lunedì 31 agosto 2026
domenica 23 agosto 2026
Truffa trading su Telegram: la banca deve bloccare i bonifici? ecco cosa ne pensa l'ABF
Purtroppo, le truffe sugli investimenti online continuano a mietere vittime, come ricordano le cronache quotidiane, e come possiamo confermare dalle continue segnalazioni arrivate in associazione (sos@consumatoreinformato.it).
Sempre più spesso tutto inizia con un messaggio su Telegram, una promessa di facili guadagni e una piattaforma apparentemente professionale sulla quale il consumatore vede crescere il proprio capitale. In realtà si tratta di un sistema studiato per convincere la vittima a versare somme sempre maggiori fino a quando il denaro scompare.
Questa, come altre, è una vicenda analizzata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con la decisione n. 3795 del 29 aprile 2026, chiamato a risolvere un quesito non secondario: nel caso di truffa, la banca può/deve bloccare i pagamenti fraudolenti?
1.- Il caso: oltre 22.000 euro trasferiti ai truffatori
Il consumatore viene contattato tramite Telegram con una proposta apparentemente innocua: ricevere piccoli compensi mettendo "Mi piace" ad alcuni video su YouTube.
Dopo i primi pagamenti realmente ricevuti, i truffatori conquistano la sua fiducia e lo convincono a registrarsi su una presunta piattaforma di trading gestita da falsi consulenti finanziari. Da quel momento iniziano le richieste di versamenti sempre più elevati, giustificati dalla possibilità di ottenere profitti maggiori o di sbloccare somme già investite.
Nel giro di pochi giorni il cliente effettua numerosi pagamenti attraverso tre diversi intermediari bancari per oltre 22.000,00 euro, salvo poi accorgersi di essere vittima di una frode.
Il truffato si rivolge alla banca per chiedere il blocco dei versamenti, disposti personalmente attraverso bonifici che seguivano le istruzioni ricevute dai truffatori.
Da questo punto di vista, il cliente contesta alla banca di non averlo protetto, in quanto avrebbe dovuto:
- riconoscere l'anomalia dell'operatività;
- attivare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- bloccare o sospendere le operazioni;
- collaborare più efficacemente nel recupero delle somme dopo la denuncia.
2.- La decisione dell'ABF: non esiste alcun obbligo della banca
La vicenda finisce sulla "scrivania" dell'ABF (Collegio di Milano) che respinge integralmente il ricorso con una motivazione particolarmente significativa.
L'ABF riconosce che la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari numerosi obblighi di controllo e di segnalazione, ma osserva che tali obblighi sono finalizzati soprattutto alla tutela dell'interesse pubblico nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questo non significa che ogni operazione sospetta debba essere automaticamente bloccata, in quanto le norme richiamate dal ricorrente non tutelano il cliente.
Secondo il Collegio, l'obbligo di astenersi dall'esecuzione dell'operazione nasce soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, ad esempio quando non è possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela oppure ricorrono specifiche situazioni individuate dalla legge.
In termini più semplici, non esiste un obbligo della banca ad operare controllo preventivo su ogni operazione del cliente.
Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il tema del monitoraggio delle operazioni.
L'ABF richiama un proprio precedente secondo cui non esiste un generale obbligo per la banca di monitorare preventivamente tutta l'operatività del cliente, né di bloccare automaticamente bonifici solo perché ravvicinati o di importo elevato.
Diversamente si finirebbe per limitare ingiustificatamente la libertà del cliente di utilizzare il proprio denaro.
Solo in presenza di elementi certi ed indiscutibili di frode potrebbe configurarsi un diverso dovere di intervento e nel caso esaminato, invece, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non emergessero con sufficiente evidenza.
Sotto altro profilo, il cliente aveva eccepito la carenza del rispetto dei doveri di buona fede da parte della banca anche sotto il profilo del recupero delle somme oggetto di contestazione.
Il consumatore lamentava, infatti, che la banca non avesse collaborato adeguatamente dopo la denuncia, chiedendo l'attivazione del cosiddetto "recall" dei bonifici.
Anche sotto questo profilo l'ABF non ha ravvisato comportamenti colposi tali da giustificare un risarcimento.
Il Collegio ricorda, infatti, che la banca dell'ordinante non è tenuta a comunicare i dati identificativi del beneficiario, poiché tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva della banca presso cui è aperto il conto del destinatario del pagamento.
3. Decisione non proprio condivisibile. La banca deve attivare degli strumenti di tutela del cliente
La decisione dell'ABF si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: quando il cliente dispone volontariamente i pagamenti, anche se indotto con l'inganno, non è sufficiente richiamare la normativa antiriciclaggio per affermare automaticamente la responsabilità della banca.
