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domenica 1 marzo 2026

Malasanità e risarcimenti: più tutele per i pazienti (e meno rimpalli) grazie alla Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte costituzionale interviene su un nodo che, per anni, ha prodotto effetti distorsivi non solo per i medici, ma anche – e soprattutto – per i pazienti danneggiati: la possibilità di chiamare subito in causa l’assicurazione nel processo penale.

La decisione oggetto del nostro commento odierno dichiara parzialmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato (il sanitario) di citare l’assicuratore come responsabile civile. 

In pratica, quando il paziente si costituisce parte civile nel processo penale, oggi può entrare nello stesso giudizio anche la compagnia assicurativa che, per legge, è tenuta a pagare il risarcimento.


(A) Perché questa sentenza interessa davvero i consumatori/pazienti

A voler leggere questa pronuncia in modo superficiale, si potrebbe giungere alla conclusione che la Corte Costituzionale avrebbe offerto un deciso aiuto ai medici.

In realtà, guardata dal lato del cittadino, è una decisione che rafforza l’effettività del risarcimento e riduce uno dei problemi più odiosi del contenzioso sanitario: la frammentazione delle cause.

Chi ha avuto a che fare con questo tipo di controversie estremamente delicate, visto gli interessi in gioco (senza voler considerare l'aspetto psicologico delle vittime e dei familiari), si trovava di fronte ad uno schema tipico, ossia:

  • il paziente agiva in sede penale come parte civile contro il medico;
  • l’assicurazione restava fuori dal processo;
  • in caso di condanna, il medico doveva (almeno in teoria) pagare e poi aprire un altro giudizio contro l’assicuratore per farsi rimborsare.

Risultato pratico?

Tempi più lunghi, più cause, più incertezze su chi paga davvero e quando, cosicché anche il parziale ristoro monetario per la vittima o i parenti diventava una nuova sofferenza. 

E, nei casi peggiori, il rischio concreto che il danneggiato si trovasse davanti a un debitore in difficoltà economica, nonostante esistesse una polizza obbligatoria proprio per garantire il risarcimento.

Il rischio concreto era, in ultima istanza, quello di avviare più azioni giudiziarie per ottenere piena giustizia, anche sotto il profilo monetario.

Ecco perché il Giudice delle Leggi, con la sentenza 170/2025, ha voluto correggere questa stortura: responsabilità penale, responsabilità civile e obbligo assicurativo possono essere accertati nello stesso processo: se c’è condanna al risarcimento, il giudice può rivolgersi direttamente all’assicuratore.


(B) Il legame con la “Legge Gelli-Bianco”: l’assicurazione non è un optional

Il cuore del ragionamento della Corte è semplice e, dal punto di vista del consumatore, molto convincente: se la legge rende obbligatoria l’assicurazione e riconosce al paziente un’azione diretta contro la compagnia, allora l’assicuratore è un vero e proprio soggetto “tenuto per legge” a risarcire il danno. In altre parole, non è una figura accessoria o eventuale: è parte strutturale del sistema di tutela.

La Consulta richiama una linea già seguita in altri settori (come RC auto e caccia): quando ci sono tre elementi insieme – obbligo di assicurazione, azione diretta del danneggiato, funzione di garanzia del sistema – escludere l’assicuratore dal processo penale è irragionevole e crea una disparità di trattamento.

Ed è proprio questa irragionevolezza che veniva pagata, in concreto, anche dai pazienti: perché il sistema non assicurava davvero che il risarcimento arrivasse in modo rapido ed efficace.


(C) Un vantaggio anche per chi subisce il danno

Sotto il profilo di colui che soffre il danno da malasanità, in primis il paziente, i benefici principali sono tre:

→ Più probabilità di essere pagati davvero

→ La presenza dell’assicurazione nel processo riduce il rischio di sentenze “di carta”, difficili poi da trasformare in denaro concreto.

→ Meno cause, meno tempi morti

Si evita la catena di giudizi successivi (penale → civile contro il medico → civile contro l’assicurazione). Questo significa, per il danneggiato, meno attese e meno costi indiretti.


(D) Maggiore trasparenza sul massimale e sulle coperture

Con l’assicuratore in causa, il tema dei limiti di polizza emerge subito, davanti al giudice, e non anni dopo in un altro processo.

