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domenica 12 aprile 2026

Raccomandate “vuote” e prescrizione: la Cassazione mette dei paletti

Le notifiche a mezzo posta tornano al centro dell’attenzione con una pronuncia destinata ad avere effetti molto concreti nella difesa dei consumatori.

Con l’ordinanza n. 398/2026, la Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la “presunzione di conoscenza” dell'atto notificato non può essere utilizzata dagli Enti senza prima dimostrare quale atto sia stato effettivamente inviato.

Il riferimento normativo è l’articolo 1335 codice civile, secondo cui una comunicazione si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. Ma la Corte precisa: questo principio non esonera dall’onere di identificare il contenuto del plico.


1.- Il caso: quando la ricevuta non basta

Nel caso esaminato, l’INPS sosteneva di aver interrotto la prescrizione tramite una raccomandata. 

Al fine di provare quanto affermato, l'Ente aveva prodotto solo la ricevuta di ritorno dalla quale non era possibile evincere l’oggetto e il contenuto della comunicazione.

In altri termini, risultava difettare qualsiasi collegamento certo tra la spedizione e una specifica richiesta di pagamento.

Già i giudici tributari di merito avevano censurato la difesa dell'INPS, evidenziando che dall’avviso di ricevimento non era “ricavabile l’oggetto e il contenuto della raccomandata” e quindi non vi era certezza in merito alla corrispondenza tra il documento proposto nel procedimento e quello oggetto di notifica.


2.- La Cassazione conferma: una semplice affermazione non è sufficiente

La Corte enuncia un principio destinato a incidere nella prassi

La consegna del plico fa presumere la conoscenza dell’atto solo se l’Ente produce elementi idonei a identificarlo e a collegarlo alla raccomandata, almeno in copia.

Se manca tale elemento probante:

a.- la presunzione non opera;

b.- l’onere della prova non si trasferisce al contribuente.

Quindi, cosa ci dice la Cassazione? va bene il principio di presunzione di conoscenza del documento notificato, ma solo se rispetta determinati presupposti, e quindi con appositi limiti che devono essere rispettati anche dall' ente pubblico.

E' evidente che l'impatto di tale decisione non è secondario, in quanto per anni si è affermato il seguente principio:

⇒ la consegna della raccomandata implica conoscenza del contenuto

⇒ spetta al destinatario dimostrare che il plico fosse vuoto o diverso

La Cassazione chiarisce che questo schema vale solo a determinate condizioni:

  • l’Ente deve identificare chiaramente l’atto;
  • deve dimostrare il collegamento con la spedizione;
  • deve produrre almeno una copia del documento.

Solo allora scatta la cosiddetta “vicinanza della prova”.


3.- Effetti pratici: cosa cambia davvero per i consumatori

Questo provvedimento consolida un principio sacrosanto: stop alle notifiche “al buio”

Non basta più una ricevuta postale generica, ma serve una prova concreta del contenuto della busta e la corrispondenza con quanto contestato e quanto riportato nel procedimento tributario.

Altro effetto positivo che discende da questa pronuncia è una tutela più effettiva della prescrizione in favore del contribuente, in quanto se viene contestata la decorrenza del termine prescrizionale, spetta all’ente offrire prova dell'atto interruttivo:

  • la prescrizione continua a decorrere;
  • il debito può risultare estinto.

E quindi ora il contribuente non sosterrà più solo, come strategia difensiva, “non ho ricevuto nulla”, ma anche “dimostrate cosa avete inviato”.

Corte di Cassazione Sez. V^ Civ. Ordinanza n. 398/2026

sabato 3 febbraio 2024

Inps: la truffa passa attraverso finti messaggi

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2024
 Attraverso l’invio di messaggi che fingono di provenire dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la nuova campagna di smishing mira a impossessarsi dei dati sensibili degli utenti che cadono nella truffa. 

La falsa comunicazione informa il destinatario del messaggio che “per continuare a recepire i suoi benefici presso INPS” è necessario aggiornare i propri dati sul portale raggiungibile tramite un link allegato. Seguendo le istruzioni indicate, la vittima si troverà su un falso sito che utilizza colori e loghi dell’Istituto e viene indotto a fornire all’impostore informazioni anagrafiche, copia del documento d’identità, della tessera sanitaria e selfie con il documento.

Il consiglio

Gli SMS inviati da INPS non contengono mai link. 

Accedere ai servizi online dell’Istituto esclusivamente dal portale ufficiale https://www.inps.it/

sabato 24 ottobre 2020

INPS & fake: è truffa!