Il Collegio distingue correttamente tra gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, che perseguono prevalentemente finalità di interesse pubblico, e gli obblighi di protezione del singolo cliente, evidenziando come la normativa vigente non imponga agli intermediari un controllo generalizzato né il blocco automatico delle operazioni.
Ciò non significa, tuttavia, che il tema possa ritenersi definitivamente chiuso.
Le truffe attraverso falsi investimenti online presentano oggi modalità estremamente ricorrenti: contatti tramite Telegram o altri social network, versamenti di importo crescente in pochi giorni, richieste di ulteriori pagamenti per "sbloccare" presunti profitti e utilizzo di piattaforme abusive. Si tratta di schemi fraudolenti ormai ben conosciuti, che pongono inevitabilmente il problema dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle anomalie adottati dagli intermediari.
La stessa decisione lascia intendere che una responsabilità della banca potrebbe configurarsi qualora emergessero precisi indici di frode o un'operatività manifestamente anomala. Il punto diventa allora comprendere quali siano, oggi, questi indicatori e se l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio e dell'intelligenza artificiale non renda ragionevole attendersi, in futuro, standard di prevenzione sempre più elevati.
In altre parole, la pronuncia non afferma che le banche siano sempre esonerate da responsabilità nelle frodi di investimento, ma soltanto che, nel caso concreto, non sono stati individuati elementi sufficienti per ritenere violati gli obblighi posti a loro carico. È un'affermazione importante, che però non esaurisce il dibattito sull'evoluzione dei doveri di diligenza degli intermediari di fronte a fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.
Quando un investimento promette guadagni elevati in tempi brevissimi, utilizza esclusivamente Telegram o WhatsApp per i contatti e richiede continui versamenti per sbloccare presunti profitti, ci si trova molto probabilmente davanti a una truffa.
Se il denaro è stato inviato volontariamente, ottenere il rimborso dalla banca è molto più difficile rispetto ai casi di operazioni non autorizzate. È quindi fondamentale interrompere immediatamente i pagamenti ai primi segnali di anomalia, presentare denuncia senza ritardo e chiedere subito alla banca di attivare ogni possibile procedura di recupero delle somme.
A parere di chi scrive, questa decisione rappresenta anche un invito a continuare a chiedere sistemi di prevenzione delle frodi sempre più efficaci: la tecnologia utilizzata dai criminali evolve rapidamente e anche gli strumenti di protezione del sistema bancario devono tenere il passo.
ABF - Collegio di Milano - Decisione n. 3795
domenica 8 marzo 2026
Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa
Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).
Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.
Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).
1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata
Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.
Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.
Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.
Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.
La banca, invece, produce i log informatici attestanti:
- accesso con PIN;
- autenticazione tramite mobile token;
- autorizzazione mediante OTP.
Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.
2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”
Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.
Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):
- PIN come fattore di conoscenza;
- OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
- Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.
Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.
La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.
La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.
3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario
Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.
Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.
Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.
Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.
Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.
4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto
Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.
Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.
Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.
⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:
⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;
⇒ inserire credenziali;
⇒ autorizzare operazioni.
In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.
Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.
5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi
Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo.
Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.
E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.
Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.
6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale
In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:
a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;
b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.
Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.
La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.
Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.
Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.
In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.
Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.
domenica 12 maggio 2024
Il multiproprietario può chiedere gli estratti di conto corrente direttamente alla banca
Una delle questioni che sovente riguarda i titolari del diritto reale in multiproprietà è quella di poter controllare se la somma richiesta a titolo di spese di gestione annuali sia corretta o meno.
Si è soliti pensare che, a differenza dei condomini, i multiproprietari non siano titolari di alcun diritto di accesso ai documenti bancari e che possano solo ottenere le informazioni necessarie attraverso l'amministratore, sempreché quest'ultimo si dimostri disponibile in tal senso.
Il provvedimento adottato dal Collegio di Bologna dell'ABF chiarisce, ancora una volta, che il multiproprietario può essere avvicinato al condomino, sicché anch'egli può agire verso la banca per chiedere i documenti bancari relativi alla multiproprietà, a patto che abbia in precedenza rivolto medesima istanza all'amministratore.
Occorre premettere che l'art. 1129 comma 7 c.c. stabilisce che "...ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.".
A fronte del rifiuto o silenzio opposto dall'amministratore, il condomino può, sul combinato disposto degli artt. 1129, comma 7, Codice civile e 119, comma 4, TUB, può rivolgersi direttamente alla banca per chiedere l'accesso e la visione della documentazione relativa al conto corrente condominiale.
Secondo l'ABF questo diritto spetta anche al multiproprietario, essendo applicabile anche ai titolari di diritti reali parziali le norme in materia di condominio, sul presupposto che un immobile in multiproprietà può essere considerato come una comunione tra più proprietari titolari del medesimo diritto: i condomini.
