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domenica 6 giugno 2021

Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: poche possibilità di risarcimento per il consumatore

Nei casi attinenti all’illegittima segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (la <<Centrale Rischi>>) di privati ed imprese, la ricostruzione dell’evento pare piuttosto lineare, tanto è vero che la casistica giurisprudenziale abbonda di provvedimenti inibitori adottati in via cautelare. 

Sul punto è intervenuta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ove il Giudice di legittimità ha voluto chiarire alcuni aspetti rilevanti il danno da illegittima segnalazione.

Il nostro intervento, seppur in modo parziale, vuole analizzare tale aspetto, ossia quali sono i danni che può subire un consumatore che per errore viene segnalato nella banca dati della Banca d'Italia o in una banca dati privata (qui un approfondimento sulle banche dati).

E' noto che nel caso di segnalazione presso un circuito bancario o una banca dati sulla quale si interfacciano i terzi, si assiste ad una fuga di notizie, più o meno riservate, che attengono alla sfera personale o patrimoniale del privato. 

Il profilo della fuga di notizie riservate, a prescindere da chi le diffonda, è affrontato dal Codice della privacy (oggi, il GPDR), proprio per tutelare il contraente debole ed evitare, o quantomeno limitare, il pregiudizio che questi può soffrire da siffatto evento. 

La condotta antigiuridica posta in essere dalla banca, tuttavia, può essere astrattamente fonte di una pluralità di danni (patrimoniali e non patrimoniali), risarcibili anche secondo la normativa sulla riservatezza.   

Tuttavia, le pretese avanzate dai privati, specialmente in relazione ai pregiudizi non patrimoniali, di solito non vanno oltre la mera allegazione, mentre solo in pochi casi sono corredate da un concreto riscontro probatorio. 

Tenendo conto di questa constatazione e procedendo con ordine, è opportuno ragionare su due piani: quello del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale (puoi approfondire anche qui). 

Danno patrimoniale

Sotto il profilo del danno patrimoniale, certamente, la norma cardine è costituita dall’articolo 1223 cod. civ. in base al quale è risarcibile il danno che sia conseguenza immediata e diretta della lesione. La disposizione è condivisibile sotto il profilo logico, prima ancora che quello giuridico. 

I danni patrimoniali che possono derivare dall’illegittima segnalazione sono di vario tipo e la tecnica per raggrupparli è quella casistica, se non altro perché ci consente di cogliere abbastanza rapidamente quali sono gli oneri di allegazione e di prova che richiedono. 

Il più ricorrente è un danno da compromissione dell'accesso al credito. L'impossibilità di accedere al credito, specialmente quando il segnalato è un imprenditore, innesca una reazione a catena di danni patrimoniali, tutti causalmente riconducibili alla indebita segnalazione. 

Si pensi alla circostanza per la quale il privato sia costretto a vendere beni di proprietà per far fronte ad impegni di spesa assunti prima di essere stato segnalato; come pure al caso in cui il segnalato, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare e aver versato la caparra confirmatoria, viene segnalato e, per tale causa, non può onorare il preliminare di compravendita, dando il diritto al promittente venditore di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e di trattenere la caparra. 

Questi pregiudizi economici sono risarcibili, purché il soggetto segnalato fornisca la prova sia di aver subito il danno che del nesso causale tra la segnalazione erronea e la conseguenza che ne è derivata. In termini operativi, si può pensare di ricorrere in giudizio ai seguenti “mezzi di prova”: 

• Il documento che comprova che il direttore della banca ha rigettato la richiesta del mutuo per via della segnalazione effettuata da un'altra banca; 

• in mancanza del documento, la prova testimoniale dello stesso direttore; 

• la produzione del contratto preliminare. 

Una trattazione a parte merita il caso del soggetto che si è vede rigettare il credito per avviare un’impresa (nella casistica, una impresa fotovoltaica) a motivo di un’errata segnalazione. Il tema della prova verte sulla dimostrazione che, in chiusura dell’istruttoria avviata dall’istituto di credito, l’attività di impresa non costituisca una velleità dell’imprenditore, bensì un’iniziativa sufficientemente concreta per la quale la banca abbia palesato la disponibilità a finanziare l’impresa, purché il soggetto non sia segnalato. Anche in questo caso soccorre la prova testimoniale, poiché è probabile che soltanto il direttore o il funzionare della banca possa evidenziare, in modo preciso, quali fossero le intenzione dell’istituto. 