Attenzione all'ennesimo tentativo di truffa digitale che ladri digitali stanno cercando di portare avanti attraverso il logo di INPS.

Alcuni lettori del blog ci hanno segnalato, e girato, la mail truffa che presenta degli allegati da non aprire.

Si tratta di una evidente truffa, in quanto INPS non contattata le persone a mezzo di semplice mail.

Qui di seguito, potete trovare il testo della mail truffa.

venerdì 8 luglio 2016

Legge 104/1992: l’accertamento sanitario

La procedura che viene avviata per riconoscere lo status di invalido civile, secondo quanto disciplinato dalla Legge 104/92, si compone di una fase sanitaria – diretta ad accertare il grado di invalidità- e una fase amministrativa – volta alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini (previa verifica dei requisiti amministrativi così come stabili dalla normativa vigente).
Per le prestazioni economiche di competenza dell’Inps, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%..

(1) QUALI SOGGETTI?

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Il grado d’invalidità è determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i  lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);

venerdì 10 giugno 2016

Legge 104/92: tutela dei diritti della persona inabile e portatrice di handicap

La Legge 104, entrata in vigore nel 1992, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata con lo scopo di:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

-prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

-perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Soggetti aventi diritto
É persona handicappata colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative.

Nelle situazioni più gravi, qualora tale la minorazione riduca l’autonomia personale, si provvederà ad attivare un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale La legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

Come ottenere le agevolazioni della Legge 104?
                                                  
Innanzitutto deve essere riconosciuto lo stato di disabilità.

Ecco i passi da seguire:

1) istanza di accertamento dei requisiti sanitari:
a seguito dell’ottenimento del certificato dal proprio medico curante, per chiederne il riconoscimento è necessario consegnare, tramite il sito dell’INPS, il Contact Center, o tramite associazione abilitate, l’istanza di accertamento dei requisiti sanitari. La procedura da seguire è la medesima sia nel caso di riconoscimento della condizione di handicap sia per quella di invalidità.

2) accertamenti sanitari
Affinché l’istanza di riconoscimento dello stato di handicap venga accolta, il richiedente ha l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari da parte di una specifica commissione ASL, che a sua volta deve essere coadiuvata dalla presenza di un medico dell’INPS.

Qualora il soggetto disabile non riesca a muoversi, con apposita richiesta da parte del proprio medico curante, la Commissione medica può recarsi direttamente al rispettivo domicilio per svolgere gli accertamenti sanitari richiesti.

3) esito positivo dell’accertamento sanitario - effetti
Nel caso di esito positivo dell’accertamento sanitario, la commissione invia al richiedente un verbale ove riconosce lo stato di invalidità. Il verbale viene utilizzato dall’interessato per ottenere i benefici di legge.

Come proporre opposizione al verbale della commissione medica?
Può accadere che la commissione medica esprima un parere negativo, non riconoscendo alcuna invalidità o handicap al richiedente, oppure una percentuale inferiore a quella pretesa dall’interessato.

Che fare?

E' possibile opporsi alla decisione dell’INPS con la proposizione di ricorso avanti al competente Giudice del Lavoro.

Dal primo gennaio 2012 l’articolo 445 bis c.p.c.  ha innovato l’iter procedurale rendendolo più snello e veloce con l'introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Tale ricorso si applica per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).

Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a contattare

Consumatore Informato
tel. 0110438066
mail: info@consumatoreinformato.it

venerdì 12 settembre 2014

Arriva il “punto cliente Inps” in Trentino

    Fonte
    Provincia di Trento
    In Trentino parte ufficialmente “Punto cliente Inps”, iniziativa che vede in partnership l’istituto previdenziale italiano e le amministrazione comunali. L’obiettivo dell’iniziativa è di migliorare e potenziare la fruibilità dei servizi telematici al cittadino attraverso l’attivazione nei Comuni che aderiranno alla convenzione, di postazioni virtuali, chiamato appunto “Punto Cliente Inps” .

    “La diffusione dei servizi Inps sul territorio – ribadisce l’assessore provinciale alla coesione territoriale, Carlo Daldoss – rappresenta un’opportunità per amministrazioni e sindaci attenti ai bisogni dei propri cittadini. La Provincia autonoma di Trento è interessata alla qualità della vita dei cittadini trentini, anche grazie alla possibilità di sfruttare le potenzialità di una infrastruttura informatica oramai estesa all'intero Trentino attraverso la dorsale in fibra ottica”.