"Nella multiproprietà immobiliare coesistono un rapporto giuridico che ha ad oggetto la singola unità immobiliare, qualificabile come comunione ordinaria, ed un rapporto definibile quale condominio di edificio avente ad oggetto le parti comuni del maggior complesso edificato: i compartecipi sono, allo stesso tempo, comproprietari delle singole unità abitative e condòmini del complesso condominiale in cui le singole unità abitative sono inserite.".
Ne consegue che ogni multiproprietario partecipa, pro quota, alla "cosa comune", usufruendo dei servizi previsti, tanto quanto il condomino, vantando i medesimi diritti ed obblighi: "la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’unità immobiliare in multiproprietà è riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio, in riferimento alla quota di pertinenza di ciascun comproprietario (cfr., Cass. n. 6352/2010).".
Ne consegue che anche il multiproprietario può giovarsi del diritto di cui all'art. 1129 comma 7 del codice civile, potendo rivolgersi alla banca per ottenere copia dei documenti in precedenza richiesti all'amministratore nel limite degli ultimi dieci anni precedenti.
Di seguito il provvedimento oggetto del nostro intervento.
domenica 5 novembre 2023
Buoni postali serie P e Q: anche l'arbitro si adegua alla Cassazione!
Anche l'ABF ha deciso, infine, di adeguarsi all'orientamento consolidato espresso dalla Corte di Cassazione, seguendo le nuove direttive ribadite anche di recente (vedi qui), con le limitazioni intervenuto nel 1986.
Anche l'arbitro ritiene, di conseguenza, pienamente applicabile anche ai buoni P e Q la riduzione del tasso di rendimento intervenuta con il decreto ministeriale 13 giugno 1986 e non la tabella indicata nel tergo dei buoni postali emessi.
Qui di seguito, il provvedimento del Collegio di coordinamento n. 9321/2023.
domenica 19 marzo 2023
Man in the browser : Postepay condannata a risarcire il consumatore
Il fenomeno del "man in the browser" è un tipo di truffa consolidato, ma che colpisce ancora molti consumatori a cui vengono sottratte somme di denaro dai propri conti correnti o carte prepagate, senza che siano previste delle difese adeguate per contrastare questi ladri digitali.
In molti casi, come nella vicenda oggetto del recente provvedimento adottato dall'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Torino, la responsabilità ricade sull'intermediario bancario che non ha predisposto adeguate difese per tutelare il proprio cliente.
- In cosa consiste il "man in the browser"
Usualmente, con "man in the browser" (MITB) viene identificata una specifica tipologia di truffa informatica che rientra nella famiglia del “Man in the middle”, cioè quell'insieme delle minacce informatiche ove il cyberattacco si sviluppa nella ricerca di intercettare e manipolare (truccare) il traffico internet in determinati siti web che si ritengono protetti, come ad esempio l'home banking.
Nel caso di di man in the browser, il truffatore tecnologico (hacker) si inserisce nel dialogo tra l'utente e il server, intercettando e modificando i vari messaggi, al fine di sottrarre somme di denaro.
Molto spesso, come nella vicenda oggetto del provvedimento in commento, la truffa viene accompagnata dal c.d. voice phishing (vishing), ossia il tentativo di sottrarre dati sensibili del cliente attraverso una telefonata, spacciandosi per un dipendente/consulente della banca.
L'ABF ha chiarito il fenomeno con la decisione n. 3498 del 2012, ove viene chiarito il fenomeno: "Nella sua massima espressione di efficienza aggressiva, il programma malevolo, una volta annidatosi in un certo numero di computer, genera quella che in gergo suole definirsi una botnet, ossia per l’appunto una rete di macchine egualmente infettate dallo stesso virus. Il malware – riconducibile alla più ampia categoria dei cc.dd. trojan (“cavalli di Troia”) e dotato di sofisticate capacità di elusione dei migliori antivirus – si annida in modo silenzioso nel computer della vittima senza creare alcun malfunzionamento o alterazione del sistema tali da attrarre l’attenzione dell’utente. Il malware resta completamente “in sonno” attivandosi solo nel momento in cui l’utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra quelli che il programma abbia posto nel mirino (targeted banks). In quel preciso istante il malware “si risveglia” ed entra in azione captando il collegamento dell’utente e propinandogli una pagina-video esattamente identica a quella che l’utente è abituato a riconoscere in sede di accesso regolare al sito del proprio intermediario. L’unica differenza, obiettivamente impercettibile ad un pur scrupoloso utente, è la stringa di descrizione della pagina che, a differenza di quella originale, reca un prefisso di accesso (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol) “http” e non già “https” (dove la “s” finale sta per secured, protetto). Ignaro dell’intervenuta sostituzione della pagina, l’utente è indotto a ritenere di trovarsi nel normale ambiente sicuro in cui normalmente egli opera.".