La sentenza non riduce le tutele del paziente e non “protegge” il medico in senso sostanziale, ma riteniamo che consolidi il ruolo dell'assicurazione nel processo, rendendola garante effettiva del risarcimento preteso dalla vittima/danneggiato, sia in sede civile che penale, rafforzando l’idea che il sistema della responsabilità sanitaria debba funzionare prima di tutto come meccanismo di protezione della persona rimasta danneggiata.

Corte Costituzionale - sentenza n. 170/2025

domenica 28 luglio 2024

Non possono essere bloccate le licenze concesse per il servizio di noleggio con conducente

La Corte Costituzionale ha voluto aprire un nuovo fronte nella questione trasporto urbano delle grandi città italiane, dichiarando l'incostituzionalità della norma che limita le licenze concesse al servizio di noleggio con conducente (NCC).

Questo provvedimento, unito al nuovo registro informatico previsto per il servizio taxi, dovrebbe favorire un maggiore incremento del servizio di trasporto in queste aree urbane, limitando le code fuori dalle stazioni ferroviarie.

- art. 10 bis comma 6 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135

Nel 2018, con il D.L. 135/2018, era stato deciso di interrompere il rilascio di nuove licenze per il servizio di taxi o NCC fino all'introduzione del nuovo registro informatico, considerato il mezzo migliore per controllare il numero delle licenze e organizzare il servizio pubblico in modo corretto ed omogeneo.

L'art. 10 bis comma 6 del DL n. 135/20218 ha disposto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.".

Questo provvedimento ha bloccato il servizio pubblico negli ultimi anni, provocando danni ai consumatori che, con cadenza periodica, hanno dovuto attendere l'arrivo di un NCC o di un taxi.

Nel frattempo, però, è entrato in vigore il Registro informatico, il quale dovrebbe consentire un riordino dell'intero settore.

- incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 D.L. 135/2018

Nel frattempo, la Corte Costituzionale è stata sollecitata sull'argomento, sancendo l'incostituzionalità dell'art. 10 bis D.L. 135/2018, nella parte in cui prevede il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico.

Tale norma, come osservato dal Giudice delle leggi, ha minato il libero mercato e la concorrenza ed ha consentito "all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori".

La norma ha, inoltre, compromesso "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea", nonostante le ripetute segnalazioni dell'Antitrust.

Ma, osserva la Corte, "nonostante «la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea», la «domanda di mobilità non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01)» (sentenza n. 36 del 2024).".

La norma, osserva ancora la Corte Costituzionale, ha causato un grave danno per la comunità e si è posta in grave contrasto con le norme e principi costituzionali, volti a facilitare lo sviluppo del mercato per una maggior tutela dei consumatori.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 del D.L. 135/2018.

domenica 21 luglio 2024

Assicurazione vita: incostituzionale la prescrizione biennale

Questo nostro intervento è finalizzato a segnalarvi la sentenza n. 32/2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2952 c.c. comma 2, nella parte in cui prevede la prescrizione biennale dell'assicurazione sulla vita.

Avevamo seguito, anni fa, la vicenda del termine biennale per le polizze vita (vedi qui), notando la discriminazione esistente in questa materia.

La questione dell'incostituzionalità del termine breve anche per le assicurazioni sulla vita veniva proposta dal Tribunale di Firenze, ove è stata sollevata la questione sottoposta al Giudice delle Leggi.

Il giudice toscano, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma modificata, in quanto avrebbe reso difficile l'esercizio dei diritti spettanti al beneficiario di questo tipo di contratti.

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario avrebbe dovuto attivarsi entro un termine molto breve, in assenza di obbligo informativo da parte della compagnia assicurativa.

La Corte Costituzionale, accogliendo le osservazioni provenienti dal giudice, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile,  nel testo introdotto dall'art.  3,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  28 agosto  2008,  n.   134 (Disposizioni   urgenti   in   materia   di ristrutturazione  di  grandi  imprese  in  crisi),  convertito,   con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e  antecedente  a quello sostituito con l'art.  22,  comma  14,  del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre  2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal  termine  di prescrizione biennale, dei diritti  che  derivano  dai  contratti  di assicurazione  sulla  vita,  per  i  quali  opera   la   prescrizione decennale". 

