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sabato 19 settembre 2026

Skipass Dolomiti: arrivano i rimborsi. Ma chi arriva tardi rischia di restare a mani vuote

Arriva l'accordo tra Skipass e l'Antitrust che dovrebbe tutelare gli sciatori: dal 15 ottobre sarà possibile chiedere un rimborso fino al 20% oppure un voucher del 30% per coloro che hanno pagato degli abbonamenti con Skipass.

Ma attenzione: i fondi non sono illimitati e saranno assegnati in ordine cronologico a partire dal 15 ottobre quando verrà aperto il portale on line.

Per migliaia di appassionati di sci potrebbe arrivare una piacevole sorpresa, in quanto se nelle ultime tre stagioni invernali avete acquistato uno skipass di valle Dolomiti Superski, potreste avere diritto a recuperare una parte significativa della spesa sostenuta, 

Non si tratta di una promozione commerciale né di un'iniziativa di marketing, ma della conseguenza di un importante procedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha riguardato il sistema di vendita degli skipass del circuito Dolomiti Superski, come potete leggere in calce a questo nostro intervento.

L'Autorità aveva infatti avviato un'istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti Superski e dei dodici Consorzi di Valle ipotizzando possibili restrizioni della concorrenza nella determinazione dei prezzi degli skipass vallivi e nella loro distribuzione commerciale.

L'indagine si è conclusa senza una sanzione, ma con l'accettazione di un articolato pacchetto di impegni che modifica profondamente il funzionamento del sistema e introduce benefici economici diretti per i consumatori.

Ed è proprio questa la parte che interessa maggiormente chi ha sciato sulle Dolomiti negli ultimi anni.


- Perché è intervenuta l'Antitrust?

La vicenda prende le mosse da un quesito posto all'Autorità garante, ossia se tra le varie società dei dodici comprensori sciistici esisteva una libera concorrenza nella proposta commerciale verso i consumatori.

Ed è evidente che all'esito del procedimento avviato, a fronte delle contestazioni formulate dall'AGCM, la risposta è stata negativa.

Il provvedimento di avvio dell'istruttoria ha evidenziato due possibili criticità:

a) il coordinamento centralizzato dei prezzi degli skipass vallivi;

b) le limitazioni alla libertà dei singoli Consorzi di distribuire i propri skipass attraverso canali di vendita autonomi.

In altre parole, l'Autorità riteneva che i dodici Consorzi potessero non competere realmente tra loro sul prezzo degli skipass e sulle modalità di vendita, così violando le norme in materia di concorrenza, con evidente danno ai consumatori.

Per superare tali criticità il Federconsorzio ha assunto una serie di impegni molto rilevanti.


- Gli impegni - cosa cambia

Dolomiti Superski e tutti gli operatori coinvolti hanno proposto degli impegni, approvati dall'Antitrust, i quali prevedono, tra l'altro:

1.- eliminazione di ogni forma di coordinamento dei prezzi degli skipass vallivi;

2.- piena autonomia dei singoli Consorzi nel fissare prezzi e sconti;

3.- eliminazione del coordinamento delle promozioni;

4.- libertà di scegliere autonomamente i canali di vendita anche tramite soggetti terzi;

5.- introduzione di un articolato sistema di compliance antitrust e di controllo indipendente.

Quale conseguenza per il consumatore? secondo le aspettative di AGCM, gli impegni assunti da Dolomiti Superski potrebbero significare per il consumatore una prospettiva di maggiore concorrenza e, auspicabilmente, prezzi più competitivi nelle prossime stagioni.

Ma mentre questi impegni dovrebbero spiegare i propri effetti in favore dei "consumatori futuri", l'accordo che trovate in calce, presenta dei benefici anche per coloro che sono stati danneggiati negli ultimi anni dalla condotta anticoncorrenziale oggetto di censura.

sabato 18 ottobre 2025

Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza

Fonte: AGCM
26 settembre 2025
Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

sabato 21 settembre 2024

Radiotaxi 3570: sanzionata la limitazione della concorrenza

Fonte: comunicato stampa
8 agosto 2024

L’Autorità aveva diffidato la cooperativa che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma. Si tratta della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’inottemperanza della cooperativa Radiotaxi 3570 al proprio provvedimento n. 27244/2018 e ha irrogato una sanzione di 140.043,95 euro.