Superate le barriere, il truffatore può far compilare un codice OTP al cliente, sistema di sicurezza previsto da molte banche, ed entrare liberamente nel conto corrente on line del malcapitato consumatore, il quale si vedrà sottratti i denari in men che non si dica.
Quale può essere la responsabilità dell'intermediario bancario nel caso in cui il cliente abbia subito una truffa, magari comunicando il codice pin?
I punti fondamentali della responsabilità del professionista vengono trattati con la decisione oggetto del nostro intervento domenicale.
- Man in the browser - la responsabilità della banca e quella del cliente
Il Collegio torinese di ABF espone le norme che regolano questa materia: "il d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento (meglio nota come PSD) ha ripartito gli obblighi del prestatore e dell’utilizzatore di tali servizi, da un lato, imponendo all’utilizzatore gli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con il contratto stipulato con il prestatore (art. 7),di comunicare senza indugio al prestatore le operazioni di pagamento non autorizzate di cui sia venuto a conoscenza (art. 9) e di adottare accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento stesso (art. 12) e, dall’altro lato, imponendo al prestatore, tra gli altri, l’obbligo di adottare presidi di sicurezza atti ad “assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo” (così l’art. 8, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 11/2010).".
Quindi, riassumendo:
Il cliente deve:
a- usare lo strumento di pagamento in conformità del contratto;
b.- comunicare immediatamente le operazioni sospette (anche con presentazione di denuncia operata dell'immediatezza) disconoscendole;
c.- cercare di navigare in rete in sicurezza e riservatezza;
la banca deve:
a.- predisporre tutti i sistemi di sicurezza più idonei volti ad evitare questo tipo di truffe
Ma cosa succede se il cliente nega di aver eseguito quell'operazione, disconoscendola? la medesima decisione è chiara sul punto: "qualora l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, grava sull’intermediario provare che l’operazione stessa è stata autenticata, correttamente registrata, contabilizzata, e che durante la sua esecuzione non si siano verificati malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti (art. 10).".
L'onere della prova di aver tutelato il cliente spetta all'intermediario, con l'unico limite che le operazioni in contestazioni siano state colposamente realizzate dal consumatore con il fine deliberato di sottrarre i soldi alla banca.
Nel caso di specie, la banca non ha offerto sufficiente prova di aver predisposto le tutele migliori volte ad evitare che il cliente cadesse nella trappola telematica, con conseguente condanna dell'intermediario a risarcire l'intero danno sofferto dal cliente.
Collegio di Torino - pronuncia del 15 marzo 2023
domenica 31 luglio 2022
Strong consumer authentication assente: si al rimborso dei pagamenti non autorizzati dal correntista
Nel caso di sottrazioni fraudolenti dal conto corrente, il correntista può ottenere la restituzione dei propri denari nel caso in cui la banca non dimostri di aver adottato tutte le misure minime per evitare il danno sofferto dal cliente, ed in particolare di aver adottato il sistema SCA (strong consumer authentication).
ABF - Collegio di Bologna ha riconosciuto la responsabilità di un istituto di credito per non aver tutelato il correntista, il quale aveva subito il danno derivante da prelievi on line avvenuti attraverso pagamenti disconosciuti, e derivanti da messaggi anomali trasmessi attraverso link e riconosciuti dalla stessa banca.
Il consumatore era stato contattato, in seguito, da una persona che si qualificava come operatore antifrode, il quale invitava il malcapitato a comunicare i dati bancari per evitare la frode sul conto corrente.
Subito il danno, il cliente contestava la condotta alla banca, la quale sosteneva di aver adempiuto ai propri doveri di diligenza qualificata, avendo posto in essere misure adeguate a impedire a terzi l’accesso fraudolento.
Il Collegio di Bologna, presa visione della documentazione versata nel procedimento, ha ritenuto l’Intermediario responsabile per il danno sofferto dal cliente per non aver adottato il sistema SCA (strong customer authentication) richiesto per l’accesso al servizio on line della banca.
Il giudicante osserva, in particolare, che: "Alla luce delle caratteristiche tecniche di sicurezza adottate dall'intermediario ed in assenza di ulteriori anomalie, il Collegio presume che le operazioni fraudolente sono stata rese possibili da un comportamento gravemente colposo del cliente. Questo Collegio, infatti, ritiene per ammissione dello stesso ricorrente che egli ha omesso di adottare tutte le cautele necessarie a custodire i codici di accesso, ed ha verosimilmente reso possibile, inconsapevolmente, l’acquisizione da parte dei malfattori dei codici di autorizzazione delle operazioni contestate (cfr. decisione n. 22745/19)".