Corte Costituzionale - sentenza n. 32/2024

domenica 29 ottobre 2023

L'omologa del piano del consumatore blocca il pignoramento dello stipendio

Questa domenica torniamo ad affrontare il tema sovraindebitamento del consumatore e conseguenze collegate all'approvazione del piano di pagamento dei creditori. 

Lo facciamo richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022, la quale ha affrontato le conseguenze collegate all'omologazione del piano del consumatore in relazione alle procedure esecutive in atto.

L'intervento è stato richiesto dal Tribunale di Livorno, il quale aveva sollevato la questione di legittimità dell'art. 8, comma 1-bis della L. 3/2012 – introdotto dall’ art. 4 ter comma 1 lett. d) del D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020, la quale prevede che: "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.".

La questione sottoposta al Giudice delle leggi ha riguardato la legittimità della norma, la quale possa prevedere di includere nel piano del consumatore crediti vantati da terzi, già accertati in sede giudiziaria e sottoposti ad azione esecutiva.

In termini più semplici, il Tribunale di Livorno si è posto il dubbio se sia corretto che un creditore che abbia già ottenuto un provvedimento esecutivo con l'assegnazione di somme del debitore (conto corrente, stipendio, pensione etc...) debba rinunciare a percepire dette somme, nel momento in cui il piano sia omologato.

La Corte Costituzionale, dichiarando infondata la questione sollevata dal giudice, ha di fatto sancito il principio secondo il quale anche per i debiti riconosciuti come definitivi e per i quali è in corso un piano di pagamento rateale (esempio, pignoramento dello stipendio), l'omologa del piano del consumatore, rende inefficacie il provvedimento del tribunale, con inclusione del credito residuo nel piano omologato.

Corte Costituzionale - sentenza n. 65/2022.

domenica 8 gennaio 2023

Estinzione anticipata del finanziamento: si alla restituzione dei soldi dalla banca. Lo dice anche la Corte costituzionale

E alla fine i conti tornano, ossia la Corte costituzionale non ha potuto che ribadire alcuni principi fondamentali ed in primo luogo che il consumatore deve essere tutelato dalla legge nei confronti delle banche.

La recente sentenza n. 263/2022 della corte di legittimità, oggetto del nostro commento, riafferma un principio fondamentale: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'istituto di credito deve restituire al consumatore i maggiori costi - interessi o costi generali pagati - collegati al credito erogato.

Occorre premettere che tale principio, fondamentale per i piccoli finanziamenti concessi ai consumatori, si pensi al credito erogato con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ove il piccolo risparmiatore si vede "spennato" fino alla fine.

Il diritto all'indennizzo è stato stabilito, come ribadito più volte in questo blog, all'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

La norma comunitaria è stata recepita dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), all'art.  125 sexies ove si parla di rimborso anticipato: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

La restituzione dei costi sostenuti dal consumatore riguarda, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, sia quelli collegati alla vita del prestito (recurring), sia quelli sostenuti all'avvio del rapporto (upfront), seppur in maniera ridotta.

Al professionista deve essere riconosciuto, invece, un rimborso dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, nel caso di rimborso anticipato superiore all'anno antecedente all'estinzione (oppure lo 0,5% se inferiore) così come evidenziato in molti casi dai giudici (vedasi qui), i quali hanno dato piena attuazione alla oramai famosa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione europea (vedi qui).

- la legge n. 106/2021 e il goffo tentativo di mitigare gli effetti della Lexitor
Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia si sono visti in questi anni, allorché molti consumatori hanno chiesto la restituzione delle maggiori somme illegittimamente versate alle banche, costringendo il governo italiano ad emanare una norma volta a limitare le legittime richieste avanzate verso gli istituti di credito.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021.

Il paradosso di tale norma era quello di negare, in caso di anticipato rimborso, il diritto del consumatore alla restituzione sia dei costi cosiddetti recurring, vale a dire quelli connessi con l'intera durata del contratto (es. interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.), sia di quelli up front, ossia sostenuti una tantum dal cliente, come ad esempio commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica.

