate e del capitale in base al cambio tra la valuta polacca e il franco svizzero, con applicazione di un tasso di cambio pre determinato unilateralmente dalla banca.

Il giudice comunitario ha rilevato, inoltre, che nel contratto di mutuo non vi era una chiara descrizione dei rischi collegati alla clausola di conversione.

Pe tale ragione, Il giudice polacco ha chiesto alla Corte UE se le condizioni contrattuali potevano essere considerate abusive, in quanto non effettivamente negoziate tra le parti, e quali sono le conseguenze per i consumatori se le clausole risultano illegittime.

La Corte ha voluto ribadire alcuni principi fondamentali a tutela dei consumatori in materia di mutuo:

    1. Protezione contro le clausole abusive

La Direttiva europea 93/13/CEE vieta l'inserimento nei contratti con i consumatori di clausole che creano uno squilibrio significativo a danno della parte più debole, soprattutto se il consumatore non ha avuto modo di comprenderne le conseguenze o se tali clausole non sono state oggetto di una vera negoziazione.

Nel caso dei mutui indicizzati al franco svizzero, è particolarmente importante valutare se:

            - il consumatore è stato adeguatamente informato,

            - il contratto espone in modo chiaro e trasparente i rischi connessi al cambio,

            - il consumatore ha potuto decidere in piena consapevolezza.

Laddove una di queste condizioni non viene rispettata, la clausola contrattuale non può essere considerata valida e vincolante per il consumatore.

    2. Le clausole devono essere comprensibili

A tale prima forma di tutela, la Corte ne fa seguire una ulteriore che incide direttamente nel modello contrattuale e nella modalità con la quale le informazioni vengono rese note al consumatore.

Sotto questo profilo, il professionista non deve limitarsi a riportare la clausola nel contratto, ma la sua esposizione deve essere comprensibile, sia sul piano formale che sostanziale. 

Deve essere garantito al contraente debole, il consumatore, la possibilità di comprendere non solo il significato letterale delle clausole, ma anche le conseguenze economiche concrete, come l'effetto di un aumento del cambio CHF/PLN sulle rate o sul debito residuo.

Laddove la clausola non è trasparente e chiara, la stessa dovrà essere dichiarata nulla dal giudice.

    3.  Clausola nulla - le conseguenze

Se una clausola abusiva è essenziale per l'equilibrio del contratto, il giudice può arrivare a dichiarare l'intero contratto nullo. In tal caso, il consumatore ha diritto:

  • alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
  • a vedere ricalcolato il mutuo in modo equo;

La nullità della clausola contrattuale non comporta, in linea di massima, la nullità dell'intero contratto di mutuo, salvo casi ben specifici.

Corte di giustizia Unione europea C- 396/2024

domenica 23 febbraio 2025

Difetto di consenso informato - la banca non può esigere gli interessi dal credito concesso

La Corte di giustizia ci ricorda, con la recente pronuncia C - 472/2023, che il ruolo dell'intermediario bancario è quello di informare in modo trasparente e completo il contraente debole (consumatore).

Cosa succede se non adempie a questo obbligo informativo? può essere privata di parte delle somme oggetto di rimborso, come ad esempio gli interessi.

Il giudice comunitario ha voluto ricordare, attraverso il provvedimento, alcuni punti fondamentali che devono caratterizzare la condotta dell'intermediario bancario al momento della firma del contratto da parte del cliente.

Nella sentenza viene richiamato, a ragione, l'art. 5 della Direttiva 2008/48/UE, la quale introduce l'obbligo di informativa precontrattuale nei contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti bancari.

La norma prevede l'obbligo da parte della banca di fornire al consumatore, in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli "di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". 

Le informazioni devono essere inserite nel modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Quali informazioni? conviene richiamarle qui di seguito: 

"a) il tipo di credito;

b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d) la durata del contratto di credito;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;

k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n) se del caso, le garanzie richieste;

o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;

q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.".

La norma della direttiva è chiara nel ritenere tali informazioni come essenziali al fine di consentire al consumatore di esprimere un consenso informato.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene che le informazioni che l'intermediario deve fornire al cliente devono essere proposte in modo trasparente, completo, semplice e tempestivo.