Su tali premesse, l’ABF ha ritenuto non provata dall'intermediario bancario la regolare autenticazione delle operazioni contestate, e quindi accertata la sua responsabilità per gli ammanchi sofferti dal consumatore.
ABF collegio Bologna - decisione n. 8263/2022
domenica 19 giugno 2022
Digital wallet - Poste Italiane condannata a rimborsare il consumatore per i prelievi fraudolenti
Questa domenica torniamo a trattare un tema a noi caro, ossia la responsabilità di Poste Italiane per i prelievi fraudolenti avvenuti sul conto dei vari clienti a seguito di una attività di spoofing.
Ricordiamo che Caller ID Spoofing (o solo spoofing) è una particolare tecnica di manipolazione dell'identità telefonica, attraverso la quale sul vostro display appare un numero di telefono di altri, al fine di contattare la vittima designata ed ottenere dati personali.
Il malfattore utilizza questo sistema con il fine di truffare il consumatore, attraverso utenze conosciute dal destinatario della telefonata, in modo tale che questi risponda alla chiamata e così attivando il servizio di sollecitazione telefonica o, ancor peggio, un servizio a pagamento.
E' chiaro che questa tecnica si è sviluppata grazie alle nuove linee di telefonia Voice over IP (VOIP), ossia attraverso il protocollo TCP/IP, evitando le linee telefoniche tradizionali.
Invero, questo fenomeno non è recente, ma si è sviluppato in modo rilevante solo negli ultimi anni, parallelamente alla nascita di nuovi servizi di telefonia mobile.
Nel caso affrontato dall'ABF, un utente aveva rinvenuto, nella pagina dell'operatore, un link che rimandava ad una presunta attivazione di un servizio di Poste Italiane.
In seguito, il consumatore riceveva delle telefonate di una persona che si palesava come consulente di Poste Italiane, il quale invitava il cliente ad installare Team Viewer Quick Support, attraverso il quale i truffatori riuscivano a carpire i dati personali del truffato e sottrargli delle somme di denaro dal conto di Poste.
Il consumatore si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il risarcimento del danno, assumendo che Poste Italiane non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la truffa digitale.
Per la soluzione della controversia, l'arbitro ha richiamato le regole previste in questa materia ed in particolare il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Le norme di riferimento (artt. 7, 10, 10-bis e 12) disciplinano il servizio di cui trattasi, prevedendo le tutele in favore dell'utente, proteggendolo dal rischio di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento.
L'art. 10 grava sul prestatore di servizi di pagamento (Poste Italiane nel caso di specie) l’onere di fornire adeguata prova “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.
Il secondo comma del citato art. 10 dispone che “l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.
Peraltro, all'intermediario viene data la possibilità di fornire adeguata prova volta a dimostrare che la frode sia stata posta in essere, con dolo o della colpa grave, dell'utente.
Giova richiamare, l’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, norma che addebita il danno derivate dalla frode al prestatore di un servizio di pagamento, laddove quest'ultimo non abbia richiesto l’autenticazione forte “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”.
Le norme previste in materia di sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2), hanno il fine di contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode, anche se appare chiaro che la tecnologia apporta la migliore tutela possibile per il consumatore, mentre il diritto può solo parzialmente salvaguardare gli interessi del consumatore.
Nel fattispecie oggetto del giudizio dell'ABF, Poste Italiane non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure di tutela, violando il citato art. 10.
Qui la decisione dell'ABF.
domenica 24 ottobre 2021
Estinzione anticipata del finanziamento - quanto deve essere restituito al consumatore
domenica 4 luglio 2021
Frode on line "smishing vishing". La banca può rimborsare il cliente per il danno subito
Il fenomeno degli illeciti on line è in rapido aumento, a causa dell'inevitabile incremento del commercio elettronico e, quale logica conseguenza, delle transazioni on line.
Di recente, sono in aumento le denunce per furti di dati personali o i prelievi illeciti dal conto corrente on line a seguito di furto della password, attraverso sms o telefonate farlocche.
Stiamo parlando del fenomeno dello smishing e del vishing, particolari forme di attacchi telematici volti a rubare i dati bancari del cliente e svuotargli il conto.
Esiste, sul punto una responsabilità della banca? deve l'intermediario bancario predisporre delle forme di controllo e protezione idonee ad evitare (o comunque limitare) questo fenomeno?
L'Arbitro bancario finanziario è intervenuto, di recente, in una vicenda avente ad oggetto il furto di una somma di denaro sul conto corrente del cliente a seguito di un episodio di smishing e vishing.
- Smishing - vishing: il nuovo ladro digitale
Lo smishing consiste una particolare forma di attacco telematico che si sviluppa attraverso degli sms, inviati dall'autore del reato con lo specifico scopo di appropriarsi illegalmente dei dati bancari della vittima, al fine di prelevare i soldi dal conto.
