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domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 6 giugno 2021

Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: poche possibilità di risarcimento per il consumatore

Nei casi attinenti all’illegittima segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (la <<Centrale Rischi>>) di privati ed imprese, la ricostruzione dell’evento pare piuttosto lineare, tanto è vero che la casistica giurisprudenziale abbonda di provvedimenti inibitori adottati in via cautelare. 

Sul punto è intervenuta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ove il Giudice di legittimità ha voluto chiarire alcuni aspetti rilevanti il danno da illegittima segnalazione.

Il nostro intervento, seppur in modo parziale, vuole analizzare tale aspetto, ossia quali sono i danni che può subire un consumatore che per errore viene segnalato nella banca dati della Banca d'Italia o in una banca dati privata (qui un approfondimento sulle banche dati).

E' noto che nel caso di segnalazione presso un circuito bancario o una banca dati sulla quale si interfacciano i terzi, si assiste ad una fuga di notizie, più o meno riservate, che attengono alla sfera personale o patrimoniale del privato. 

Il profilo della fuga di notizie riservate, a prescindere da chi le diffonda, è affrontato dal Codice della privacy (oggi, il GPDR), proprio per tutelare il contraente debole ed evitare, o quantomeno limitare, il pregiudizio che questi può soffrire da siffatto evento. 

La condotta antigiuridica posta in essere dalla banca, tuttavia, può essere astrattamente fonte di una pluralità di danni (patrimoniali e non patrimoniali), risarcibili anche secondo la normativa sulla riservatezza.   

Tuttavia, le pretese avanzate dai privati, specialmente in relazione ai pregiudizi non patrimoniali, di solito non vanno oltre la mera allegazione, mentre solo in pochi casi sono corredate da un concreto riscontro probatorio. 

Tenendo conto di questa constatazione e procedendo con ordine, è opportuno ragionare su due piani: quello del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale (puoi approfondire anche qui). 

Danno patrimoniale

Sotto il profilo del danno patrimoniale, certamente, la norma cardine è costituita dall’articolo 1223 cod. civ. in base al quale è risarcibile il danno che sia conseguenza immediata e diretta della lesione. La disposizione è condivisibile sotto il profilo logico, prima ancora che quello giuridico. 

I danni patrimoniali che possono derivare dall’illegittima segnalazione sono di vario tipo e la tecnica per raggrupparli è quella casistica, se non altro perché ci consente di cogliere abbastanza rapidamente quali sono gli oneri di allegazione e di prova che richiedono. 

Il più ricorrente è un danno da compromissione dell'accesso al credito. L'impossibilità di accedere al credito, specialmente quando il segnalato è un imprenditore, innesca una reazione a catena di danni patrimoniali, tutti causalmente riconducibili alla indebita segnalazione. 

Si pensi alla circostanza per la quale il privato sia costretto a vendere beni di proprietà per far fronte ad impegni di spesa assunti prima di essere stato segnalato; come pure al caso in cui il segnalato, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare e aver versato la caparra confirmatoria, viene segnalato e, per tale causa, non può onorare il preliminare di compravendita, dando il diritto al promittente venditore di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo e di trattenere la caparra. 

Questi pregiudizi economici sono risarcibili, purché il soggetto segnalato fornisca la prova sia di aver subito il danno che del nesso causale tra la segnalazione erronea e la conseguenza che ne è derivata. In termini operativi, si può pensare di ricorrere in giudizio ai seguenti “mezzi di prova”: 

• Il documento che comprova che il direttore della banca ha rigettato la richiesta del mutuo per via della segnalazione effettuata da un'altra banca; 

• in mancanza del documento, la prova testimoniale dello stesso direttore; 

• la produzione del contratto preliminare. 

Una trattazione a parte merita il caso del soggetto che si è vede rigettare il credito per avviare un’impresa (nella casistica, una impresa fotovoltaica) a motivo di un’errata segnalazione. Il tema della prova verte sulla dimostrazione che, in chiusura dell’istruttoria avviata dall’istituto di credito, l’attività di impresa non costituisca una velleità dell’imprenditore, bensì un’iniziativa sufficientemente concreta per la quale la banca abbia palesato la disponibilità a finanziare l’impresa, purché il soggetto non sia segnalato. Anche in questo caso soccorre la prova testimoniale, poiché è probabile che soltanto il direttore o il funzionare della banca possa evidenziare, in modo preciso, quali fossero le intenzione dell’istituto. 