L’Antitrust aveva diffidato la società a modificare le clausole statutarie e regolamentari sull’obbligo di non concorrenza a portata assoluta, che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma.

sabato 10 dicembre 2022

Modifica contrattuale non richiesta, contratto non richiesto e altre condotte scorrette del venditore di gas e luce

La crisi energetica ha dilatato un fenomeno noto a noi consumatori, ossia il tentativo scorretto di farci cambiare le condizioni contrattuali o concludere un nuovo contratto.

Questo tipo di condotte, sviluppate attraverso un contatto telefonico (teleselling), attraverso il quale viene raggirato il consumatore, il quale arriva ad esprimere un consenso senza comprendere il contenuto delle proposte ricevute.

Ed ancora peggio laddove il consumatore non viene nemmeno informato, e le modifiche al contratto vengono attuate a sua insaputa, con evidente raggiro della sua buona fede.

domenica 16 gennaio 2022

Fideiussione: la violazione delle norme antitrust - nullità parziale del contratto

Arriva dalla Cassazione la parola fine sull'annosa questione relativa alla validità delle fideiussioni fatte sottoscrivere dalle banche in violazione della normativa antitrust.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedasi, in particolare, la nota al provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro) affrontando il contrasto tra i modelli contrattuali fatti sottoscrivere ai consumatori che hanno prestato la fideiussione bancaria e la legge n. 287/1990 ("Legge antitrust") e che presentavano clausole contrarie alla citata normativa.

Il contrasto creatosi in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo contrarie alle regole della concorrenza antitrust.

Occorre rammentare che l'art. 2 della legge n. 287/1990 statuisce che: 

“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La Suprema Corte ha dichiarato nulle tutte le clausole contenute nei contratti di fideiussione che contrastino la norma appena richiamata. La nullità della singola clausola, però, non travolge tutto il contratto, il quale rimane valido, ma semplicemente comporta la sua non applicazione e sostituzione con la norma di legge prevista

Riteniamo utile, a tal proposito, richiamare il principio enucleato con la citata sentenza.

"i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall'Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono  parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).".

Di seguito, la Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994/2021.

domenica 18 aprile 2021

Violazione norma anticoncorrenziale - nulla la fideiussione contraria alla legge

La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.

Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.

Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.

Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.

La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.

La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.

La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.

Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.

domenica 28 luglio 2019

Ancora nulla la fideiussione contraria alle regole della concorrenza

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13846/2019, ha ribadito la nullità di tutte le fideiussioni che, negli anni, sono state fatte sottoscrivere ai consumatori seppur in contrasto con il Codice del Consumo.

E non possiamo che essere lieti della decisione assunta dai giudici di legittimità, i quali stanno dando seguito all'orientamento già espresso negli ultimi mesi in casi simili.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), evidenziando i requisiti che rendono invalido il contratto di fideiussione prestata dai garanti in un contratto di mutuo.

Il provvedimento che potete leggere di seguito ha il merito di chiarire, e ribaltare, un orientamento della giurisprudenza di merito che, nel respingere la contestazione sollevata dal consumatore, ha sostenuto (e sostiene) che tale nullità può essere fatta valere dal fideiussore solo se viene fornita la prova che (1) l'intesa anticoncorrenziale riguardi anche la banca e il modello contrattuale oggetto di controversia; (2) il consumatore abbia sofferto un effettivo danno dall'intesa.

E' di tutta evidenza che tale prova diviene alquanto ardua per il contraente debole, in quanto è usuale che il fideiussore sia costretto a firmare il modello contrattuale sottoposto alla sua firma da parte della banca, la quale stabilisce le condizioni contrattuali.

La Cassazione chiarisce, invece, che è dovere del giudice quello di accertare se le varie norme contrattuali coincidano con le norme dell'ABI dichiarate restrittive della concorrenza dall'Antitrust.  