La condotta è usualmente connotata dall'invio di un link attraverso il messaggio che, se cliccato dalla vittima, reindirizza l’utente su una landing page allestita per raccogliere informazioni personali.
Vishing consiste, invece, di una distinta condotta criminale caratterizzata da un contatto vocale (da qui la definizione "voice phishing") basato su messaggi vocali preregistrati creati con il principale obiettivo di carpire informazioni personali o somme di denaro dal consumatore attribuendo alla richiesta illecita un tono ufficiale ed urgente (esempio, la telefonata con cui si informa il cliente che il proprio conto corrente è stato violato, con appropriazione di somme di denaro).
- Il ruolo della banca - onere di controllo - la decisione dell'ABF
In quest'ottica, quale ruolo assume la banca, ossia l'intermediario bancario che ha un onere di controllo rispetto alle operazioni che avvengono sul conto corrente del cliente?
La recente decisione dell'ABF ci aiuta a rispondere al quesito appena proposto, chiarendo che il professionista deve attivarsi se riscontra anomalie sul conto corrente del cliente, e comunque predisporre sistemi di sicurezza idonei a limitare il fenomeno sopra descritto.
Nel caso di specie, l'organismo giudicante ha ritenuto sussistere molteplici carenze nella condotta tenuta dalla banca, tra le quali risultano le seguenti carenze:
- mancata attivazione dell’sms-alert;
- mancato blocco delle operazioni individuate come sospette dalla banca;
- omessa attivazione dei sistemi di allarme nel caso di operazioni a rischio di frode ex art. 8 del D.M. 112/2007;
- mancato blocco dell’operazione da parte dell’intermediario a seguito di tempestiva segnalazione da parte del cliente;
- utilizzo di un indirizzo IP estero per le operazioni.
Tutte queste condotte carenti da parte della banca hanno configurato una sua responsabilità per i danni patiti dal cliente, non avendo l'intermediario posto in essere tutte le cautele idonee a tutelare il consumatore, evitando l'esecuzione (o la prosecuzioni) di condotte illecite sul conto corrente di quest'ultimo.
Di conseguenza, la banca è stata condannata a rimborsare il cliente della somma sottratta dai ladri digitali.
Di seguito, la decisione dell'ABF.
domenica 7 febbraio 2021
Segnalazione alla Centrale rischi: libertà di forma del preavviso inviato al consumatore
Questa domenica torniamo a trattare la segnalazione del consumatore ad una delle banche dati - pubbliche o private - nel caso di ritardi prolungati nell'assolvimento dei propri obblighi finanziari verso la banca creditrice.
Abbiamo trattato l'argomento anche in altri nostri precedenti interventi, ove potete approfondire i termini della questione (clicca qui), chiarendo la responsabilità che può gravare sull'istituto di credito nel caso in cui la sua segnalazione sia errata (vedi qui).
Senza voler tornare sull'argomento, ci limitiamo a ricordare che nel caso in cui otteniamo un finanziamento dalla banca e non restituiamo le rate in modo regolare, o interrompiamo il pagamento verso la banca, quest'ultima non solo è legittimata a chiederci l'immediato rientro dalla nostra esposizione nei suoi confronti, ma deve segnalarci nei sistemi di informazione creditizia per rendere noto agli altri intermediari bancari che esiste una situazione di difficoltà del cliente.
Occorre ricordare che esiste una tutela preventiva in favore del consumatore, nel senso che prima di procedere alla segnalazione, la banca deve avvertire il cliente attraverso il preavviso di segnalazione (vedasi art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e art. 125, comma 3 del TUB).
Come deve essere il preavviso di segnalazione? esiste un obbligo di forma?
Il quesito è stato di recente risolto, con un provvedimento assai discutibile, dall'Arbitro Bancario e Finanziario - collegio di Torino con la decisione n. 21202 del 26 novembre 2020.
Nel caso di specie, un cliente moroso nel pagamento delle rate di due finanziamenti conclusi con una banca, era stato segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia dall'intermediario bancario.
Il consumatore aveva lamentato la circostanza di non essere stato avvertito preventivamente dall'istituto di credito dell'inserimento del suo nominativo nella CR, classificando come "illegittima "la segnalazione.
Durante il procedimento era emerso, però, che la banca aveva inviato delle raccomandata senza ricevuta di ritorno al cliente, contenenti il preavviso di segnalazione, e che il consumatore aveva negato di aver ricevuto dette comunicazioni.
Orbene, l'Arbitro bancario ha ritenuto assolto l'obbligo di preavviso con la mera raccomandata, seppur priva di prova della sua ricezione da parte del consumatore, introducendo un pericoloso principio di libertà della forma.