Danno non patrimoniale

Il tema del danno non patrimoniale, invece, è assai più complesso. 

Per quanto attiene alla reputazione personale, ossia alla reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati, la giurisprudenza sostiene si riallaccia alla tesi del danno in re ipsa, nel senso che la persona umana subisce una diminuzione di valore, per quanto non patrimoniale, alla quale il risarcimento può essere commisurato.

Mentre con riguardo alla reputazione commerciale dell'impresa, rileva l’esercizio dell’attività economica e, quindi, il pregiudizio è risarcibile a condizione che il danno venga provato nella sua esistenza, anche in via presuntiva. 

Il quadro, tuttavia, non è completo, perché bisogna tenere in debita considerazione il principio per il quale, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non corrisponde mai alla funzione di una pena privata (danno punitivo”), ma piuttosto alla funzione compensativa: quella, appunto, di riportare il danneggiato nella posizione in cui si trovava prima di aver subito l’evento dannoso. 

Alla luce della funzione compensativa, per la quale un danno postula una perdita, e quella perdita va neutralizzata, è necessario ed implicito distinguere tra le danno-evento e danno-conseguenza: e la categoria del danno conseguenza viene utilizzata dalla giurisprudenza, appunto, come filtro per quantificare la pretesa del risarcimento. 

 Il dato che emerge è che la categoria del danno non patrimoniale postula un duplice giudizio. Non basta che sia stato leso un interesse meritevole, sotto il profilo dell'ingiustizia del danno; occorre altresì la sussistenza delle conseguenze di quella lesione. 

Peraltro, un filtro analogo a quello previsto dalla categoria del danno conseguenza è utilizzato in materia di illegittimo trattamento dei dati personali, nel quale si prevede il risarcimento, ma lo si condiziona Comunque una  l'operatività del rimedio risarcitorio è altresì condizionata alla verifica aggancia ad c.d. soglia di risarcibilità, articolata nel duplice accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno, a riprova del fatto che non è sufficiente la mera allegazione della segnalazione.

Non è di secondaria importanza la questione inerente la prova del danno conseguente l'illegittima segnalazione e, come si legge nel provvedimento qui di seguito riportato.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. Ordinanza n. 23453/2020.

domenica 7 febbraio 2021

Segnalazione alla Centrale rischi: libertà di forma del preavviso inviato al consumatore

Questa domenica torniamo a trattare la segnalazione del consumatore ad una delle banche dati - pubbliche o private - nel caso di ritardi prolungati nell'assolvimento dei propri obblighi finanziari verso la banca creditrice.

Abbiamo trattato l'argomento anche in altri nostri precedenti interventi, ove potete approfondire i termini della questione (clicca qui), chiarendo la responsabilità che può gravare sull'istituto di credito nel caso in cui la sua segnalazione sia errata (vedi qui).

Senza voler tornare sull'argomento, ci limitiamo a ricordare che nel caso in cui otteniamo un finanziamento dalla banca e non restituiamo le rate in modo regolare, o interrompiamo il pagamento verso la banca, quest'ultima non solo è legittimata a chiederci l'immediato rientro dalla nostra esposizione nei suoi confronti, ma deve segnalarci nei sistemi di informazione creditizia per rendere noto agli altri intermediari bancari che esiste una situazione di difficoltà del cliente.

Occorre ricordare che esiste una tutela preventiva in favore del consumatore, nel senso che prima di procedere alla segnalazione, la banca deve avvertire il cliente attraverso il preavviso di segnalazione (vedasi art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e art. 125, comma 3 del TUB).

Come deve essere il preavviso di segnalazione? esiste un obbligo di forma?

Il quesito è stato di recente risolto, con un provvedimento assai discutibile, dall'Arbitro Bancario e Finanziario - collegio di Torino con la decisione n. 21202 del 26 novembre 2020.

Nel caso di specie, un cliente moroso nel pagamento delle rate di due finanziamenti conclusi con una banca, era stato segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia dall'intermediario bancario.

Il consumatore aveva lamentato la circostanza di non essere stato avvertito preventivamente dall'istituto di credito dell'inserimento del suo nominativo nella CR, classificando come "illegittima "la segnalazione.