    “Lo sviluppo sul territorio dei servizi Inps – come spiega il direttore regionale Marco Zanotelli - garantirà il massimo grado di prossimità al cittadino, attraverso la realizzazione di postazioni informative esterne. L’iniziativa valorizzerà, al contempo, la rete della pubblica amministrazione nel suo complesso e il canale telematico per l'accesso all'Istituto. Il progetto fa parte di un disegno più ampio della Provincia autonoma di Trento per la diffusione sul territorio di un sistema complessivo di servizi pensati sulle esigenze delle persone”.

    I Comuni, che sceglieranno di avviare questa sinergia, avranno l'occasione di ampliare i servizi offerti a vantaggio dei cittadini, pensionati Inps ma anche lavoratori interessati a conoscere il proprio stato contributivo. Presso gli sportelli delle strutture periferiche, gli utenti potranno ottenere, ad esempio, copia del proprio estratto contributivo o del modello Cud o, ancora più semplicemente, modulistica da compilare per la richiesta di servizi, da consegnare successivamente alla sede territoriale dell’Inps.

    Nel dettaglio i principali servizi offerti da “Punto cliente Inps”:

venerdì 6 dicembre 2013

Agcm avvia istruttoria per verificare intesa tra società che operano nel settore della sanità privata in Abruzzo

Fonte: AGCM
Comunicato stampa
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 novembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se quattro società operanti nella sanità privata in Abruzzo abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza.

martedì 5 marzo 2013

Il CUD può essere ricevuto dal pensionato al proprio domicilio - chiamate il numero verde 800.43.43.20

La Legge di stabilità 2013 ha cancellato la possibilità per i pensionati di poter ricevere il CUD mediante lettera inviata dall'INPS, così come accadeva in precedenza.

Da quest'anno, quindi, le modalità con le quali il richiedente può ottenere il modulo dall'INPS sono due:
a) prelevare copia del modulo via internet;
b) recarsi al più vicino sportello della posta e, versando 3,30 euro, ottenere una copia;

Appare evidente che tale scelta non poteva che provocare dei disagi in molti utenti i quali non hanno dimistichezza con le nuove tecnologie e quindi si trovano costretti a pagare piiù di tre euro per poter ottenere il modulo INPS.

In verità, è ancora possibile ottenere l'invio a casa del CUD ed è abbastanza semplice: per la richiesta dell'invio del CUD al proprio domicilio, l'INPS ha attivato uno specifico numero verde 800.43.43.20 esclusivamente destinato a tale fine.

sabato 5 novembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: nuovo rapporto utente – INPS. Arriva il certificato medico on line

L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ai nuovi servizi on line con i quali l'INPS sta cercando di modificare il proprio rapporto con gli utenti.
L'operazione avviata da INPS, iniziata nel gennaio 2011, si sta sviluppando gradualmente e dovrebbe consentire, entro la fine dell'estate 2012, agli utenti di dialogare con l'ente anche attraverso la modalità telematica.
La novità è stata introdotta non per sostituire i normali canali di comunicazione, ma per consentire un nuovo strumento di dialogo con gli utenti e permettere ad INPS di fornire, in modo più rapido ed efficiente, le risposte pretese dal cittadino.
Dopo un avvio problematico, il sistema on line ha preso piede e sta consentendo ai pazienti di ottenere servizi più rapidi, quale ad esempio quello di certificazione medica per i lavoratori in malattia.
Tra i servizi erogati dall'INPS che sono oggetto della rivoluzione digitale rientra, tra l'altro, anche il certificato di malattia per il quale, dallo scorso mese di settembre, è previsto l'obbligo di invio via web all'istituto nazionale di previdenza sociale da parte del medico.

Quest'ultimo deve, tra l'altro, avvalersi di apposito sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) con il quale inoltrare il certificato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
 
1. Quali sono i servizi erogati dall'INPS già proposti solo via internet?
E’ intenzione dell’INPS quella di offrire, a partire dal secondo semestre del 2012, tutti i propri servizi on line.
Alcune prestazioni vengono già erogate via web, ovvero i seguenti servizi:
  • Conto individuale riscatto laurea
  • Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, ricostituzioni: documentali, contributiva, reddituali)
  • Pensioni di anzianità e vecchiaia
  • Pensioni. e assegni sociali
  • Pensioni/Assegni di Invalidità ed Inabilità
  • Pensioni ai superstiti - reversibilità
  • Agevolazioni contributive ex articolo 8 della legge n. 407 del 1990 e ex articolo 8 comma2 e art.25 comma 9 della legge n. 223 del 1991
Le domande per accedere a tali servizi, alcuni dei quali già di notevole importanza, possono essere svolte solo con modalità digitale.