Nella decisione che potete leggere di seguito vengono ricordati i principi che caratterizzano la prova della comunicazione della prossima segnalazione del cliente al sistema di informazione creditizia, ossia:
a.- deve essere provato che il preavviso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 4 Codice deontologico;
b.- nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso, l'onere della prova deve essere fornito dall'intermediario;
c.- la comunicazione deve essere tempestiva, completa e attuale.
Ciò detto, il giudicante ha ritenuto non sussistere alcun vincolo di forma sia sotto il profilo della contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista della modalità a mezzo della quale viene informato il cliente, risultando provata la consegna del preavviso anche con il sistema delle presunzioni. E ciò perché, a detta di ABF, non si può certo dare una lettura troppo formalistica della disposizione citata sull'obbligo di preavviso.
Così facendo, viene fortemente limitato il diritto del consumatore ad essere avvisato del rischio di segnalazione, magari dandogli la possibilità di porre rimedio al suo ritardo con l'intermediario bancario, e sono favorite condotte poco lineari delle banche, arrivando a legittimare la segnalazione in assenza di piena prova della comunicazione al contraente debole.
Difatti, nella vicenda oggetto della decisione di ABF, il collegio considera assolto il dovere con questa non condivisibile motivazione: "Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di ricevimento, oltra a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere una presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass. 12594/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004)".
In conclusione, la banca ha adempiuto al proprio obbligo in modo lasco, ma tant'è è sufficiente a dimostrare che il consumatore è stato tutelato....anche se non risulta provato che ha ricevuto la comunicazione.
ABF - collegio di Torino - decisione n. 21202/2020.
sabato 10 ottobre 2020
Arbitro bancario: le novità miglioreranno il servizio?
Nuove regole per l'Arbitro bancario e finanziario (ABF) che, a partire dallo scorso 1° ottobre, ha assunto un maggior ruolo e rilevanza nelle controversie tra banca e cliente.
A seguito delle novità normative introdotte in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto 2020, l'ABF ha ricevuto alcune sostanziali modifiche che dovrebbero facilitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banca e cliente.
La norma nazionale è intervenuta per soddisfare l'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale a quanto previsto dall'Unione Europea, ed in particolare la Direttiva 2013/11/UE, norma che disciplina le ADR dei consumatori.
La speranza è che la nuova norma possa meglio disciplinare questo istituto e garantire una tutela più efficace per il consumatore.
Qui vi evidenziamo alcune novità.
sabato 15 agosto 2020
domenica 7 giugno 2020
Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
domenica 29 dicembre 2019
Chi garantisce Confidi?
domenica 13 ottobre 2019
Quando la banca può legittimamente rifiutarvi il mutuo
Nel caso di specie, un consumatore aveva chiesto la concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile, ma la banca aveva opposto motivato rifiuto all'esito di un controllo del richiedente e dell'immobile oggetto di finanziamento.
A seguito del ricorso avanzato dal consumatore, l'ABF ha analizzato la copiosa documentazione versata in atti ed ha ritenuto corretta la condotta tenuta dalla banca, non ravvisando alcuna violazione del TUB.
L'arbitro ha premesso che la banca non è obbligata a concedere il credito al cliente, e può opporvi rifiuto rispettando, però, alcune regole di condotta, così come previsto dall'art. 120 bis del Testo Unico Bancario.
La Banca deve, in primo luogo, fornire una risposta al cliente in un termine ragionevole, ossia deve concludere l'istruttoria entro un periodo congruo, invitando il cliente anche a fornire documentazione o chiarimenti se necessari per favorire l'esito positivo della richiesta di mutuo.
L'istituto di credito deve, inoltre, motivare il rifiuto opposto al cliente, fondando la propria richiesta negativa solo su questioni/dati/valutazioni oggettive che riguardano il soggetto richiedente o il bene oggetto di finanziamento.
L'intermediario deve agire, infatti, secondo i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti del cliente, cercando di agevolarlo nell'ottenimento del credito o comunque fornendo la motivata risposta negativa senza eccessivo ed immotivato ritardo.
E nel caso di specie, la banca ha rispettato tutti i principi sopra richiamati.
Qui la decisione n. 8467/2019 dell'ABF.
domenica 1 settembre 2019
Buoni serie "O" - ABF ancora contro i risparmiatori
Abbiamo già trattato diffusamente la questione (vedi qui) evidenziando come il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 abbia sensibilmente ridotto i tassi d’interesse riconosciuti ai risparmiatori, sicuramente inferiore a quello riportato sui buoni cartacei all'atto della sottoscrizione.