Detto diritto veniva dalla norma riconosciuto solo per i crediti al consumo più recenti, creando una ingiustificata differenza nella tutela dei creditori, alla luce della norma comunitaria del 2008.

- La Corte costituzionale - illegittima la legge n. 106/2021 
Corte costituzionale è intervenuta con la recente sentenza n. 263/2022, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del  2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

Il Giudice delle legge ha correttamente evidenziato che la norma nazionale si è posta in contrasto con le norme comunitarie, in particolare, con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021."

domenica 8 luglio 2018

Violazione della sosta a tempo - legittime le "multe in serie"

Vengono definite "multe in serie" e consistono nelle sanzioni elevate dai vigili urbani ad un medesimo veicolo per la stessa violazione, usualmente l'omesso pagamento del parcheggio.

La dinamica è abbastanza conosciuta: parcheggiamo sulle strisce blu, ma non paghiamo il ticket previsto, cosicché quando torniamo troviamo sul parabrezza della nostra auto una sanzione amministrativa elevata dai vigili.

La Corte Costituzionale, investita dal Giudice di Pace di Verona, ha affrontato un particolare profilo: è legittimo che il vigile urbano (o altro accertatore) possa elevare più sanzioni verso il veicolo che non ha pagato la sosta nella zona blu?

La risposta offerta dal giudice della legge è, come potete leggere di seguito, affermativa e quindi se lasciamo la nostra macchina parcheggiata in zona blu, la polizia locale può sanzionare più volte, a distanza di congruo tempo, l'omesso pagamento del ticket.

Conviene, quindi, pagare il ticket ed evitare inutili sanzioni.

Qui la sentenza n. 111/2018 della Corte Costituzionale.

venerdì 11 settembre 2015

Autovelox & multa: controllate se il verbale è corretto...alcuni suggerimenti

La recente sentenza n. 113/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha aperto una nuova strada nella contesa tra comuni e polizia locale, da una parte, e automobilisti, stufi di dover pagare delle sanzioni amministrative a seguito di rilevazione della velocità che avviene con modalità, a volte, un pò dubbie.

E i giudici di legittimità hanno riconosciuto, con la citata sentenza, la carenza normativa in merito al controllo dei dispositivi che rilevano la velocità a distanza, in primis gli autovelox.

Quando ricevete un verbale con una multa per un controllo velocità con autovelox o tutor, come potete controllare la regolarità e legittimità della sanzione?

Consapevoli che non possiamo essere esaustivi, vi forniamo alcune "dritte" per controllare la regolarità del verbale e, eventualmente, contestarne la validità davanti al giudice di pace.

(1) Controllo formale

Il Codice della Strada prevede dei requisiti obbligatori che ogni verbale deve contenere, e la cui assenza rende non valido il documento notificato all'automobilista.

E quindi, potete controllare che non sia errata/omessa:
- generalità del conducente;
- data ed ora in cui è stata rilevata l'omissione del Codice della Strada;
- targa e tipo di veicolo oggetto di rilevazione;
- indicazione dell'autorità a cui rivolgersi per proporre ricorso (Prefetto - Giudice di Pace);
- indicazione del termine per proporre ricorso;
-indicazione della norma violata.

(2) Controllo sostanziale 

Successivamente, occorre effettuare un controllo sostanziale della sanzione volto ad accertare se, al di là degli eventuali errori del verbale, la polizia o il comune abbia rispettato le norme previste per la rilevazione a distanza.

E quindi, occorre accertare se vi sia adeguata segnaletica - fissa e mobile - che precede il luogo ove vi sia l'apparecchiatura elettronica oggetto di contestazione.

Accertate se la segnaletica sia conforme a tutte le informazioni di legge, idonee a consentire all'automobilista di sapere dell'esistenza di un apparecchio per la rilevazione, in remoto, della velocità.

(3) Controllo del velox

Ed una ultima forma di controllo può (deve) riguardare anche il dispositivo elettronico che ha materialmente rilevato la velocità, e quindi l'infrazione della norma.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015 (vedi), non solo ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 45 del Codice della Strada, ossia la norma che disciplina i velox, ma introduce una nuova difesa.

L'automobilista che sia oggetto di contestazione da parte della polizia stradale, o il comune, può chiedere all'autorità i documenti dai quali si evinca che l'apparecchiatura è a norma e, in particolare, che la taratura del dispositivo sia avvenuta con regolarità.