Durante il procedimento era emerso, però, che la banca aveva inviato delle raccomandata senza ricevuta di ritorno al cliente, contenenti il preavviso di segnalazione, e che il consumatore aveva negato di aver ricevuto dette comunicazioni.

Orbene, l'Arbitro bancario ha ritenuto assolto l'obbligo di preavviso con la mera raccomandata, seppur priva di prova della sua ricezione da parte del consumatore, introducendo un pericoloso principio di libertà della forma.

Nella decisione che potete leggere di seguito vengono ricordati i principi che caratterizzano la prova della comunicazione della prossima segnalazione del cliente al sistema di informazione creditizia, ossia:

a.- deve essere provato che il preavviso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 4 Codice deontologico;

b.-  nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso, l'onere della prova deve essere fornito dall'intermediario;

c.- la comunicazione deve essere tempestiva, completa e attuale.

Ciò detto, il giudicante ha ritenuto non sussistere alcun vincolo di forma sia sotto il profilo della contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista della modalità a mezzo della quale viene informato il cliente, risultando provata la consegna del preavviso anche con il sistema delle presunzioni.  E ciò perché, a detta di ABF, non si può certo dare una lettura troppo formalistica della disposizione citata sull'obbligo di preavviso.

Così facendo, viene fortemente limitato il diritto del consumatore ad essere avvisato del rischio di segnalazione, magari dandogli la possibilità di porre rimedio al suo ritardo con l'intermediario bancario, e sono favorite condotte poco lineari delle banche, arrivando a legittimare la segnalazione in assenza di piena prova della comunicazione al contraente debole.

Difatti, nella vicenda oggetto della decisione di ABF, il collegio considera assolto il dovere con questa non condivisibile motivazione: "Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di ricevimento, oltra a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere una presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass. 12594/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004)".

In conclusione, la banca ha adempiuto al proprio obbligo in modo lasco, ma tant'è è sufficiente a dimostrare che il consumatore è stato tutelato....anche se non risulta provato che ha ricevuto la comunicazione.   

 ABF - collegio di Torino - decisione n. 21202/2020.

domenica 23 agosto 2020

Come determinare il danno da errata segnalazione al Crif

Il soggetto che assume come illegittima la segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi e, per l’effetto, si è visto rifiutare il credito deve allegare e provare con concretezza il proprio pregiudizio.

In prima approssimazione, è questa l’ennesima lezione che si ricava dalla sentenza in commento, la Cassazione n. 6167 del 5 marzo 2020, la quale ha dato il responso su una segnalazione  omonima: un errore identificativo del cliente, scambiato per un altro nominativo.

Questa lezione non è così facile da imparare, dal momento che dalla giurisprudenza di merito emergono poche condanne risarcitorie per danno patrimoniale. 

In questo campo, spesso nelle aule di giustizia ci si limita ad affermare che la segnalazione indebita ha inciso sugli affari (bancari e non) del cliente: ma il principale scoglio riguarda due elementi: 

(1)  l’indicazione di una inferenza causale, basata sul criterio del “più probabile che non”; 

(2) la quantificazione della perdita patrimoniale, fosse anche per fornire un appiglio su base equitativa.

A fronte di allegazioni poco o per nulla specifiche, i giudici ammettono a malapena le consulenze tecniche di natura esplorativa o i testimoni indicati dal cliente. E se il quadro fattuale è privo di ogni sostegno, nemmeno ci si può attendere sentenze di condanna.

Problemi di natura analoga si presentano sul versante del danno non patrimoniale.

Sotto questo profilo si cerca di eludere l’onere di specifica allegazione dei fatti, facendo leva su alcune pronunce che intravedono conseguenze automatiche sulla reputazione e sull'immagine del cliente.

Tuttavia, almeno dal 2008 la Cassazione – e la sentenza in commento non fa eccezione - continua a respingere questa tesi e a ribadire che i danni alla reputazione sono ‘danni conseguenza’, che come tali vanno allegati e provati. 

In altre parole, il risarcimento postula pur sempre elementi idonei a dimostrare, almeno su base presuntiva, il danno da risarcire.

Di là dalle formule utilizzate per descrivere i tipi di danno, ciò che davvero rileva in argomento è l’adeguata specificità e precisione dell’allegazione dei fatti rilevanti.