Qui la sentenza n. 13846/2019.

domenica 16 giugno 2019

Tribunale di Pesaro: nulla la fideiussione in contrasto con la "legge antitrust"

La sentenza che vi segnaliamo, e che potete leggere di seguito, s'inserisce in un recente orientamento seguito dai giudici italiani chiamati a valutare la regolarità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema Associazione Bancaria Italiana del 2003 e, successivamente, oggetto di critica negativa  a seguito di parere negativo dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato. 

Per un controllo della vostra fideiussione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

1.- Premessa: legge n. 287/1990 (legge antitrust) e schema ABI
Occorre premettere che la vicenda affrontata dal Tribunale di Pesaro prende le mosse dalla legge n. 287 del 10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” - anche "legge antitrust"), norma nazionale applicativa della direttiva comunitaria.

Per quel che ci riguarda, merita di essere richiamato l'art. 2 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La norma in parola, ha l'evidente fine di evitare accordi di categoria il cui esclusivo fine sia quello di limitare e/o impedire lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei prodotti/servizi.

Alla luce della novità normativa intervenuta, l'Associazione Bancaria Italiana propose alle banche uno schema di norme contrattuali da inserire nei modelli da sottoporre ai clienti chiamati a firmare una  fideiussione omnibus.

Per tale schema venne chiesto un parere all' autorità antitrust, la quale nel 2005 rilevò che le norme proposte dall'ABI violavano il citato art. 2 della legge. n. 287/1990.

La Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.5.2005, dichiarò contrarie alla legge antitrust gli articoli 2 - 6 - 8 dello schema ABI in quanto in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

2- Segue: quali clausole dello schema ABI sono nulle - conseguenze 
A seguito degli interventi sopra richiamati, alcune clausole dello schema ABI sono state oggetto della critica, ed in particolare:

L' art. 2 "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; 

L' art. 6 "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate";

L' art. 8 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato".

Le norme contrattuali uniformi, inserite nei modelli contrattuali da parte tutte le banche sono stati considerati, nonostante gli interventi sopracitati, corrette e pienamente valide nei confronti dei clienti, sino a quando non è iniziata la contestazione delle “intese tra le banche”.

Le norme contenute nelle fideiussioni omnibus riproduttive degli articoli sopra citati sono stati dichiarati nulli perché posti in violazione della normativa antitrust.

3.- Il Tribunale di Pesaro - invalida la fideiussione che contiene lo schema ABI
La questione è stata oggetto del recente intervento con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, a cui si sono rivolti alcuni clienti della banca per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall'istituto di credito nei propri confronti.

Questi ultimi, fideiussori della banca, hanno invocato la nullità del contratto per violazione delle normativa antitrust, con evidente danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte.

Il giudice pesarese ha accolto la domanda avanzata dai fideiussori, dichiarando nulla la fideiussione prodotta in giudizio perché contraria alla normativa antitrust.

E' interessante rilevare, sul punto, che la nullità accertata e dichiarata dal Tribunale di Pesaro era totale e non parziale, ossia non solo le norme contrarie alla legge n. 287/1990.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Pesaro. 

venerdì 29 settembre 2017

Londra non rinnova la licenza ad Uber: bloccata la nota applicazione!

Altra brutta notizia per Uber in questo 2017 contrassegnato da polemiche e provvedimenti limitativi (poi bloccati) anche in Italia (vedi qui). Questa volta, la nota applicazione è stata oggetto di un nuovo blocco in una delle realtà urbane più importanti al mondo: Londra.

Il Transport for London (TfL), l'ente che gestisce il trasporto pubblico a Londra, ha deciso di non voler rinnovare ad Uber la licenza, in scadenza il 30 settembre, e presupposto necessario per consentirle di proporre il proprio servizio sul territorio cittadino.

La scelta adottata da Tfl è stata giustificata con la condotta tenuta da Uber, caratterizzata da comportamenti che, come riportato in una nota dell'ente, «dimostrano una mancanza di responsabilità aziendale in relazione a una serie di temi che hanno implicazioni di sicurezza pubblica e ordine».

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha peraltro osservato le società che offrono i diversi servizi commerciali sono tenute al rispetto di determinate regole e standard elevati, ai quali deve adattarsi anche Uber per rispettare le più elementari regole della concorrenza.