Questo controllo consente all'automobilista, laddove non riceva documentazione idonea dal comune, di poter contestare la inattendibilità del dato della velocità rilevato dall'apparecchio, in quanto privo di idonea taratura.

Potete, in conclusione, effettuare questi controlli e verificare se la sanzione amministrativa sia legittima, oppure se potete rivolgervi al giudice per chiedere la nullità/annullamento del verbale.

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

domenica 26 luglio 2015

Corte Costituzionale a gamba tesa sull'autovelox

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113 dello scorso aprile attesta, ancora una volta, che il sistema di rilevazione della velocità mediante apparecchi elettronici è tutt'altro che attendibile e idoneo a fondare una sanzione amministrativa.

La sentenza, giudicando le norme in materia di rilevamento della velocità con dispositivi a distanza (art. 45 Codice della Strada), ha dichiarato la incostituzionalità delle norme nella parte in cui non sia garantita la sicurezza della taratura dei velox.

La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui la norma non preveda alcuna revisione e verifica periodica delle apparecchiature.

Secondo i giudici, l'assenza di un sistema volto ad accertare periodicamente la funzionalità e la taratura dei velox non fornirebbe la garanzia dell'attendibilità della velocità rilevata con lo strumento elettronico, e fondante la sanzione amministrativa.

Questa carenza normativa, prima ancora che tecnica, viene considerata particolarmente grave dalla Corte Costituzionale, tanto da far dichiarare non conforme alla Costituzione il citato articolo del Codice della Strada.

domenica 19 aprile 2015

Nulli gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere!

Ed ora la domanda nasce spontanea: "quale può essere la sorte di tutti gli atti di accertamento sottoscritti da dirigenti privi di qualifica?".

Gli atti sottoscritti da persone prive di potere dirigenziale devono essere considerati radicalmente nulli o comunque, inefficaci nei confronti del contribuente.

Questo è l'effetto incontrovertibile che deriva dalla sentenza n. 37 del 2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di febbraio, la quale ha definitivamente demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma degli atti di accertamento e dei ruoli.

a. La vicenda
L'incredibile vicenda ha inizio nel 2009, allorché vengono attribuiti poteri di firma dirigenziale ad una serie di funzionari privi di qualifica, attraverso dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, con il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La posizione di questi funzionari "senza potere di firma" viene, all'apparenza, sanata dal Ministero nel 2010, ma immediatamente viene proposto ricorso al TAR Lazio, attraverso il quale viene contestato il provvedimento ministeriale, per violazione del D. Lgs. n. 165/2001, norma che dispone la nullità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Il TAR Lazio accoglie l'eccezione sollevata contro la nomina dei dirigenti, e l'Agenzia delle Entrate ricorre al Consiglio di Stato, contestando la decisione assunta dal giudice amministrativo di primo grado.

Nel frattempo, il Governo ha pensato di risolvere la questione con il Decreto Legge n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) con il quale ha, in parole povere, sanato tutte le posizioni sino alla pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, con attribuzione di incarico dirigenziale a persone prive di qualifica. 

Il Consiglio di Stato, nel 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge n. 44/2012, chiedendo se tale "sanatoria" possa essere conforme al principio sancito dal citato D. Lgs. n. 165/2001.

b. Corte Costituzionale - la sentenza
E la Corte Costituzionale, per taluno in modo scontato, ha dichiarato illegittima la norma con la quale si è tentato di sanare una evidente e macroscopica carenza della burocrazia nazionale, riaffermando il principio secondo il quale possono sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia del Territorio), solo coloro che abbiano ottenuto il conferimento di incarico dirigenziale nell'ambito di un'amministrazione pubblica, previo esperimento positivo di un concorso pubblico.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte Costituzionale, dispone un chiaro ed invalicabile limite di legge, prevedendo il divieto per il lavoratore di poter svolgere mansioni superiori a quelle previste per qualifica superiore.

Tale norma non può essere derogata nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, laddove secondo prassi l'Amministrazione ha per anni attribuito al funzionario qualifica e poteri spettanti al dirigente. 