La Corte ricorda, sotto questo profilo, quale conseguenza può gravare nei confronti del professionista nel caso di omesso adempimento dell'obbligo informativo appena richiamato, in quanto la violazione della norma da parte della banca può comportare la perdita del suo diritto di esigere gli interessi sul credito concesso al consumatore.

Di seguito, la pronuncia del giudice europeo.

Corte di giustizia UE C - 472/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

domenica 9 febbraio 2025

Prodotto difettoso. Dall'Europa un nuova definizione di produttore

In materia di tutela post vendita, il prodotto difettoso e l'assistenza prestata dal venditore è una questione sempre attuale e che abbiamo già trattato in questo blog (ad esempio, vedi qui).

I punti giuridici in questa materia sono molteplici, in quanto vi sono aspetti relativi al difetto di conformità, al soggetto venditore, al termine per la denuncia, al collegamento tra il difetto e danno e al ruolo del produttore (vedi qui).

La sentenza che potete leggere di seguito riguarda uno dei punti più dibattuti, ossia, la figura del produttore e la sua responsabilità nei confronti di un consumatore che contesti il difetto riscontrato nel prodotto acquistato.

               (1) La vicenda

Nel caso di specie, un consumatore bolognese si recava presso una concessionaria per l'acquisto di un veicolo a marchio Ford, e più precisamente una macchina prodotta da Ford WAG, una società con sede in Germania e che esporta i propri prodotti in Italia, tramite Ford Italia, la quale provvede a distribuire le auto nelle varie concessionarie. Trattasi di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

A seguito di un incidente, il consumatore viene a scoprire il malfunzionamento dell'airbag airbag in dotazione del veicolo acquistato e contesta il difetto alla concessionaria.

Non avendo ottenuto una tutela in via stragiudiziale, il consumatore si è rivolto al Tribunale di Bologna chiamando la concessionaria e Ford Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa del difetto dell'airbag.

Ford Italia, evocata in giudizio quale produttore, ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo in questione e quindi non aver alcuna responsabilità per il difetto del prodotto, da contestare nei confronti di Ford WAG. 

Il consumatore, secondo la tesi svolta da Ford Italia, era a conoscenza che il reale produttore era Ford WAG, anche perché tale informazione era ben indicata nei documenti di vendita, in primis la fattura relativa al veicolo in questione ove viene riportato come produttore Ford WAG.

In conclusione, Ford Italia afferma di non poter essere chiamata a rispondere per il difetto del prodotto, in quanto il consumatore avrebbe dovuto contestare tale responsabilità a Ford WAG, vero legittimato passivo rispetto alla lamentale sollevata.

La questione rinviata dal Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia ha ad oggetto una più chiara definizione del produttore secondo quanto previsto dalla direttiva 85/374.

                (2) La direttiva 85/374 - art. 3 - definizione di produttore

 La direttiva 85/374 disciplina la responsabilità per danno da prodotto difettoso e all'art. 3 comma 1 viene definito il produttore: "Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.".

A questa prima e precisa definizione del produttore, il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover inserire una ulteriore disciplina di tutte le ipotesi, tutt'altro che rare, in cui non è possibile accertare l'identità del produttore: "Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.". 

La normativa comunitaria è stata trasfusa nel nostro ordinamento, prima attraverso il DPR 224/1988, e successivamente nel Codice del consumo, ove il produttore viene definito come colui che: "il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo".

La norma italiana è estensiva, in tal senso, in quanto include tra il produttori anche l'importatore del bene, nonché chi vi appone un marchio o un segno distintivo.

Ma nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, i documenti di vendita indicavano il soggetto produttore e quindi, Ford Italia dovrebbe essere considerata estranea rispetto alla responsabilità contestata dal consumatore.

                (3) Corte di giustizia dell'Unione europea - C - 157/2023

Il giudice comunitario risolve la controversia seguendo la linea più rigorosa per il venditore/produttore, considerando come tale tutti coloro che agli occhi del consumatore vengono identificati come tali.

Afferma la Corte: "Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34).".

E' evidente che l'intervento del giudice è volto a ribadire come la normativa comunitaria, nonché quella italiana, è finalizzata alla tutela del consumatore, arrivando ad estendere la definizione di produttore anche a soggetti che non hanno materialmente ideato ed assemblato il veicolo.

Peraltro, tale tutela prevale anche laddove, come accertato dal giudice, la documentazione contrattuale non è chiara ed univoca nel indicare il soggetto produttore del prodotto difettoso.

