Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte costituzionale interviene su un nodo che, per anni, ha prodotto effetti distorsivi non solo per i medici, ma anche – e soprattutto – per i pazienti danneggiati: la possibilità di chiamare subito in causa l’assicurazione nel processo penale.
La decisione oggetto del nostro commento odierno dichiara parzialmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato (il sanitario) di citare l’assicuratore come responsabile civile.
In pratica, quando il paziente si costituisce parte civile nel processo penale, oggi può entrare nello stesso giudizio anche la compagnia assicurativa che, per legge, è tenuta a pagare il risarcimento.
(A) Perché questa sentenza interessa davvero i consumatori/pazienti
A voler leggere questa pronuncia in modo superficiale, si potrebbe giungere alla conclusione che la Corte Costituzionale avrebbe offerto un deciso aiuto ai medici.
In realtà, guardata dal lato del cittadino, è una decisione che rafforza l’effettività del risarcimento e riduce uno dei problemi più odiosi del contenzioso sanitario: la frammentazione delle cause.
Chi ha avuto a che fare con questo tipo di controversie estremamente delicate, visto gli interessi in gioco (senza voler considerare l'aspetto psicologico delle vittime e dei familiari), si trovava di fronte ad uno schema tipico, ossia:
- il paziente agiva in sede penale come parte civile contro il medico;
- l’assicurazione restava fuori dal processo;
- in caso di condanna, il medico doveva (almeno in teoria) pagare e poi aprire un altro giudizio contro l’assicuratore per farsi rimborsare.
Risultato pratico?
Tempi più lunghi, più cause, più incertezze su chi paga davvero e quando, cosicché anche il parziale ristoro monetario per la vittima o i parenti diventava una nuova sofferenza.
E, nei casi peggiori, il rischio concreto che il danneggiato si trovasse davanti a un debitore in difficoltà economica, nonostante esistesse una polizza obbligatoria proprio per garantire il risarcimento.
Il rischio concreto era, in ultima istanza, quello di avviare più azioni giudiziarie per ottenere piena giustizia, anche sotto il profilo monetario.
Ecco perché il Giudice delle Leggi, con la sentenza 170/2025, ha voluto correggere questa stortura: responsabilità penale, responsabilità civile e obbligo assicurativo possono essere accertati nello stesso processo: se c’è condanna al risarcimento, il giudice può rivolgersi direttamente all’assicuratore.
(B) Il legame con la “Legge Gelli-Bianco”: l’assicurazione non è un optional
Il cuore del ragionamento della Corte è semplice e, dal punto di vista del consumatore, molto convincente: se la legge rende obbligatoria l’assicurazione e riconosce al paziente un’azione diretta contro la compagnia, allora l’assicuratore è un vero e proprio soggetto “tenuto per legge” a risarcire il danno. In altre parole, non è una figura accessoria o eventuale: è parte strutturale del sistema di tutela.
La Consulta richiama una linea già seguita in altri settori (come RC auto e caccia): quando ci sono tre elementi insieme – obbligo di assicurazione, azione diretta del danneggiato, funzione di garanzia del sistema – escludere l’assicuratore dal processo penale è irragionevole e crea una disparità di trattamento.
Ed è proprio questa irragionevolezza che veniva pagata, in concreto, anche dai pazienti: perché il sistema non assicurava davvero che il risarcimento arrivasse in modo rapido ed efficace.
(C) Un vantaggio anche per chi subisce il danno
Sotto il profilo di colui che soffre il danno da malasanità, in primis il paziente, i benefici principali sono tre:
→ Più probabilità di essere pagati davvero
→ La presenza dell’assicurazione nel processo riduce il rischio di sentenze “di carta”, difficili poi da trasformare in denaro concreto.
→ Meno cause, meno tempi morti
Si evita la catena di giudizi successivi (penale → civile contro il medico → civile contro l’assicurazione). Questo significa, per il danneggiato, meno attese e meno costi indiretti.
(D) Maggiore trasparenza sul massimale e sulle coperture
Con l’assicuratore in causa, il tema dei limiti di polizza emerge subito, davanti al giudice, e non anni dopo in un altro processo.
La sentenza non riduce le tutele del paziente e non “protegge” il medico in senso sostanziale, ma riteniamo che consolidi il ruolo dell'assicurazione nel processo, rendendola garante effettiva del risarcimento preteso dalla vittima/danneggiato, sia in sede civile che penale, rafforzando l’idea che il sistema della responsabilità sanitaria debba funzionare prima di tutto come meccanismo di protezione della persona rimasta danneggiata.
Corte Costituzionale - sentenza n. 170/2025