L'art. 8 del DL n. 16/2012 ha derogato in modo illegittimo al principio sopra richiamato, arrivando ad attribuire potere dirigenziale a funzionari con mansioni contrattuali di livello inferiore.

Il Giudice conclude dichiarando incostituzionali le norme che prevedono tale sistema di sostituzione delle cariche dirigenziali all'interno dell'Agenzia, con conseguente invalidità degli atti amministrativi sottoscritti dai funzionari privi di qualifica. 

c. Quali conseguenze?
In effetti appare inevitabile che gli atti fin qui perfezionati e notificati al contribuente mediante la firma di un funzionario privo di qualifica non devono essere considerati validi, con conseguente possibilità da parte di chiunque riceva l'avviso di accertamento di poterne contestare la nullità.

Per quel che riguarda il futuro, invece, da quel che si legge e si sente, il Ministero dell'Economia dovrebbe organizzare, non si sa come e quando, un nuovo concorso con il quale trovare i dirigenti che dovranno sostituire, in ruolo, i funzionari che hanno sino ad oggi svolto l'attività dirigenziale.

Qui di seguito, la sentenza.

domenica 22 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il ricorso davanti ai giudici tributari era inammissibile in assenza di tentativo di conciliazione. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale, che potete leggere di seguito, si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

venerdì 6 settembre 2013

La Corte Costituzionale chiarirà se la mediazione tributaria è uno strumento utile per il contribuente

Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali. 

- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992

La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.

Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.

E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.

mercoledì 26 giugno 2013

Il DL “del fare” resuscita la mediazione civile obbligatoria?

Una delle novità più rilevanti del DL del 15 giugno 2013 è la riproposizione del procedimento di mediazione civile obbligatoria, con la speranza che questo modello di conciliazione consenta di alleggerire la giustizia civile ordinaria, riducendo i tempi necessari per arrivare ad una sentenza.

Invero, la mediazione civile obbligatoria era già stata introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010 con il quale era previsto, per alcune materie, l’obbligo di avviare un procedimento di mediazione prima di avviare la controversia davanti al giudice.

E’ noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D. Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui introduce il carattere di obbligatorietà della mediazione.

La sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sembrava aver definitivamente concluso la “stagione della mediazione”, confermando una peculiarità del nostro Ordinamento: preferiamo litigare in tribunale.

Il Decreto “del fare” reintroduce la mediazione, favorendo gli avvocati i quali sono abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista, senza dover sostenere alcun corso di formazione o aggiornamento.

Altra novità introdotta con il decreto del 15 giugno 2013 è rappresentato dall'indennità che ogni parte deve versare per la mediazione, in quanto se la mediazione si conclude con il primo incontro, l’importo che ogni parte deve versare è ridotto:
- controversie fino a euro 1000,00 – costo 80 euro;
- controversie fino a euro 10.000,00 – costo 200 euro;
- controversie fino a 50.000,00 – costo 200 euro;
- controversie oltre 50.000,00 – costo 250 euro;

Altre novità dovrebbero intervenire, comunque, nelle prossime settimane, quando il provvedimento sarà sottoposto alle decisione del Parlamento.
Di seguito, una sintesi del provvedimento.

domenica 24 marzo 2013

La Corte Costituzionale chiarisce quando la notifica della cartella esattoriale si perfeziona con il mero deposito presso la casa comunale

La sentenza di questo weekend è particolarmente importante perché affronta una recente pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha limitato la possibilità per l'Agenzia delle Entrate e per Equitalia di perfezionare la notifica degli atti impositivi con il mero deposito presso la casa comunale.

In generale, accadeva che Equitalia notificava la cartella di pagamento al contribuente e, non avendolo trovato presso la propria abitazione, si limitava a depositare l'atto presso la casa comunale.

Decorso il periodo di permanenza senza che il destinatario si recasse a ritirare l'atto, la notifica veniva considerata perfezionata.

La Corte Costituzionale ha, con la recente sentenza n. 258/2012, riconosciuto la parziale illegittimità costituzionale di questa modalità di notifica della cartella di pagamento, la quale si fondava sull'art. 26, comma 4 del DPR 600/1973.