Occorre osservare, però, che la compagnia statunitense potrà operare sul territorio cittadino fino a quando non vi sarà una decisione del tribunale che vieterà ad Uber di poter svolgere la propria attività a Londra. Uber, infatti, ha già preannunciato che impugnerà la decisione della TfL londinese, come risulta da un comunicato stampa molto polemico pubblicato sul proprio sito web.

venerdì 11 novembre 2016

Antitrust avvia indagine sui "Mutui Soci" di Veneto Banca

AGCM - comunicato stampa 3 novembre 2016
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per una presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Veneto Banca.

La Banca avrebbe nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti (mutui, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni.

venerdì 23 ottobre 2015

Google: aumentano le contestazioni per condotte commerciali scorrette

Tempi duri per Google, vero principal player del mercato dell’informazione e ricerca via internet, chiamato a rispondere a varie contestazioni sollevate dalle diverse autorità per la tutela della concorrenza e del mercato a livello mondiale.

Di seguito, vi proponiamo una sintetica esposizione delle principali contestazioni sollevate dalle diverse autorità garanti del mercato.

- USA: Google/Android
Lo scorso mese di settembre, secondo alcune indiscrezioni, l’Antitrust americana avrebbe avviato una nuova indagine finalizzata a verificare se il colosso della nuova economia non stia mettendo in atto attività commerciali volte a limitare la concorrenza.

In particolare, a seguito di alcune segnalazione, l’Autorità garante vorrebbe accertare se il sistema operativo per dispositivi mobili predisposta da Google, Android, sia fruibile dai competitors della società di Mountain View in modo completo, anche per gli aggiornamenti successivi all’installazione.

L’Antiturst americano avrebbe ricevuto, infatti, più segnalazioni dalle quali sarebbe risultato che Android, oggi il sistema operativo più utilizzato nel mercato dei dispositivi mobili, non sarebbe facilmente accessibile ai rivali del settore con grave danno al libero mercato.

- Russia: via dal contratto le clausole che limitano il libero mercato
Ed anche l’Antitrust russo ha sollevato alcune contestazioni verso la multinazionale, rilevando che i modelli contrattuali predisposti da Google, che abuserebbe della propria posizione dominante nel mercato locale, obbligherebbero i vari operatori commerciali ad utilizzare le proprie applicazioni, limitando fortemente il mercato.

L’indagine, avviata a seguito di una formale contestazione sollevata dall’operatore locale, Yandex, è sfociata in un provvedimento articolato emesso dall’Antitrust della Russia che ha dato termine a Google sino al 18 novembre p.v. per la modificare gli accordi con i produttori di dispositivi mobili, escludendo tutte le clausole che limitino/escludano l’installazione nei dispositivi mobili di applicazioni di altri soggetti commerciali.

La società americana, inoltre, è stata avvertita che se non provvederà alla modifica contrattuale entro detto termine, sarà oggetto di pesanti sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di libero mercato.

- UE: motore di ricerca Google e Android
Più datate sono, invece, le contestazioni sollevate dalle autorità europee che hanno riguardato Google, a cui sono state contestate condotte limitanti il libero mercato sia con riferimento al sistema di ricerca omonimo, sia per quel che riguarda Android, il sistema operativo con il quale la società ha operato un “bundling” di software e servizi, ossia ha previsto che i produttori di cellulari e tablet siano costretti, laddove vogliano utilizzare Android, ad installare il pacchetto servizi Google comprendente, tra le altre, Youtube, Gmaps, Chrome, ed altri servizi, senza poter prevedere applicazioni sviluppate da concorrenti del mercato.

sabato 13 giugno 2015

UBER - ART propone di regolamentare l'attività

La vicenda UBER sta caratterizzando le discussioni degli ultimi mesi, ove la categoria dei taxisti è entrata in conflitto con il nuovo sistema di trasporto pubblico.

A seguito della sentenza pronunciata di recente dal Tribunale di Milano, il servizio "UberPop" è stato bloccato, con chiara vittoria della categoria di fronte all'autotrasporto di persone non di linea.