Di seguito, potete leggere la sentenza della Corte di giustizia Unione europea - Sez. V^ - C-157/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 26 gennaio 2025

Sconti e trasparenza: Corte di giustizia in favore dei consumatori

Quante volte il prezzo indicato con l'etichetta non corrisponde a quanto dobbiamo pagare al momento in cui arriviamo alla cassa? oppure capita che il prezzo indicato non è ridotto secondo quanto previsto dagli sconti?

In questi casi, cosa si fa? di solito, abbandoniamo il prodotto oppure lo acquistiamo lo stesso, di fatto non usufruendo della riduzione del prezzo su cui avevamo fatto affidamento, così come indicata.

Questo tipo di vicende è abbastanza ordinario, ma è anche arrivato davanti ai giudici comunitari, chiamati ad interpretare questo tipo di vicende in relazione alla Direttiva 2005/29/CE, norma che disciplina le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. 

Il punto oggetto di intervento giurisprudenziale riguarda, appunto il profilo della pubblicità ingannevole l'ipotesi in cui il prezzo ridotto di un prodotto debba essere calcolato sulla base del prezzo pieno applicato dal professionista ai consumatori nei 30 giorni precedenti. 

Cosa dice la Direttiva 2005/29/UE?

La Direttiva 2005/29/UE disciplina le pratiche commerciali scorrette, ossia tutte le condotte attraverso le quali i venditori tendono ad ingannare i consumatori nella proposta di vendita di beni e servizi.

Tra le condotte scorrette rientrano anche quelle relative al prezzo del prodotto, in particolare durante i periodi ove sono previsti prezzi speciali, o riduzioni particolari.

Non sempre, infatti, questi prezzi ribassati corrispondono alla realtà e ancor di meno rispettano le norme comunitarie, configurando una pratica commerciale scorretta.

Corte di giustizia - C 330/2023

La Corte ci ricorda che seguendo i principi di cui alla Direttiva 2005/29/CE, è corretto l'annuncio contenente la riduzione del prezzo se la riduzione è comparata al prezzo applicato ai consumatori negli ultimi 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione. 

Deve essere considerata pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo pieno viene aumentato al fine di ridurlo durante il periodo degli sconti (di solito, si dice che lo "sconto è gonfiato", cioè non corrisponde alla realtà), in quanto consiste in una condotta idonea ad indurre in errore il consumatori sull'effettiva entità dello sconto proposto. 

In questi casi, infatti, il vantaggio prospettato al consumatore è "alterato" o meglio non corrisponde alla realtà, portandolo ad un acquisto che, diversamente, non avrebbe operato.

La pronuncia, infatti, si inserisce nel consolidato solco creato dai giudici comunitari e volto a rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo maggiore trasparenza nelle promozioni di sconto proposte, sia on line che nel mercato tradizionale da parte dei venditori professionisti. 

Questi ultimi devono, infatti, garantire che la comunicazione commerciale sia trasparente e corretta, sia formalmente che nella sostanza, evitando di presentare al potenziale consumatore condizioni contrattuali, in primis il prezzo ridotto, calcolato su prezzi precedentemente aumentati o su prezzi di riferimento non effettivamente praticati.

Corte di Giustizia UE - C-330/2023

domenica 13 ottobre 2024

Abbiamo diritto ad ottenere copia della cartella medica in modo gratuito. Così la Corte di giustizia

 Uno dei diritti meno conosciuti dai consumatori e quello loro spettante ad ottenere copia dei documenti che li riguardano.

Non di rado, infatti, a fronte di una richiesta avanzata verso un professionista o una società, si ottiene quale risposta "io le ho dato i documenti, cerchi meglio", ritenendo adempiuto tale obbligo e senza dover consegnare ulteriore documentazione al cliente.

Ed invece no!

Occorre ricordare che quando avete a che fare con un professionista, vi sono due regole fondamentali:

(1) il professionista deve conservare tutti i documenti relativi all'attività svolta in vostro favore per dieci anni;

(2) avete diritto ad ottenere copia della documentazione relativa al "fascicolo".

Quest'ultimo aspetto trova un riconoscimento, ormai consolidato, in ambito comunitario, come da ultima disciplina intervenuta con il Regolamento 2016/679 (GDPR), ove il legislatore comunitario ha voluto disciplinare in modo più completo e chiaro la materia, anche alla luce dei nuovi mercati telematici.