Danno non patrimoniale

Il tema del danno non patrimoniale, invece, è assai più complesso. 

Per quanto attiene alla reputazione personale, ossia alla reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati, la giurisprudenza sostiene si riallaccia alla tesi del danno in re ipsa, nel senso che la persona umana subisce una diminuzione di valore, per quanto non patrimoniale, alla quale il risarcimento può essere commisurato.

Mentre con riguardo alla reputazione commerciale dell'impresa, rileva l’esercizio dell’attività economica e, quindi, il pregiudizio è risarcibile a condizione che il danno venga provato nella sua esistenza, anche in via presuntiva. 

Il quadro, tuttavia, non è completo, perché bisogna tenere in debita considerazione il principio per il quale, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non corrisponde mai alla funzione di una pena privata (danno punitivo”), ma piuttosto alla funzione compensativa: quella, appunto, di riportare il danneggiato nella posizione in cui si trovava prima di aver subito l’evento dannoso. 

Alla luce della funzione compensativa, per la quale un danno postula una perdita, e quella perdita va neutralizzata, è necessario ed implicito distinguere tra le danno-evento e danno-conseguenza: e la categoria del danno conseguenza viene utilizzata dalla giurisprudenza, appunto, come filtro per quantificare la pretesa del risarcimento. 

 Il dato che emerge è che la categoria del danno non patrimoniale postula un duplice giudizio. Non basta che sia stato leso un interesse meritevole, sotto il profilo dell'ingiustizia del danno; occorre altresì la sussistenza delle conseguenze di quella lesione. 

Peraltro, un filtro analogo a quello previsto dalla categoria del danno conseguenza è utilizzato in materia di illegittimo trattamento dei dati personali, nel quale si prevede il risarcimento, ma lo si condiziona Comunque una  l'operatività del rimedio risarcitorio è altresì condizionata alla verifica aggancia ad c.d. soglia di risarcibilità, articolata nel duplice accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno, a riprova del fatto che non è sufficiente la mera allegazione della segnalazione.

Non è di secondaria importanza la questione inerente la prova del danno conseguente l'illegittima segnalazione e, come si legge nel provvedimento qui di seguito riportato.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. Ordinanza n. 23453/2020.

domenica 7 febbraio 2021

Segnalazione alla Centrale rischi: libertà di forma del preavviso inviato al consumatore

Questa domenica torniamo a trattare la segnalazione del consumatore ad una delle banche dati - pubbliche o private - nel caso di ritardi prolungati nell'assolvimento dei propri obblighi finanziari verso la banca creditrice.

Abbiamo trattato l'argomento anche in altri nostri precedenti interventi, ove potete approfondire i termini della questione (clicca qui), chiarendo la responsabilità che può gravare sull'istituto di credito nel caso in cui la sua segnalazione sia errata (vedi qui).

Senza voler tornare sull'argomento, ci limitiamo a ricordare che nel caso in cui otteniamo un finanziamento dalla banca e non restituiamo le rate in modo regolare, o interrompiamo il pagamento verso la banca, quest'ultima non solo è legittimata a chiederci l'immediato rientro dalla nostra esposizione nei suoi confronti, ma deve segnalarci nei sistemi di informazione creditizia per rendere noto agli altri intermediari bancari che esiste una situazione di difficoltà del cliente.

Occorre ricordare che esiste una tutela preventiva in favore del consumatore, nel senso che prima di procedere alla segnalazione, la banca deve avvertire il cliente attraverso il preavviso di segnalazione (vedasi art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e art. 125, comma 3 del TUB).

Come deve essere il preavviso di segnalazione? esiste un obbligo di forma?

Il quesito è stato di recente risolto, con un provvedimento assai discutibile, dall'Arbitro Bancario e Finanziario - collegio di Torino con la decisione n. 21202 del 26 novembre 2020.

Nel caso di specie, un cliente moroso nel pagamento delle rate di due finanziamenti conclusi con una banca, era stato segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia dall'intermediario bancario.

