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domenica 8 agosto 2021

Cessione del quinto - esclusa la surroga da parte dell'assicuratore

La vicenda che trattiamo questa settimana coinvolge un consumatore il quale, dopo aver sottoscritto un mutuo contro la cessione del quinto, su indicazione della banca stessa si era rivolto alla compagnia di assicurazioni convenzionata, al fine di attivare una polizza rischio impiego.  

La compagnia, in particolare, si impegnava ad assicurare il credito elargito dalla banca contro il rischio di insolvenza del proprio debitore, quale che fosse il motivo della perdita dell’impiego. 

La parte più fragile di questo accordo, tuttavia, era contenuta in una clausola del contratto di assicurazione che, proprio nell’ipotesi della perdita del posto di lavoro, consentiva all’assicuratore di surrogarsi contro il mutuatario nei diritti dell’Istituto di credito, ovviamente dopo averla rifusa.

Il contenuto di questa clausola è particolarmente insidioso. 

Si può dire che, per un verso, la compagnia abbia esteso la copertura assicurativa anche all’ipotesi delle dimissioni volontarie del lavoratore, ma che, per l’altro, avesse predisposto il diritto di surroga come uno strumento utile a dissuadere il lavoratore dal porgere le dimissioni. 

Tuttavia, la compagnia di assicurazioni avrebbe potuto rivalersi – e così ha fatto – nei confronti del lavoratore, anche se questi fosse stato licenziato.  

A questo punto è lecito chiedersi se l’assicuratore abbia inteso assumere il rischio assicurato. 

La risposta a tale interrogativo viene dalla pronuncia oggi in commento, resa dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 5619 del 13 dicembre 2018) all’esito di due gradi di giudizio. 

Il giudice del riesame si è soffermato sulle conseguenze ingenerate dall’accordo contrattuale, ponendo la propria attenzione, in particolare, sulla clausola sopra richiamata e che, a parere del giudicante, ha determinato uno squilibrio dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto assicurativo, non potendosi obbligare il consumatore a pagare il premio assicurativo, rivalendosi, poi, per il residuo proprio nei confronti di quest’ultimo dopo averlo tenuto indenne nei confronti della banca. 

A ciò si aggiunga che l’art. 1900 c.c. consente all'assicuratore di non indennizzare i sinistri causati dal dolo o dalla colpa grave dell’assicurato; ammesso e non concesso che, nel caso, il dolo potesse essere ravvisato in una condotta dell’assicurato, quella di porgere le dimissioni, che era del tutto compatibile con la polizza.

Invece, il diritto di surroga dell’assicuratore verso i terzi consiste in una particolare tipologia di surrogazione, prevista dall’articolo 1916 c.c.

L’istituto consente all’assicuratore:

• di rifondere l’assicurato che sia stato danneggiato da un evento dannoso di cui sono responsabili dei terzi;

• di succedere a titolo particolare nella posizione dell’assicurato danneggiato, con sostituzione integrale nel suo rapporto con i terzi. 

Si aggiunge, peraltro, che la Cassazione, in una recente pronuncia, ha chiarito che gli scopi della surrogazione dell’assicuratore sono di tre tipi: 

• quello di evitare che l’assicurato cumuli l’indennizzo eventualmente ottenuto dalla compagnia di assicurazione dei terzi e il risarcimento dei terzi responsabili;

• quello di evitare che il terzo benefici indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;

• quella di consentire all’assicuratore di omogeneizzare le categorie di rischio e di rendere meno costosi i sinistri. 

Nel caso che ci riguarda, tuttavia, non esistono terzi responsabili, dal momento che la banca è una mera beneficiaria, e non il soggetto assicurato. 

Ad ogni buon conto, l’ ISVAP, all’articolo 14, comma 2, del regolamento n. 29/2009, per le polizze accessorie alla cessione del quinto contratte dal debitore a copertura del rischio impiego, esclude la possibilità di surroga per l’assicuratore. 

In conclusione, il consumatore che versi in questa situazione e si imbatta in una polizza che consente all’assicuratore di rivalersi nei suoi confronti può eccepire la vessatorietà di tale clausola e paralizzare le pretese avanzate dall’assicuratore.

Qui potete leggere la sentenza n. 5619/2018 della Corte d'Appello di Milano.

domenica 23 agosto 2020

Come determinare il danno da errata segnalazione al Crif

Il soggetto che assume come illegittima la segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi e, per l’effetto, si è visto rifiutare il credito deve allegare e provare con concretezza il proprio pregiudizio.