- Il diritto del consumatore al trattamento dei dati personali - obbligo informativo (art. 12 GDPR)

Il Regolamento comunitario ha descritto i diritti riservati al titolare dei dati personali e conseguenti doveri gravanti verso sulle imprese, chiamati ad ottenere un consenso da parte del cliente, conservare in modo idoneo i dati personali trattati, nonché renderli disponibili a fronte di una richiesta da parte del "proprietario".

Quest'ultimo aspetto è quello che più ci interessa, ossia la richiesta al titolare del trattamento in merito a come siano trattate le informazioni da noi ottenute.

L'art. 12 comma 3 del GDPR prevede che:" Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. 

Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le  informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.".

La norma è chiara nello stabilire modalità e tempi entro i quali il titolare dei dati personali deve fornire le informazioni in merito a quali dati sono stati trattati, come sono trattati e come sono conservati.

Con il successivo art. 12 comma 5, viene previsto che: "Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. 

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere  ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.".

La norma introduce un obbligo di risposta in capo al professionista che non può rifiutarsi di non dare adempimento alla richiesta formulata, ma al più può rifiutarsi di riscontrare la richiesta, perché manifestamente infondata, fornendo le dovute giustificazioni. 


- Diritto di accesso ai dati personali - diritto alla consegna di copia dei documenti contenenti dati personali (art. 15 GDPR)

Il consumatore, però, ha anche diritto di accesso ai dati personali, modifica o cancellazione, così come statuito all' art. 15 comma 1 del GDPR:" L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.".

Il successivo comma 3 prevede, in modo specifico, il diritto del titolare ad ottenere copia di tutti i documenti ove sono trattati i propri dati personali.

"Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.".

Esiste, quindi, il diritto per il consumatore di ottenere copia dei documenti relativi contenenti propri dati personali, anche se creati dall'operatore professionali, se al suo interno contengono informazioni relativi al titolare dei dati.


- Dati personali e ospedale: il diritto ad ottenere copia della cartella medica

Quanto fin qui esposto trova sua applicazione anche nei rapporti tra struttura ospedaliera ed utente (paziente), laddove quest'ultimo si rivolga all'ente pubblico (o alla società privata) per chiedere copia della cartella medica.

Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti riguardanti l'esercizio dei diritti spettanti al titolare dei dati personali in ambito sanitario.

Il Giudice comunitario ha ribadito che il paziente ha diritto ad ottenere copia gratuita dell'intera cartella medica, sia in forma cartacea o telematica, potendo al più, chiedere un mero rimborso delle spese sostenute.

Tale richiesta di rimborso, però, deve essere giustificata e non eccessivamente (ed inutilmente) eccessiva, al fine di evitare che sia utilizzato come escamotage per disincentivare il paziente ad esercitare i propri diritti ("non deve ledere i diritti e libertà"). 

Corte di Giustizia UE C-307/2022

domenica 29 settembre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a): "«1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 11 agosto 2024

Consumatore e contratti telematici - l'ordine digitale deve essere chiaro anche per i costi eventuali

Anche per i contratti digitali esiste l'obbligo di informare il consumatore in modo adeguato su costi ed oneri aggiunto e nel caso di omessa informativa preventiva, l'ordine è nullo e non vincolante.

Così viene stabilito dalla Corte di giustizia con la recente sentenza C-400/2022, provvedimento con la quale il giudice comunitario ribadisce l'obbligo informativo da parte del professionista in favore del consumatore.

Le informazioni relative a costi ed oneri devono essere fornite prima dell'inoltro dell'ordine e devono essere fornite in modo chiaro e trasparente.

Tale obbligo è ancora più rilevante nel caso in cui il "point and click" deve informare il contraente debole sul "pagamento condizionato", trattandosi comunque di costi aggiunti che il consumatore deve preventivamente conoscere. 

Si tratta, infatti, di un costo aggiunto che viene posto a carico della controparte e che il professionista deve fornire in modo dettagliato ed inequivocabile.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea conclude così:

"L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione".

domenica 4 agosto 2024

E' vessatoria la clausola che riduce il termine concesso al consumatore per ottenere la restituzione delle spese

La sentenza che segnaliamo con questo nostro intervento riguarda, ancora una volta, delle clausole vessatorie inserite in un contratto bancario, più precisamente un mutuo, con il quale l'istituto di credito (spagnolo) riduce i diritti del consumatore.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione delle spese sostenute durante il periodo in cui ha versato le rate di rimborso della somma ottenuta a prestito.