Questa nuova forma di noleggio, ove il conducente è privo dei requisiti di guida del mezzo con trasporto di altre persone, è stata oggetto di dibattiti e contrasti, anche molto vivaci.

Nella discussione si è inserita anche l'Autorità di regolazione dei Trasporti, con il recente "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità" che potete leggere di seguito.

L'Organismo amministrativo analizza il nuovo fenomeno, e dopo aver valutato positivamente l'attività svolta, introduce alcuni limiti nel trasporto pubblico attraverso questo servizio tecnologico, proponendo al legislatore alcuni spunti per poter legiferare in questa materia, adeguando la disciplina non più conforme alle novità intervenute.

Appare evidente che l'intervento di ART ha reso ancora più chiaro il limite emerso nella vicenda UBER: la società sta operando in un regime di carenza legislativa che ne legittimi e disciplini lo svolgimento della propria attività.

Allo stesso tempo, però, l'Autorità rileva che il settore, caratterizzato da un sostanziale sistema di monopolio, ha registrato negli ultimi anni un incremento costante ed inarrestabile delle tariffe.

La speranza è che tra una sentenza che dichiara la concorrenza sleale (Tribunale di Milano) ed una Autorità garante che rileva un sistema di monopolio, si possa trovare una via di mezzo che consenta ai consumatori di poter scegliere in modo trasparente quale servizio utilizzare.

sabato 28 marzo 2015

Maxi sanzione ad UnipolSai e Generali dall’Antitrust

Fonte: AGCM
comunicato stampa del 26 marzo 2015
Due multe, per complessivi 29 milioni di euro, sono state irrogate dall’Antitrust alle compagnie di assicurazioni Generali (euro 12.013.443) e Unipol-Fondiaria, queste ultime confluite oggi nel gruppo UnipolSai (euro 16.930.031). L’Autorità ha sanzionato così un’intesa restrittiva della concorrenza sulla partecipazione alle gare per la copertura assicurativa Rca dei mezzi di 15 aziende di Trasporto pubblico locale (Tpl) in altrettante città italiane. 

sabato 29 novembre 2014

Avvocati e concorrenza–CNF multato da AGCM

"Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’Autorità chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Roma, 14 novembre 2014"

Fonte: Comunicato stampa AGCM


sabato 15 novembre 2014

Accordo AGCM–ART per favorire gli utenti dei trasporti

Fonte: AGCM
Comunicato stampa 29 ottobre 2014
L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa che stabilisce una stretta collaborazione tra ART, l’autorità che regola “ex ante” i diversi settori dei trasporti e Antitrust che vigila “ex post” sul rispetto delle norme per il corretto funzionamento del mercato.

Il protocollo d’intesa, il primo sottoscritto da ART, coordinerà e renderà più efficace e incisiva l’esecuzione dei mandati istituzionali delle due Autorità, in particolare nel comune interesse a sviluppare e mantenere adeguati livelli di concorrenza nei mercati e di tutela dei consumatori.

venerdì 6 dicembre 2013

Agcm avvia istruttoria per verificare intesa tra società che operano nel settore della sanità privata in Abruzzo

Fonte: AGCM
Comunicato stampa
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 novembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se quattro società operanti nella sanità privata in Abruzzo abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza.

venerdì 20 settembre 2013

"Evitare distorsioni concorrenziali nello smaltimento rifiuti". Il progetto della Regione Lazio viene contestato dall’Antitrust

Fonte: AGCM
Comunicato stampa 9 settembre 2013
"Rivedere la regolazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di eliminare in prospettiva distorsioni concorrenziali nel settore. Lo chiede l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata alla Regione Lazio, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Sindaco del Comune di Roma, al Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio di Roma e Provincia.

