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venerdì 17 luglio 2020
Broker finanziari: le promesse di guadagno non sempre mantenute
Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"
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domenica 23 ottobre 2016
Investimento in options - la banca risponde per il danno subito dall'investitore in derivati finanziari
La banca che offre il servizio di intermediazione in strumenti finanziari derivati (options, future, swap etc.) è tenuta ad informare il cliente in modo più completo ed appropriato al fine di informare l'investitore sui rischi collegati a queste particolari forme di investimento.
La Cassazione ha ribadito, con la sentenza che potete leggere di seguito, il principio per il quale l'intermediario finanziario è chiamato a rispondere del danno subito dal cliente a seguito di questo investimento, laddove non dimostri di aver adeguatamente informato il risparmiatore, adempiendo in modo completo ai suoi obblighi di informazione.
Nel caso di specie, la banca era stata convenuta in giudizio da alcuni risparmiatori danneggiati dall'investimento in prodotti finanziari derivati a causa delle scarse informazioni ricevute dal funzionario della filiale chiamato a negoziare i titoli per conto degli investitori.
La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha evidenziato che esiste un generale dovere di informazione che, nel caso di operazioni di investimento in derivati finanziari, è ancora più preciso ed impone all'intermediario di fornire al cliente dati e valutazioni idonei per una corretta decisione da assumere al momento dell'acquisto, e aggiornarlo/avvertirlo nel caso di perdite subite successivamente all'acquisto.
L'omesso adempimento di tali obblighi informativi legittima l'investitore ad ottenere dalla banca il risarcimento del danno sofferto a causa della cattiva consulenza.
Qui la sentenza.
lunedì 21 settembre 2015
Salvataggio banche - pro e contro del "bail in"
Con la recente approvazione del decreto di attuazione della Direttiva UE n. 2014/59, anche in Italia viene introdotto il nuovo sistema di salvataggio di una banca da un dissesto finanziario: il bail in (“salvataggio interno”).
Le nuove norme creano un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie del tutto diverso rispetto a quello attuale, prevedendo una partecipazione diretta ed immediata degli azionisti, obbligazionisti e financo i titolari dei conti correnti, e solo indiretta e successiva da parte dello stato.
Il nuovo quadro normativo è destinato ad entrare in vigore a partire dal gennaio 2016, data dalla quale il prelievo forzoso bancario verrà legalizzato con il fine di tutelare contribuenti e mercati.
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mercoledì 4 dicembre 2013
Bene l’Antitrust europeo che multa diverse banche per la manipolazione di Euribor e Libor
Dura sanzione comminata dall’Antitrust della Commissione europea nei confronti di otto grandi gruppi bancari, tra i quali Barclays, Societe' Generale', Rbs, Jp Morgan e Citigroup, multati per 1,712 miliardi di euro, in quanto facenti parte di un cartello illegale nel mercato dei derivati finanziari.La Commissione, o meglio l’Autorità di controllo dei mercati europea, hanno accertato, all’esito di una inchiesta avviata mesi addietro, che vi sarebbe stata una manipolazione di Libor, Euribor e sul tasso in yen. Le suddette banche avrebbero alterato gli indici, traendo illegittimi vantaggi in danno dei consumatori, come si legge nel comunicato stampa (vedi).
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domenica 14 aprile 2013
Derivati venduti al Comune di Milano - banche condannate per truffa
Questa domenica vi proponiamo la sentenza n. 13976 del 4 febbraio 2013 con la quale i Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità penale di alcuni dirigenti di quattro banche internazionali, condannandoli per il reato di truffa a danno del Comune di Milano nella vendita di prodotti finanziari derivati.
Con la medesima sentenza, il giudice ha riconosciuto la responsabilità penale delle banche ex D. Lgs. 231/01, individuando una carenza di trasparenza nella vendita di questi prodotti finanziari altamente speculativi, così motivando: “Gli
istituti bancari (…) non hanno rispettato le norme ed i principi
previsti a protezione dei clienti che non siano classificabili come
(…) controparti di mercato con uguale esperienza commerciale e
finanziaria”.
La condotta truffaldina delle banche, le quali non avrebbero rispettato le norme ed i principi di trasparenza e diligenza previsti nella negoziazione di prodotti finanziari, avrebbe causato il danno subito dal Comune di Milano (vedi).