La clausola contrattuale, però, dispone che tale diritto debba decorrere dalla firma del contratto, con conseguente termine più breve in favore del consumatore.

La vicenda termina avanti al giudice comunitario, il quale accerta il contrasto con la direttiva 93/13/CEE, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle spese versate dal consumatore debba decorrere dal momento della firma del mutuo e non dalla data di del pagamento della spesa di cui si chiede la restituzione.

Il diritto del consumatore non può essere ristretto a prescindere dalla circostanza che egli  fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione. 

Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza C - 484/2021

domenica 23 giugno 2024

Bene la Corte di giustizia che tutela il consumatore contro le clausole abusive

La Corte di giustizia ha, di recente, ritenuto di dover ribadire alcuni principi che riguardano le clausole abusive (vessatorie) inserite nei contratti bancari di credito al consumo, consentendoci di ricordare i diritti spettanti ai consumatori contro le banche.

Tali diritti, come osservato da giudice comunitario, devono essere estesi anche ai contratti accessori, ma collegati, a quello principale, con conseguente invalidità delle clausole inserite che limitano, come accaduto nel caso affrontato, la facoltà del consumatore di ottenere del credito dalla banca.

Ricordiamo che è abusiva la clausola che limiti i diritti del consumatore in ipotesi di acquisizione di servizi accessori, od anche laddove l'istituto bancario subordini la concessione del credito all'attivazione di ulteriori contratti.

Nella concreta fattispecie, i consumatori bulgari avevano stipulato un contratto di credito al consumo con il quale era stata avanzata la richiesta di una modesta somma di denaro (circa EUR 2 500), per un periodo di 36 mesi, soggetto ad un tasso d’interesse annuo del 41% e a un TAEG del 49,02%, con rimborso dell'importo di euro 4 400. 

Il contratto prevedeva la possibilità, in favore del cliente, di attivare una serie di servizi accessori al contratto principale, tra i quali:

- servizio "fast" con il quale il cliente poteva disporre della "priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione dei fondi, la quale doveva avvenire entro 24 ore dal ricevimento, da parte del creditore, del contratto di credito firmato.". 

- servizio "flexi", il quale "consentiva, a determinate condizioni, la modifica del piano di rimborso iniziale.", al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio in ipotesi di inabilità al lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro, di ferie non retribuite, di licenziamento, o decesso di un componente del nucleo che contribuisce  al reddito familiare. 

Il servizi accessori, però, non sono gratuiti, ma prevedono un costo che, secondo quanto accertato dal giudice bulgaro, comporta per i consumatori l'incremento dell'importo totale da rimborsare all'istituto di credito alla conclusione del contratto (circa EUR 6.257,00).

Peraltro, tale maggior importo era previsto solo nel caso di effettivo utilizzo del servizio accessorio, tant'è che per il professionista non esisteva alcun carattere vessatorio del contratto.

Orbene, il giudice comunitario ha accertato il carattere abusivo delle clausole previste nei contratti accessori, nel caso in cui prevedano dei costi supplementari a carico del consumatore, anche nell'ipotesi in cui non siano effettivamente esercitati dal cliente, prevedendo comunque dei costi spropositati a carico di quest'ultimo per il servizio ottenuto.

Corte di giustizia UE - Sez. IX - sentenza C - 714/22 .

domenica 18 febbraio 2024

La banca non valuta il merito creditizio. Le conseguenze per la Corte di giustizia

La valutazione creditizia del cliente è un obbligo a carico dell'intermediario bancario e che deve operare prima di concedere un prestito o altra forma di finanziamento.

Abbiamo già trattato l'argomento, segnalando la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (vedi qui), la quale ha ribadito il generale principio del dovere di valutazione della solidità del cliente che richiede una somma di denaro, il c.d. credit score.

Questo tipo di indagine ha il fine di consentire alla banca di determinare l’affidabilità del soggetto richiedente, presupposto per la concessione del credito. 

