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domenica 8 ottobre 2023

Consulente finanziario combina guai con l'aiuto del cliente? ridotto il risarcimento del danno

Sono sempre frequenti le vicende che riguardano investitori rimaste vittime dalla condotta scorretta dei consulenti finanziari e/o promotori, i quali causano danni al patrimonio del cliente o, ancor peggio, si appropriano del denaro di quest'ultimo.

In questo blog abbiamo descritto molte di queste vicende, anche quelle che hanno riguardato i finti promotori finanziari (vedi qui), ma anche i casi più semplici di professionista scorretto ed infedele, oppure che opera al di fuori del mandato ricevuto.

In generale, la banca per la quale il consulente presta la propria opera è chiamata a rispondere per i danni cagionati dal proprio dipendente (un esempio), in forza dell'art. 31 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Può accadere, però, che l'inerzia del cliente o, ancor peggio, l'acquiescenza dello stesso alla condotta scorretta del consulente possa essere valutato come elemento che attenua o esclude la responsabilità del promotore infedele.

Stiamo trattando quella che nel nostro codice civile viene definito con il concorso di colpa del creditore disciplinato all'art. 1227 "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito  secondo  la  gravità  della  colpa  e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore  avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.".

E' il caso affrontato dall'arbitro per le controversie in materia finanziaria, con la decisione n. 6159/2022 che trovate di seguito.

Nel caso di specie, il consulente finanziario aveva tenuto una condotta spregiudicata con le somme messe a disposizione dello stesso dal cliente, con investimenti che si sono rivelati poco soddisfacenti con riduzione del patrimonio dell'investitore.

La vicenda è finita davanti all'arbitro, il quale è stato chiamato ad affrontare diverse eccezioni che non vengono in questa sede trattate, operando infine una valutazione complessiva della condotta tenuta dalle parti, ossia sia il promotore della banca che il cliente.

Se da un lato, l'ACF ha appurato la condotta inadempiente tenuta dal consulente, il quale aveva omesso di informare l'investitore in merito alla tipologia, natura e rischi dei vari investimenti, nonchè non effettuare alcuna valutazione di adeguatezza, dall'altra è stato accertato che il cliente ha partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

L'aver avvallato gli investimenti spregiudicati, oppure non l'aver evidenziato che certe operazioni erano contrarie al proprio profilo di rischio può essere manifestazione di consenso alla condotta scorretta del professionista e può giustificare una riduzione del danno subito così come chiarito dall'ACF: "appare meritevole di accoglimento l’eccezione, formulata dal resistente, riguardo ad un concorso di colpa della ricorrente nella produzione del danno. Sotto questo profilo appare particolarmente rilevante la circostanza che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere creato condizioni favorevoli alla possibilità che il consulente sviluppasse un’attività più rischiosa e non in linea con una sua propensione maggiormente conservativa, accettando di sottoscrivere un questionario che pure sapeva non riflettere adeguatamente il proprio profilo di investitrice. Né si può sottacere che altro profilo di poca diligenza della ricorrente è consistito nell’aver tollerato che questa attività si protraesse per più anni, senza preoccuparsi di monitorare i propri investimenti e di confrontarsi periodicamente con il consulente.".

Arbitro per le Controversie Finanziarie - decisione n. 6159/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

lunedì 6 giugno 2022

"Le paure dei risparmiatori fra pandemia e guerra" - 8 giugno 2022 webinar

Mercoledì 8 giugno 2022, ore 18.00 - 20.00

webinar organizzato dal Prof. Beppe Scienza

Come valutare i rischi e le possibili soluzioni

Prima la pandemia, poi l’inflazione, quindi la guerra. Inevitabili i dubbi di chi ha risparmi; o vuole metterne da parte. Alcuni timori sono fondati, altri no, con banche e promotori sempre in agguato.

Passeremo in rassegna le principali alternative: oro, titoli di Stato, buoni postali, azioni, risparmio gestito, fondi pensione, conti in Svizzera, banconote in euro o dollari, Bitcoin, immobili.

Poche parole su alcune, valutazioni più complesse su altre.

Saluti di:

Susanna Terracini

Direttrice del Dipartimento di Matematica

Introduce:

Antonio Tanza, presidente dell’associazione Adusbef

Interventi di:

Beppe Scienza

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

Elisabetta Ottoz

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”

Marco Vinciguerra

Consulente finanziario Tokos scf

Marco Gallea

Politecnico di Torino, interverrà sugli investimenti in immobili.

Direzione Scientifica:

Beppe Scienza, Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali

Università di Torino, Dipartimento di Matematica, in collaborazione con Adusbef

Per l'iscrizione, clicca qui.

domenica 15 novembre 2015

"For You" - investimento invece che piano pensionistico: nullo il contratto di Monte dei Paschi

La vendita di presunti piani pensionistici denominati "For You", avvenuta nei primi anni 2000, da parte di istituti di credito appartenenti al Gruppo Banca Monte dei Paschi è salita alle cronache degli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi con i quali i giudici hanno dichiarato la nullità di queste operazioni.

Ed anche la recente sentenza n. 15559/2015 della Cassazione ha ad oggetto questo particolare tipo di investimento finanziario, presentato dalla banca come "piano pensionistico integrativo dai profilo di rischio molto basso".