In prima approssimazione, è questa l’ennesima lezione che si ricava dalla sentenza in commento, la Cassazione n. 6167 del 5 marzo 2020, la quale ha dato il responso su una segnalazione  omonima: un errore identificativo del cliente, scambiato per un altro nominativo.

Questa lezione non è così facile da imparare, dal momento che dalla giurisprudenza di merito emergono poche condanne risarcitorie per danno patrimoniale. 

In questo campo, spesso nelle aule di giustizia ci si limita ad affermare che la segnalazione indebita ha inciso sugli affari (bancari e non) del cliente: ma il principale scoglio riguarda due elementi: 

(1)  l’indicazione di una inferenza causale, basata sul criterio del “più probabile che non”; 

(2) la quantificazione della perdita patrimoniale, fosse anche per fornire un appiglio su base equitativa.

A fronte di allegazioni poco o per nulla specifiche, i giudici ammettono a malapena le consulenze tecniche di natura esplorativa o i testimoni indicati dal cliente. E se il quadro fattuale è privo di ogni sostegno, nemmeno ci si può attendere sentenze di condanna.

Problemi di natura analoga si presentano sul versante del danno non patrimoniale.

Sotto questo profilo si cerca di eludere l’onere di specifica allegazione dei fatti, facendo leva su alcune pronunce che intravedono conseguenze automatiche sulla reputazione e sull'immagine del cliente.

Tuttavia, almeno dal 2008 la Cassazione – e la sentenza in commento non fa eccezione - continua a respingere questa tesi e a ribadire che i danni alla reputazione sono ‘danni conseguenza’, che come tali vanno allegati e provati. 

In altre parole, il risarcimento postula pur sempre elementi idonei a dimostrare, almeno su base presuntiva, il danno da risarcire.

Di là dalle formule utilizzate per descrivere i tipi di danno, ciò che davvero rileva in argomento è l’adeguata specificità e precisione dell’allegazione dei fatti rilevanti.

La lesione della reputazione personale, infatti, non deve essere trattata come se fosse un “fatto notorio”, tale da esimere il cliente dall’onere della prova; piuttosto, si deve (e si può, per pacifica giurisprudenza di legittimità) fare affidamento alle presunzioni semplici. Con questo strumento, si può partire da dati di natura statistica o logica – ovviamente diversi da mere generalizzazioni – dai quali si possono ricavare deduzioni e inferenze. Tanto più l’inferenza è serrata, quanto più è difficile che sia disattesa dal giudice. Per corroborare l’inferenza, poi, si può fare leva su prove testimoniali e documentali, purché coerenti e concordanti con i dati scelti.

Quanto ai criteri di stima del danno non patrimoniale, se non vi sono parametri risarcitori veri e propri (e nemmeno è richiesto all'attore di giungere a tale grado di dettaglio), parametri validi sono i seguenti:

(1) nei casi di segnalazione quantitativa, l’entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta;

(2) la durata della segnalazione illegittima;

(3) se il segnalato è un imprenditore, il volume d’affari e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta;

(4) se il segnalato è un consumatore, il volume delle linee di credito non concesse da altre finanziarie: nel caso affrontato dalla sentenza in commento, è stato negato un prestito finalizzato all'acquisto di un’automobile.

In conclusione, ad opinione di chi scrive è da privilegiarsi un approccio di tipo induttivo che, prima ancora di individuare le categorie di danno, deve soffermarsi sui fatti noti e su quelli ricavabili per via presuntiva, senza tuttavia indulgere verso generalizzazioni che possono persino spingere il giudice a non ammettere le prove.

Cassazione Civile - Sez. III^ Civ. sentenza n. 6167/2020.

mercoledì 20 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: quando e come può essere ceduto il quinto


La cessione quinto dello stipendio è un finanziamento personale non finalizzato, a tasso fisso con rimborso a rate costanti, che può essere ottenuto dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Differenza sostanziale rispetto al prestito personale sta nel fatto che il rimborso della rata concordata non è eseguito dal richiedente ma dal datore di lavoro nel caso di dipendenti, dall'istituto di previdenza nel caso dei pensionati. Questo pagamento avviene trattenendo l'importo concordato direttamente dallo stipendio o dalla pensione prima di questi siano versati ai legittimi titolari.

La cessione del quinto, giuridicamente parlando, si inquadra nell'articolo 1260 del codice civile come cessione di credito a terzi a titolo oneroso.
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