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domenica 7 aprile 2013
Swap nullo se il contratto di mutuo è stato estinto
Nel caso in cui la banca abbia fatto sottoscrivere al cliente uno SWAP per la copertura dei rischi del mutuo, l'estinzione del finanziamento comporta la nullità del derivato finanziario per "carenza sopravvenuta di causa".
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Brindisi, con Ordinanza dello scorso 29 gennaio 2013 e che vi proponiamo questa domenica.
E' la classica storia di una società che contrae alcuni mutui con Monte dei Paschi di Siena per finanziare la propria attività.
Il dipendente di MPS propone, al fine di salvaguardare la società dal rischio fluttuazione del tasso sui finanziamenti, di sottoscrivere un contratto di SWAP il cui fine era quello di tutelare il cliente.
Successivamente la società estingue i contratti di mutuo e chiede, contestualmente, la chiusura del contratto di SWAP non essendo lo stesso più giustificato.
La banca subordina la chiusura dello SWAP al pagamento in proprio favore di 250.000,00 euro da parte del cliente.
L'importo determinato dalla banca consisteva nel valore attuale dello SWAP(cd mark to market) e che era di segno evidentemente negativo per la società.
Quest'ultima ricorre al tribunale chiedendo di dichiararsi la nullità del contratto di SWAP.
Il Tribunale di Brindisi osserva che il contratto derivato trova suo fondamento nel contratto di mutuo, in quanto la causa contrattuale del primo è quella di tutelare il cliente dalla fluttuazione del tasso di interesse prevista per il secondo. Tra i due rapporti negoziali si crea, quindi, un collegamento negoziale con la conseguenza che le vicende del contratto principale (il mutuo) producono i propri effetti anche per il contratto accessorio (SWAP).
Il giudice pugliese osserva che la causa giuridica di questo secondo contratto, la copertura del rischio di tasso, permane fino a quando il contratto di mutuo rimane in essere, sicché alla chiusura di quest'ultimo lo SWAP deve essere considerato nullo per sopravvenuta mancanza di causa in concreto.
Il giudice riconosce le ragioni della società e dichiara nullo il contratto di SWAP sottoscritto con MPS, come potete leggere nella sentenza che vi proponiamo di seguito.
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mercoledì 19 dicembre 2012
Derivati - truffa: JP Morgan, Deutsche Bank, Ubs e Depfa Bank condannate per la vendita di strumenti finanziari esotici al Comune di Milano
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| Riconosciuta la truffa nei confronti del Comune di Milano |
Quattro tra i gruppi bancari più importanti sono stati riconosciuti colpevoli del reato di truffa a danno del Comune di Milano da parte del Tribunale di Milano, in persona del giudice Dr. Oscar Magi.
La vicenda risale al 2005, allorché Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank negoziarono con il Comune di Milano la vendita di derivati finanziari (swap) per un ingente importo. Il Comune accettò la proposta avanzata dalle banche, nella convinzione di poter "controllare" il proprio debito attraverso strumenti finanziari molto complessi.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la condotta truffaldina tenuta dalle suddette banche nella vendita dei prodotti finanziari derivati.
Il Giudice Magi ha condannato i dirigenti delle banche per truffa, ha riconosciuto la violazione di varie norme della legge n. 231/2001 da parte di Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank. Ogni istituto di credito è stato condannato a pagare un milione di euro.
Il Tribunale ha altresì disposto la confisca di circa 88 milioni di euro nei confronti delle medesime banche condannate.
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sabato 12 maggio 2012
JP Morgan dichiara perdite per 2 miliardi di dollari e viene segnalata dalle agenzie di rating
Anche la più grande banca d'affari americana, JP Morgan, segna il passo e dichiara un incredibile perdita da 2 miliardi di dollari creatasi "solo" negli ultimi 2 mesi. L'origine della perdita dichiarata da JP è sempre la solita, ossia il possesso di troppi titoli tossici, in primis derivati finanziari.
I dirigenti di JP Morgan & Chase hanno addossato questo risultato alla volatilità dei mercati, ma in realtà ancora una volta le banche americane (ma anche quelle europee) entrano in crisi a causa di questi strumenti finanziari farlocchi che solo problemi hanno creato sia a chi li ha acquistati che a coloro che li hanno emessi.
Immediata conseguenza collegata alla dichiarazione di JP Morgan è l'intervento delle agenzie di rating che hanno immediatamente tagliato il merito di credito della banca americana (Fitch) o comunque hanno preannunciato un peggioramento delle prospettive future (Standard & Poor's).
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