Il consumatore aveva lamentato la circostanza di non essere stato avvertito preventivamente dall'istituto di credito dell'inserimento del suo nominativo nella CR, classificando come "illegittima "la segnalazione.

Durante il procedimento era emerso, però, che la banca aveva inviato delle raccomandata senza ricevuta di ritorno al cliente, contenenti il preavviso di segnalazione, e che il consumatore aveva negato di aver ricevuto dette comunicazioni.

Orbene, l'Arbitro bancario ha ritenuto assolto l'obbligo di preavviso con la mera raccomandata, seppur priva di prova della sua ricezione da parte del consumatore, introducendo un pericoloso principio di libertà della forma.

Nella decisione che potete leggere di seguito vengono ricordati i principi che caratterizzano la prova della comunicazione della prossima segnalazione del cliente al sistema di informazione creditizia, ossia:

a.- deve essere provato che il preavviso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 4 Codice deontologico;

b.-  nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso, l'onere della prova deve essere fornito dall'intermediario;

c.- la comunicazione deve essere tempestiva, completa e attuale.

Ciò detto, il giudicante ha ritenuto non sussistere alcun vincolo di forma sia sotto il profilo della contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista della modalità a mezzo della quale viene informato il cliente, risultando provata la consegna del preavviso anche con il sistema delle presunzioni.  E ciò perché, a detta di ABF, non si può certo dare una lettura troppo formalistica della disposizione citata sull'obbligo di preavviso.

Così facendo, viene fortemente limitato il diritto del consumatore ad essere avvisato del rischio di segnalazione, magari dandogli la possibilità di porre rimedio al suo ritardo con l'intermediario bancario, e sono favorite condotte poco lineari delle banche, arrivando a legittimare la segnalazione in assenza di piena prova della comunicazione al contraente debole.

Difatti, nella vicenda oggetto della decisione di ABF, il collegio considera assolto il dovere con questa non condivisibile motivazione: "Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di ricevimento, oltra a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere una presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass. 12594/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004)".

In conclusione, la banca ha adempiuto al proprio obbligo in modo lasco, ma tant'è è sufficiente a dimostrare che il consumatore è stato tutelato....anche se non risulta provato che ha ricevuto la comunicazione.   

 ABF - collegio di Torino - decisione n. 21202/2020.

domenica 18 marzo 2018

Ti hanno iscritto a sofferenza alla Centrale Rischi? Cosa puoi fare per cancellare la segnalazione

Negli ultimi mesi sono aumentati i casi ove la banca ha provveduto a segnalare in modo affrettato, ed errato (o meglio illegittimo), i propri clienti nelle banche dati, trasformando questi ultimi in "indegni del credito bancario", e quasi marchiati a vita di fronte all'intero sistema bancario.

Questa Associazione ha denunciato più volte questo modus operandi, anche tutelando i propri associati da evidenti casi di errata segnalazione alla Banca d'Italia o alle altre banche dati private (scrivi la tua storia a sos@consumatoreinformato.it).

Per tale ragione, questa domenica riteniamo importante proporvi in lettura il recentissimo provvedimento con il quale il Tribunale di Lanciano (ordinanza del 12 febbraio 2018 che potete leggere qui sotto) ha ordinato ad una banca di provvedere all'eliminazione del nominativo di un proprio cliente dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, erroneamente indicato con il rischio "a sofferenza", in quanto l'istituto di credito aveva segnalato il consumatore nella banca dati senza avere né verificato la sua situazione patrimoniale né informato quest'ultimo dell'imminente aggravamento della sua immagine creditizia. 

▢    Il problema: in tempi di crisi, è assai frequente che il privato, in genere una piccola società, si veda "stringere il cordone della borsa" perché inserito dall'intermediario finanziario nella "black list" della Banca d'Italia, in quanto considerato "cattivo pagatore".   

Premesso che l'iscrizione alla CR (Centrale Rischi) è legittima se rispetta le regole, il problema è quello che sovente la banca utilizza la segnalazione in modo rigido e "punitivo": basta un minimo sconfinamento nel fido, un ritardo nei pagamenti (v. qui) e, complici i controlli di routine del funzionario di banca, parte un'illegittima segnalazione alle Banche Dati che vedono tutti gli intermediari finanziari. 