In termini più semplici, esiste un valore (indicatore di rischio) che serve per misurare il grado di rischio di insolvenza del cliente, ed è fondato sul valutazioni che riguardano la tipologia del soggetto richiedente, delle sue dichiarazioni (bilanci) e della sua condotta bancaria.

Senza volersi addentrare troppo in questo tipo di controllo, si può però evidenziare che senza questa valutazione che si conclude con l'indicatore di rischio, la banca non potrebbe concedere alcun prestito: diversamente, si configura una concessione abusiva del credito, così come evidenziato dalla Cassazione con la recente pronuncia 1387/2023.

Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a trattare l'argomento evidenziando le conseguenze nel caso di omissione della valutazione del merito creditizio sotto il profilo delle norme comunitarie. 


- Credito al consumo - omessa valutazione - nullità (se previsto dalla norma nazionale)

La recente sentenza C- 755/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 11 gennaio 2024 (Nárokuj s.r.o. contro EC Financial Services, a.s,) ha consentito al giudice comunitario di evidenziare le conseguenze connesse all'omessa valutazione del merito creditizio del cliente che avanza una richiesta di di finanziamento.

In tali casi non si configura tanto una responsabilità dell'intermediario che non ha agito secondo i generali principi di buona fede, trasparenza e correttezza (ex artt. 1175 e 1176 c.c.), ma bensì una caso di nullità del contratto di credito al consumo.

Invero, la stessa Corte di giustizia, nel richiamare l'art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, identifica un determinato obbligo pre contrattuale spettante alla banca a cui si rivolge il consumatore.

Il Giudice comunitario, però, altresì chiarisce se la norma nazionale lo prevede, l'omessa valutazione creditizia può comportare la nullità del contratto di credito. 

Tale possibilità è contemplata anche laddove il debito sia stato integralmente rimborsato dal consumatore e questi non abbia sofferto alcuna conseguenza pregiudizievole dalla omessa valutazione del credito da parte della banca

E ciò in ragione della finalità perseguita dalla normativa comunitaria, volta a garantire che il consumatore sia sovraindebitato: "Quanto all’esame degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48, da una giurisprudenza costante risulta che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore previsto dall’articolo 8 di quest’ultima, in quanto mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva, che consiste, come risulta dai considerando 7 e 9 di quest’ultima,[...]".

Nel caso affrontato dalla Corte di giustizia, l'insieme delle norme della Repubblica Ceca prevede, nel caso di violazione del dovere di valutazione del merito creditizio, la sanzione della nullità del contratto di credito al consumo.

La Corte, preliminarmente, ricorda che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva.

Come si evince chiaramente dai considerando 7 e 9 di quest’ultima, infatti, è primario garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, al fine di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.

Inoltre, alla luce del considerando 26 della direttiva 2008/48, l’obbligo di valutazione del merito creditizio risponde altresì alla finalità di responsabilizzare i creditori, al fine di evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.

Tale obbligo previene infatti il rischio di sovraindebitamento o di insolvenza, risultante da una verifica insufficiente, da parte dell’istituto di credito, della capacità e della propensione del consumatore a rimborsare il credito: e tali rischi, sulla situazione del consumatore, possono d’altronde verificarsi anche dopo il rimborso del credito.

Ne consegue che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito: è irrilevante, peraltro, che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.

La Corte ricorda che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/48,  deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte ricorda che aveva già dichiarato, in precedenti pronunce, alla luce della finalità della Direttiva, che la sua violazione poteva essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza del diritto del creditore agli interessi.

Peraltro, con riferimento al caso di specie, la Corte ha rilevato che subordinare l’applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito (nonché la decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti), alla condizione che il consumatore abbia subito una conseguenza pregiudizievole, potrebbe favorire l’inosservanza, da parte dei creditori, dell’obbligo loro incombente in forza dell’art. 8 della Direttiva 2008/48.

Infatti, questi ultimi potrebbero essere incentivati a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono crediti, contrariamente agli obiettivi di responsabilizzazione dei creditori e di prevenzione di pratiche irresponsabili, al momento della concessione di crediti ai consumatori.

Ne consegue che, conclude la Corte, il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali, che garantiscono la trasposizione dell’art. 8 della Direttiva 2008/48, mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

Così conclude la sentenza: "[...] gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.".