Secondo l’Antitrust l’attuale assetto regolatorio ha di fatto favorito lo smaltimento in discarica, che, anche dal punto di vista della concorrenza, rappresenta il modello di gestione di rifiuti meno auspicabile: non consente alcun tipo di valorizzazione economica del rifiuto e costituisce dunque un costo sociale sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico. Al contrario la raccolta differenziata è in grado di attivare numerose filiere a valle, consentendo l’espansione di altrettanti mercati e l’ingresso di operatori che altrimenti rimarrebbero esclusi. Anche il recupero di energia, che attiva un’unica filiera, quella appunto della produzione di energia (e/o calore), può avere un effetto positivo su quel mercato.

lunedì 12 agosto 2013

Gas & energia: anche l’Autorità garante riconosce il fallimento del “mercato libero”

Alla fine anche l’Autorità garante per l’energia e il gas ha dovuto riconoscere che il sistema di fornitura di gas naturale ed energia, fondato sul binomio mercato di maggior tutela/mercato libero, non ha portato alcun significativo vantaggio per i consumatori.
Ed invero, le associazioni dei consumatori stanno segnalando da anni che questo settore è divenuto, in seguito alla liberalizzazione del mercato, divenuto il nuovo mercato di scontro tra le società del settore, senza però che da tale competizione il fruitore finale, il consumatore, ne abbia tratto particolare vantaggio. 

a. L'indagine
L'Autorità garante ha avviato l'indagine lo scorso anno, con deliberazione 317/2012/E/com, con la quale ha valutato la differenza di costo tra il mercato di maggior tutela e quello libero.
L'attività investigativa ha riguardato, inoltre, le aspettative dei consumatori e le modalità di proposta dell'offerta da parte delle compagnie del settore energia e gas naturale.
Il controllo, quindi, ha riguardato non solo i consumi, ma anche la dinamica con la quale gli operatori professionali propongono ai clienti offerte per il passaggio dal mercato controllato a quello libero.

sabato 13 luglio 2013

Trasporto stretto di Messina–l’antitrust avvia un controllo per possibile intesa restrittiva della concorrenza

Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nell’ultimo triennio aumento delle tariffe del trasporto passeggeri fino al 150 per cento. Procedimento nei confronti di Caronte & Tourist, Rete Ferroviaria Italiana, Bluferries, Meridiano Lines, Ustica Lines, Terminal Tremestieri e Consorzio Metromare dello Stretto che potrebbero avere concertato i prezzi e ripartito il mercato. Provvedimento notificato oggi nel corso di ispezioni effettuate  in collaborazione con il Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.

mercoledì 19 giugno 2013

Trasporto marittimo in Sardegna–Antitrust sanziona le principali compagnie dei traghetti

AGCM - Comunicato stampa 14 giugno 2013
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 giugno 2013, ha deliberato che le società Moby, SNAV, Grandi Navi Veloci e Marinvest hanno posto in essere un’intesa finalizzata all’aumento dei prezzi per i servizi di trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres. Per le condotte accertate. l’Antitrust ha deciso di sanzionare le società con multe complessive pari a  8.107.445 euro, che tengono conto della situazione di perdite di bilancio in cui versano le società stesse.

Al termine dell’istruttoria è stato accertato un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, che hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65% mentre negli anni precedenti le società avevano seguito strategie orientate alla concorrenza. In particolare nella stagione estiva 2011 i prezzi sono aumentati mediamente del 42% sulle rotte Civitavecchia-Olbia (passando in media da 35 a 49 euro) e Genova-Olbia (passando da 57 a 81 euro), del 50% sulla Genova-Porto Torres (passando da 65 a 98 euro).

L’intesa, durata dall’inizio di settembre 2010, fino almeno alla fine del mese di settembre del 2011 (per Snav fino a maggio 2011), data di chiusura della stagione estiva, è stata attuata da imprese che complessivamente detengono quote di mercato molto elevate sulle rotte interessate dall’istruttoria. Il parallelismo nell’aumento dei prezzi, riscontrato nel corso dell’istruttoria, non è peraltro giustificabile in altro modo se non con la concertazione: né la trasparenza delle tariffe, che caratterizza strutturalmente il settore, né il caro carburante, che avrebbe potuto comportare un aumento dei prezzi ma in misura inferiore, né le perdite di bilancio degli operatori giustificano un aumento dei prezzi così simultaneo e significativo.

Di seguito le sanzioni comminate:
Moby 5.462.310 euro;
GNV 2.370.795 euro;
SNAV 231.765 euro;
Marinvest 42.575 euro

Roma, 14 giugno 2013









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