Il Giudice delle Leggi ha osservato che nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, ossia se questi sia temporaneamente assente dalla propria residenza, l'Ufficio non può considerare perfezionata la notifica limitandosi a depositare l'atto (la cartella di pagamento) presso la casa comunale.

La sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia devono comunque dare comunicazione al contribuente dell'avviso che l'atto tributario è stato depositato presso la casa comunale. 

domenica 23 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012

mercoledì 24 ottobre 2012

Mediazione civile obbligatoria: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha reso noto, con il comunicato stampa che proponiamo di seguito, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

All'esito della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, lo sviluppo del sistema di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale con mediazione civile subisce un brusco arresto.

Di seguito il comunicato stampa della Corte Costituzionale.

sabato 5 maggio 2012

Mediazione e questione di legittimità: fissata per il prossimo 23 ottobre 2012 l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia civile, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sollevata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), verrà discussa in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il prossimo 23 ottobre 2012.

La comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale ha comunicato anche che il relatore del procedimento, avviato dal TAR del Lazio con Ordinanza del 12 aprile 2011, sarà il dr. Alessandro Criscuolo, ex giudice di Cassazione.

domenica 29 aprile 2012

Codice del Turismo parzialmente cancellato dopo l'intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 79/2011 (cd Codice del Turismo), ossia la famosa riforma introdotta dall'allora Ministro Brambilla meno di un anno fa.

Il Giudice delle leggi, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, ha ritenuto che alcune norme introdotte dal Codice del Turismo siano in aperto contrasto con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato, da una parte, e Regioni/Provincie dall'altra.

Ha ritenuto, infatti, che il legislatore nazionale, pur dovendo dare attuazione alla normativa comunitaria, non possa travalicare la ripartizione delle competenze così come prevista dalla Costituzione e disciplinare specifiche questioni riservate al singolo soggetto legislativo territoriale.

Tra le norme "cancellate" dalla Consulta rientra anche l’articolo 3 del Codice del Turismo, il quale disponeva che "lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.".

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma in quanto " Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.".

Conseguentemente, prosegue la Corte, "La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.".


Altre norme della legge n. 79/2011 hanno ricevuto medesimo trattamento come si evince dalla lettura della sentenza che vi proponiamo di seguito.


domenica 15 aprile 2012

Anatocismo: la Corte Costituzionale "cancella" il colpo di spugna sulla prescrizione

Questa domenica vi proponiamo una sentenza molto importante pronunciata di recente dalla Corte Costituzionale, con la quale è stato cancellato il colpo di spugna tentato lo scorso febbraio 2011 con il famoso decreto "milleproroghe" (vedi).

La norma introdotta con il milleproroghe aveva sostanzialmente ridotto la possibilità per il correntista di chiedere la restituzione delle maggiori somme versate per gli interessi anatocistici, reclamando l'illegittimità di quanto fatto pagare dagli istituti di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La legge n. 10 del 2011, pur non incidendo sul limite prescrittivo decennale entro il quale il correntista può reclamare la restituzione dei propri denari, aveva disposto che tale termine doveva decorrere dalla data dell'annotazione, ossia dal momento in cui il correntista aveva versato sul conto la provvista per coprire l'addebito da anatocismo, e non dalla data di chiusura del rapporto bancario, così come previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi).

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, ha ritenuto detta norma in contrasto con l'ordinamento ed in particolare con l'art. 2935 c.c., così come rilevato da recenti sentenze dei giudici di merito che vengono richiamati dalla Consulta "in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine".

Secondo la Corte, la scelta adottata dal Legislatore, attraverso il richiamato "milleproroghe" produce un effetto dannoso nei confronti del correntista, in quanto rende "asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente" fra questi e la banca. Infatti, tale norma conduce all'effetto di "ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate".

I Giudici della Corte Costituzionale hanno, inoltre, contestato la scelta del decreto adottata dal Legislatore la qual non sarebbe nemmeno  motivata da ragioni di urgenza ed importanza tali da giustificare tale norma.

In conclusione, la Consulta ha ritenuto di dover dichiarare la incostituzionalità di tale norma, con conseguente cancellazione della stessa. Con buona pace del sistema bancario nazionale che tanto ha confidato in tale norma per salvare le proprie posizioni svantaggiose nei confronti dei correntisti.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012.


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