Il cerchio si chiude quando l'ignaro cliente viene a conoscenza della segnalazione dopo che gli intermediari gli hanno chiuso i rubinetti del credito, condannandolo, a stretto giro di vite, a crisi di liquidità e fallimento. 

Specie per le imprese ancora sane, in questi casi è indicata una "corsa contro il tempo" e, prima ancora di parlare di risarcimento del danno (v. errata segnalazione alla Centrale Rischi), occorre portare d'urgenza a casa la cancellazione della segnalazione. 

Ebbene, come si fa ad ottenere questo risultato? Il provvedimento in esame ci aiuta a comprenderlo meglio.  

▢    Il caso di specie: come da copione, una società si è vista sospendere improvvisamente
una delle sue linee di credito. Per gentile comunicazione dell'Istituto apprendeva che era stato "valutato il sopravvenuto indice di criticità consistente in presenza in Centrale Rischi Banca d'Italia di posizione "in sofferenza" (...)".  

Proprio a seguito di questa traumatica comunicazione, la società decideva di rivolgersi al giudice, attraverso un procedimento d'urgenza, per chiedere di veder cancellata la propria iscrizione alla Centrale Rischi, sul presupposto che la segnalazione era illegittima perché "non era stata preceduta dalla comunicazione (prevista dalla regolamentazione della Banca d'Italia) e per la mancanza dei presupposti di fatto necessari per l'iscrizione (...)". 

▢      Cosa dice il Collegio: la cancellazione del passaggio a sofferenza è stata giustificata nei presupposti di urgenza sotto almeno tre importanti profili.  

(1) Devi essere avvisato dalla banca che verrai segnalato alla Centrale Rischi 
      (obbligo informativo dell'intermediario)
Il primo in quanto "l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio (...) idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, la società fosse stata posta a conoscenza di tanto". A sostegno di tale assunto, ha richiamato le innumerevoli previsioni di legge e regolamento che indicano come deve fare la banca prima di segnalare il passaggio a sofferenza (v. art. 125 Testo Unico Bancario;  art. 4, co. 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali; la Circolare n. 139 del 11.02.1991 della Banca d'Italia).

(2) La banca ti deve segnalare in modo corretto ed attuale
      (obbligo di corretta segnalazione)
Il secondo poiché, in pratica, "non risulta che [la banca] abbia posto in essere un'istruttoria (...) con riferimento a tutti gli indici evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreto ingiuntivi)". 

(3) La corretta informazione ti consente di accedere al credito
      (obbligo di tutela del consumatore nell'accesso al credito) 
il terzo ed ultimo, in quanto "la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale". 

Il mancato rispetto di questi tre presupposti rende
(A) illegittima la segnalazione;
(B) obbliga la banca a cancellarti subito dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia;
(C) ti legittima ad ottenere il risarcimento del danno da errata segnalazione.

▢      Cosa puoi fare: Se sei un imprenditore commerciale (ma anche semplice privato) che non può più accedere al credito per via di una illegittima segnalazione, ma non sei ancora in grave ed imminente crisi di liquidità, allora è bene correre ai ripari e compiere queste mosse. 

(a) anzitutto, fare un'istanza di accesso ai documenti della Banca d'Italia, per avere sott'occhio tutte le informazioni relativi alla natura e qualità della segnalazione (ad incaglio, a sofferenza etc.) e a quando risale; 

(b) contestare alla banca la segnalazione, magari affidandoti ad un'associazione dei consumatori o un legale, e chiedere la rimozione del tuo nome dalla CR.

(c) rivolgerti al giudice per ottenere un provvedimento di urgenza che condanni la banca a rettificare immediatamente il flusso di dati trasmesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto retroattivo (come se il monitor della Centrale Rischi fosse "vergine") ed eventualmente chiedere il ristoro dei danni; 

(d) azionare l'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere la cancellazione o rettifica dei dati inviati a Banca d'Italia: tale strumento è più snello della causa davanti al tribunale e, a differenza delle altre procedure arbitrali, la banca è tenuta ad aderire (ma non sempre esegue i provvedimenti dell'Arbitro). 

Per leggere il provvedimento, vedi sotto. 

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