2. Quali servizi erogati dall’INPS verranno in seguito proposti via internet?
Tra i vari servizi che, con il prossimo anno, entreranno tra quelli forniti via internet vi sono:

a) a partire dal 1° gennaio 2012
  • Dilazione amministrativa
  • Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte delle aziende agricole
  • Sospensione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
  • Cessione dei crediti da parte degli Enti morali
  • Riduzione delle sanzioni civili
  • Rimborso dei contributi
  • Compensazione contributiva e auto conguaglio
  • Dichiarazione di riduzione nell'edilizia
  • Variazione inizio attività degli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti
  • Sgravio della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
  • Rimborso o accredito trimestrale da parte dei datori di lavoro domestico
  • Riduzione contributiva ex articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • Pensioni ai superstiti indirette
  • Pensioni di Invalidità specifica autoferrotranvieri
  • Pensioni di Inidoneità al servizio Ferroviario in genere
  • Pensioni di invalidità / inabilità in Convenzioni Internazionali - Assegni di invalidità
  • Pensioni di invalidità / inabilita in Convenzioni Internazionali - Pensioni di inabilità
  • Pensioni dirette in Convenzioni internazionali - Pensioni di vecchiaia e anzianità
  • Pensioni ai superstiti in Convenzioni Internazionali - Pensioni Indirette
  • Pensioni ai superstiti in Convenzioni internazionali - Pensioni di reversibilità
  • Contratti di solidarietà ed integrazione salariale (ordinaria e straordinaria)
  • Indennità di disoccupazione agricola ed assegno al nucleo familiare
  • Trattamenti di famiglia (assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici ed assegni familiari ai piccoli ,coltivatori diretti)
  • Indennità di disoccupazione frontalieri Italiani in Svizzera e lavoratori rimpatriati UE ed extra UE
  • Congedo straordinario per assistenza disabili (art.42, e. 5 Dlg 151/2001)
b) a partire dal 1° aprile 2012
  • Ammortizzatori in deroga (CIG e Mobilita)
  • Trattamento economico previdenziale per donatori di sangue / midollo e soccorso alpino
  • Rimpatrio e trattamento di richiamo alle armi
  • Trattamenti speciali di disoccupazione edile
  • Tutela maternità gestione separata (Congedo di maternità obbligatorio lavoratori iscritti alla gestione separata e congedo parentale collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata)
  • Assegno per congedo matrimoniale
  • Permessi per assistenza disabili (legge n. 10411992, art. 33)
  • Prestazioni antitubercolari e ANF
  • Indennità di disoccupazione ordinaria requisiti ridotti e assegno ai nucleo familiare
  • Indennità lavoratori sospesi
  • Fondi di garanzia Interventi per liquidazione TFR e crediti diversi, per posizione previdenziale complementare, per TFR esattoriali
  • Malattia (pagamento diretto). Tutela della degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata e Tutela della malattia a favore del CO. CO. PRO. e categorie assimilati;
Ne consegue che tutte le domande per l’erogazione di tali servizi devono essere proposte dal cittadino esclusivamente attraverso la rete digitale.

3. Il certificato medico on line
La novità più rilevante introdotta è quella del certificato medico on line, uno dei servizi più importanti che dallo scorso 13 settembre 2011 non può più essere erogato con modalità cartacea, ma deve esclusivamente essere inviato tramite internet.
In altre parole, dopo il 13 settembre 2011 tutti i datori di lavoro non possono più chiedere copia cartacea delle attestazioni di malattia ai dipendenti, ma devono consultare solo i sistemi informatici.
Il dipendente che entra in malattia non deve più farsi consegnare il certificato medico cartaceo, ma un semplice codice identificativo.
Il medico, attraverso il sistema di posta certificata, inoltra il certificato all’INPS che provvede a catalogare il certificato.
Le parti (lavoratore – INPS – datore di lavoro) dialogano quindi solo attraverso web: il lavoratore ha l’obbligo di comunicare alla società il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico via telematica, dopodiché datore di lavoro e INPS interagiscono indipendentemente.
La novità è di rilievo sotto il profilo della celerità del trasferimento dei dati, ma in particolar modo sotto il profilo della sicurezza del certificato medico e dell’attività di controllo.

Qui puoi ascoltare la trasmissione del giorno 4 novembre 2011.


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