La Cassazione, con decisione richiamata dall'ABF nel provvedimento in lettura, ha ritenuto legittima la riduzione operata dal citato decreto, legittimando la riduzione degli interessi riconosciuti al risparmiatore (vedi qui).
domenica 24 marzo 2019
Diamanti e ruolo della banca: semplice vendita o sollecitazione all'investimento?
Abbiamo già trattato il tema in altri nostri interventi, evidenziando come non possa essere trascurata, nella vicenda che stiamo trattando, la condotta attiva di alcuni importanti gruppi bancari che hanno favorito la conclusione di quasi tutte le operazioni che hanno riguardato i diamanti (vedi qui).
La commercializzazione del prodotto come può essere inquadrata dal punto di vista della banca: sollecitazione ad operare un investimento (come prospettato in più circostanze ai malcapitati risparmiatori contattati) o semplice invito all'acquisto, concluso tra le società venditrici e gli acquirenti privati?
Occorre premettere - circostanza tutt'altro che secondaria - che i vari istituti di credito (BPM - Unicredit - Intesa Sanpaolo etc.…) avevano un accordo con le società venditrici, con il quale veniva pattuita una percentuale per ogni vendita conclusa all'interno dei locali della banca. Ecco, quindi, un primo interesse delle banche alla firma dei contratti di vendita.
A nostro parere, così come peraltro affermato da ben più prestigiose voci, in questo tipo di vendita il consumatore si è trovato di fronte due soggetti venditore:
(1) la società specializzata nell’intermediazione e la vendita dei diamanti;
(2) l'istituto di credito che ha contattato telefonicamente il cliente; lo ha ospitato nei propri locali; ha fornito le garanzie in merito alla bontà dell'operazione anche attraverso materiale pubblicitario.
La prima opzione (operazione finanziaria) è stata di recente abbandonata sia dai tribunali che dall'arbitro per le controversie finanziarie (ACF) che ha dichiarato la propria incompetenza per tali vertenze.
Tale risultato prende le mosse da una risoluzione della Consob, la 13038246 del 6 maggio 2013, ove viene chiarito che perché si parli di investimento finanziario, con conseguente applicazione del quadro normativo di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF), nonché le relative norme di settore, occorre l'operazione includa tre elementi: l'impiego del capitale, l’aspettativa di rendimento di natura finanziaria, l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale.
I presupposti appena evidenziati non risultano nella vendita di diamanti, ove vi è il trasferimento della proprietà del prezioso dietro il pagamento di una somma corrispettiva.
A ciò si aggiunga, come osservato da più parti, che tali vendite non avvengono nemmeno attraverso i canali tradizionale utilizzati per la commercializzazione di bene finanziari e tale elemento rende ancor più remota l'applicabilità delle norme sopra citate.
La vendita di diamanti, e il ruolo della banca, non può altresì rientrare nell'ambito del diritto bancario, non trattandosi di operazione bancaria in senso stretto, così come osservato dalla Banca d’Italia, con un Comunicato del 14.3.2018 (vedi qui), seppur la commercializzazione sia avvenuta attraverso gli sportelli bancari.
Lo stesso Arbitro per le controversie bancarie, con la decisione 22690/2018 dell'ABF - collegio di Bologna, ha escluso l'applicabilità delle norme del Testo Unico Bancario, in quanto l'operazione non ha natura bancaria e finanziaria.
La stessa Banca d’Italia, con il comunicato sopra richiamato, ha peraltro evidenziato determinati doveri di condotta che i singoli istituti di credito devono assumere per tali vendite, assicurando adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l’effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose.
Tali osservazioni, peraltro, ci fanno sorgere il serio dubbio che tali operazioni sono viste dalla Banca d'Italia come parificate agli investimenti, visto l'invito rivolto alle singole banche di predisporre misure del tutto simili a quelle previste per gli investimenti finanziari.
Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione che potete leggere di seguito, si è spinto ad evidenziare che sussiste un onere da parte della banca di verifica dell'adeguatezza dell'investimento oggetto di sollecitazione rispetto alle caratteristiche dell'acquirente.
Non può non ritenersi che tale condotta tenuta dalla banca, la quale non abbia operato con prudenza e salvaguardando i diritti del cliente, possa addirittura essere configurata come pratica commercial scorretta ex artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo, ed in particolare vogliamo evidenziare proprio l'art. 21 che definisce le pratiche ingannevoli: “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, come ad esempio la proposta ad un prezzo non conforme al reale valore (lett. d).
E chi può negare che la banca abbia favorito la vendita di un bene (i diamanti) ad un prezzo ben superiore a quello reale?
E quindi, non sussiste comunque un obbligo della banca - per non aver svolto il proprio ruolo - di risarcimento del cliente per il danno sofferto, ossia l'acquisto di diamanti ad un prezzo non congruo?