La lesione della reputazione personale, infatti, non deve essere trattata come se fosse un “fatto notorio”, tale da esimere il cliente dall’onere della prova; piuttosto, si deve (e si può, per pacifica giurisprudenza di legittimità) fare affidamento alle presunzioni semplici. Con questo strumento, si può partire da dati di natura statistica o logica – ovviamente diversi da mere generalizzazioni – dai quali si possono ricavare deduzioni e inferenze. Tanto più l’inferenza è serrata, quanto più è difficile che sia disattesa dal giudice. Per corroborare l’inferenza, poi, si può fare leva su prove testimoniali e documentali, purché coerenti e concordanti con i dati scelti.

Quanto ai criteri di stima del danno non patrimoniale, se non vi sono parametri risarcitori veri e propri (e nemmeno è richiesto all'attore di giungere a tale grado di dettaglio), parametri validi sono i seguenti:

(1) nei casi di segnalazione quantitativa, l’entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta;

(2) la durata della segnalazione illegittima;

(3) se il segnalato è un imprenditore, il volume d’affari e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta;

(4) se il segnalato è un consumatore, il volume delle linee di credito non concesse da altre finanziarie: nel caso affrontato dalla sentenza in commento, è stato negato un prestito finalizzato all'acquisto di un’automobile.

In conclusione, ad opinione di chi scrive è da privilegiarsi un approccio di tipo induttivo che, prima ancora di individuare le categorie di danno, deve soffermarsi sui fatti noti e su quelli ricavabili per via presuntiva, senza tuttavia indulgere verso generalizzazioni che possono persino spingere il giudice a non ammettere le prove.

Cassazione Civile - Sez. III^ Civ. sentenza n. 6167/2020.

domenica 23 dicembre 2018

Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore

Riceviamo, con una certa frequenza, richieste di aiuto o quantomeno delucidazioni da consumatori che sono stati iscritti alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o alle banche dati private (in primis, CRIF), non avendo pagato con regolarità il proprio debito ad una banca o finanziaria.

Le richieste che giungono alla nostra posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) hanno come fine quello di comprendere se e come la banca può segnalarci e se, nel caso di segnalazione non legittima, può essere chiesto all'istituto di credito il risarcimento del danno.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog (vedi qui), delineando alcuni aspetti inerenti la segnalazione, ed in particolare quali siano le conseguenze nel caso di omesso pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Alla luce dei dubbi sorti di recente tra i consumatori, riteniamo utile tornare a trattare l'argomento, e l'occasione ci viene offerta dalla recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario - collegio di Palermo che si è espresso in modo efficace in materia di segnalazione al Crif con la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.

(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).

Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:

(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.

Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.

Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.

(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
Questo secondo e delicato argomento è oggetto della richiesta di molti consumatori che vogliono "farla pagare alla banca" partendo dalla relazione segnalazione 

segnalazione illegittima = danno della reputazione del consumatore

Invero, non è così automatico tale collegamento e il Collegio di Palermo di ABF ci aiuta nel comprendere chi e come può chiedere un risarcimento del danno da errata segnalazione.

Il danno lamentato, patrimoniale e/o extrapatrimoniale, deve essere oggetto di prova sia in merito al pregiudizio (sofferenza/danno) subito, sia con riferimento alla natura del danno.

In termini più semplici, non è sufficiente sostenere che si è sofferto un danno derivante dalla segnalazione, ma occorre argomentarlo e provarlo, come evidenzia il Collegio dell'ABF: "In ogni caso, si evidenzia che i Collegi Abf hanno avuto modo di ribadire come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi del credito provenienti da altri intermediari basati sulla segnalazione preso le banche dati creditizia, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità".

Ed anche con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio è chiaro: "Quanto invece al danno non patrimoniale, la giurisprudenza dei Collegi dell'Abf richiede, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, che sia fornito almeno un principio di prova in ordine all'effettività della protestata reputazione di "buon pagatore" del ricorrente.".

Il merito di questa decisione, che potete leggere di seguito, è quello di proporre i punti più controversi della materia in modo semplice e di immediata comprensione anche per il consumatore, pur non condividendone tutte le conclusioni raggiunte. 
 
Qui la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

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