E la Cassazione, chiamata ancora una volta ad analizzare questo particolare tipo di contratto, ha ritenuto non valido questo rapporto finanziario, che non può essere qualificato come un piano previdenziale, ma come un vero investimento con trasferimento dell'alea di rischio verso il cliente/risparmiatore.

E la Corte di Cassazione osserva che in questa tipologia di investimento, si ravvisa un esclusivo trasferimento del rischio verso il consumatore, senza che tale circostanza sia resa nota dalla banca, la quale addirittura si prende quale garanzia i titoli del cliente, e dalle ulteriori garanzie inserite nel contratto.

E la banca avrebbe dovuto chiarire al cliente la natura e la tipologia di questa operazione, solo all'apparenza con finalità previdenziale, mentre in realtà altro non è che un investimento finanziario.

Per tale ragione, la Cassazione arriva a decidere che il ricorso di Monte dei Paschi debba essere rigettato perchè questo tipo di contratto "non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i princpi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni del cliente da parte degli operatori professionali, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi".


Qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione.   

lunedì 2 novembre 2015

sabato 10 ottobre 2015

Quei fondi italiani gestiti all'estero: se li avete, il consiglio è liberarsene

Fonte:
Il Fatto Quotidiano
27 luglio 2015
Un monito che ricorda le grida manzoniane. Gli intenti della comunicazione Consob n. 55927 del 10-7-2015 sono lodevoli, ma si può scommettere che non cambierà nulla.

Tutto parte da una grave anomalia: il 70% dei fondi comuni sbolognati in Italia a italiani da società italiane sono prodotti la cui gestione e soprattutto regolamentazione è oltre confine. Senza nessuno sciovinismo, vien da chiedersi perché tanti fondi siano domiciliati all'estero e per questo detti estero-vestiti o round-trip. Infatti le loro società di gestione, lussemburghesi o irlandesi, sono spesso possedute o controllate da società italiane.

lunedì 21 settembre 2015

Salvataggio banche - pro e contro del "bail in"

Con la recente approvazione del decreto di attuazione della Direttiva UE n. 2014/59, anche in Italia viene introdotto il nuovo sistema di salvataggio di una banca da un dissesto finanziario: il bail in (“salvataggio interno”).

Le nuove norme creano un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie del tutto diverso rispetto a quello attuale, prevedendo una partecipazione diretta ed immediata degli azionisti, obbligazionisti e financo i titolari dei conti correnti, e solo indiretta e successiva da parte dello stato.

Il nuovo quadro normativo è destinato ad entrare in vigore a partire dal gennaio 2016, data dalla quale il prelievo forzoso bancario verrà legalizzato con il fine di tutelare contribuenti e mercati.

sabato 18 aprile 2015

Covip. Come abbellire i numeri sui fondi pensione

Fonte:
Il fatto quotidiano
25 marzo 2015
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) non demorde e, continuando a travalicare i suoi compiti, approfitta di ogni occasione per fare pubblicità alla previdenza integrativa. 

Così è andata in Parlamento a un'audizione bicamerale per presentare, alla sua maniera, i dati del 2014. Appena resi noti pochi giorni fa, sono stati accolti dal solito coro di apprezzamenti tanto entusiastici quanto infondati. Il commento più frequente è stato: "I fondi pensione battono il TFR 7 a 1". Un'affermazione duplicemente ingannevole. Primo, è numericamente falsa. La relazione della Covip riporta un rendimento del 7,3% per i fondi negoziali, che significa 5,5 volte (e non 7 volte) tanto rispetto all'1,335% del TFR l'anno scorso. Secondo, nel 2014 i titoli di Stato italiani, esclusi Bot o analogamente brevi, hanno stracciato la previdenza integrativa, con un 13% netto. E ancor di più i Btp a sette-dieci anni: 16,7% netto.

venerdì 7 novembre 2014

Risparmio. La sorpresa dei fondi pensione

Fonte
Fatto Quotidiano
29 ottobre 2014
Non tutto il male viene per nuocere. L'aumento della tasse sulla previdenza integrativa, previsto dalla legge di stabilità, può essere l'occasione buona per interrompere i versamenti o evitare di sana pianta fondi pensione, piani individuali previdenziali (pip) ecc. Necessariamente ci basiamo sul testo presentato dal governo, salvo rifare i conti, se il Parlamento apporterà rilevanti modifiche.

Il discorso è duplice, ma conduce alla stessa conclusione. Primo, vediamo cosa dicono i numeri, ragionando sulle nuove aliquote: l'imposta su interessi, rivalutazioni ecc. passa per il TFR dall'11 al 17% e per la previdenza complementare al 20%, dopo che era già stata elevata all'11,5% da luglio. C'è anche una piccola cattiveria del governo, perché l'aumento per il TFR scatta dal 2015, mentre nel secondo caso opera da inizio 2014. Infatti, non per merito dei gestori, ma per le buone sorti del mercato obbligazionario, quest'anno i fondi pensione dovrebbero rendere bene. Al che il governo si è detto: "Piatto ricco, mi ci ficco".
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