Corte di giustizia UE - Sez. III^ C - 755/2022 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 7 gennaio 2024

Informazione non completa - il diritto di recesso può essere esercitato oltre i 14 giorni

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha voluto, con la sentenza di questa domenica, il principio che l'omessa o carente informativa fornita al consumatore in merito ai suoi diritti può comportare delle conseguenze negative nei confronti dello stesso professionista.

Se il contratto non indica in modo chiaro e completo il diritto di recesso, il consumatore ha il diritto di esercitarlo anche oltre il termine di quattordici giorni, anche se si tratta di un contratto di credito per l'acquisto di un'autovettura.

Il consumatore che non abbia ricevuto informazioni complete sui propri diritti e obblighi può recedere in qualsiasi momento fino a quando non sia avvenuta la totale esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, alcuni consumatori si erano rivolti ad un tribunale tedesco, contestando di non aver ricevuto valide informazioni in merito al loro diritto di recesso dal contratto di credito al consumo da parte di alcune banche delle case automobilistiche (BMW Bank, Volkswagen Bank e Audi Bank). 

Si trattava di contratti di leasing o credito al consumo per l'acquisto di un veicolo e i modelli contrattuali non specificavano in modo completo il diritto di recesso.

I consumatori hanno eccepito tale circostanza, sostenendo che il diritto di recesso non sarebbe mai sorto a causa dell'omessa completa informativa, invocando l'esercizio di tale diritto.

La Corte ha operato una necessaria distinzione, premettendo che nel caso di un contratto di leasing, il consumatore ottiene in locazione un veicolo che può utilizzare per un determinato frangente predeterminato nel contratto senza alcun obbligo successivo di acquisto dell'acqua al termine del periodo.

Per tali contratti, non essendovi la vendita dell'automobile (se non alla fine), non esiste alcun diritto di recesso.

Tale diritto esiste, invece, per coloro che concludono un contratto di credito al consumo collegato all'acquisto di un bene, un veicolo, sicché in questo ultimo caso il consumatore può avvalersi del diritto di recesso nel caso in cui non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia prima del pagamento dell'ultima rata.

Di seguito, il provvedimento del giudice comunitario.

domenica 31 dicembre 2023

Mutuo e extra costi non dovuti: ecco il pensiero del giudice comunitario

L'ultima sentenza che segnaliamo nel 2023 ha ad oggetto il contratto di mutuo e la validità della clausola abusiva con la quale sono previsti dei costi ed interessi eccessivi rispetto al credito concesso.

Al giudice comunitario si è rivolto un tribunale polacco, facendo seguito ad una causa avviata da tre consumatori che avevano stipulato contratti di finanziamento, ove risultava che i mutuatari devono pagare, oltre alla somma presa a prestito maggiorata degli interessi, ulteriori spese e commissioni aggiuntive. 

Il costo effettivo del credito risulta, di conseguenza, estremamente eccessivo e, a parere dei ricorrenti, irragionevole di tali costi, tant'è che la richiesta formulata al giudice polacco è l'accertamento del carattere abusivo delle clausole. 

Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea per comprendere l'interpretazione della norma comunitaria rispetto al diritto polacco, al fine di avere un quadro complessivo in materia di clausole abusive in materia di contratti di finanziamento.

Il giudice comunitario ha ribadito alcuni principi:

(1) E' abusiva la clausola che prevede un pagamento "sproporzionato" di costi e spese

In primo luogo, è abusiva la clausola che imponga al contraente di un contratto di mutuo costi extra interessi, laddove sia accertato che le spese o le commissioni determinate a carico del consumatore siano manifestamente sproporzionate rispetto al servizio fornito in cambio.

(2) La clausola abusiva non rende invalido tutto il contratto - nullità parziale

L'accertamento del carattere abusivo della clausola avente ad oggetto eccessivi costi non rende invalido l'intero contratto di finanziamento, ma la sola clausola nulla concretizzando una ipotesi di nullità parziale rimanendo valide le restanti clausole salvo che non vi sia un eccessivo squilibrio nel contratto.
 
(3) Interesse del consumatore all'accertamento del carattere abusivo

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola può essere fatto valere da un consumatore solo nel caso in cui abbia uno specifico interesse ad agire.

La Corte spiega l'azione giudiziaria è supportata da interesse laddove sia "diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.".

Corte di giustizia UE - Sez. IV^ C- 321/22.

domenica 10 dicembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

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