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venerdì 18 settembre 2026

3520491721 "N.E.X.l.: E' stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 990,00 EUR...." è una truffa











Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei lettori del blog (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) che ci hanno segnalato di aver ricevuto l'sms truffaldino che vi abbiamo evidenziato nel box qui sopra.

Messaggi come quello ricevuto da "N.E.X.l." — che avvisano di un'autorizzazione di pagamento sospetta e invitano a chiamare un numero per "annullarla" — sono un classico esempio di smishing, il phishing via SMS. Ecco come riconoscerli e come reagire.

Ancora una volta, vi segnaliamo un tentativo di truffa, proponendo alcuni suggerimenti per aiutarvi a  riconoscere un SMS truffa.


» Caratteristiche SMS truffa

- Urgenza e allarme: il messaggio spinge a reagire subito ("pagamento in corso", "conto bloccato") per non farti riflettere;

- Numeri sospetti: i veri istituti di pagamento o le banche non comunicano tramite numeri di cellulare privati per "annullare" operazioni; usano canali ufficiali (app, area riservata, numero verde stampato sulla carta o sul contratto);

- Mittente generico o sconosciuto: sigle come "N.E.X.l." imitano nomi di circuiti di pagamento reali ma con errori o varianti nel nome;

- Richiesta di richiamare o cliccare: l'obiettivo è farti chiamare un numero a pagamento o un finto operatore, oppure farti cliccare un link che porta a un sito clone per rubare le tue credenziali.


» Come ti devi comportare se se ricevi un SMS di questo tipo

- Non richiamare i numeri indicati nel messaggio e non cliccare eventuali link.

- Non fornire mai codici OTP, dati della carta o credenziali di home banking a chi ti contatta, anche se dice di essere della banca o della polizia.

- Verifica direttamente contattando la tua banca o il gestore del servizio di pagamento tramite i canali ufficiali (app, sito, numero stampato sulla carta), non i contatti presenti nell'SMS sospetto.

- Blocca il numero mittente e, se possibile, segnala l'SMS come spam/phishing dall'app di messaggistica.

- Conserva uno screenshot del messaggio: può servire in caso di denuncia.


» Cosa fare se hai già cliccato un link o fornito dati

Ti riproponiamo, come in altri interventi del blog, alcuni suggerimenti:

- Contatta immediatamente la tua banca per bloccare carta/conto e disconoscere eventuali operazioni;

- Cambia le password degli account potenzialmente coinvolti;

- Procedi comunque con la segnalazione alla Polizia Postale.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

domenica 31 luglio 2022

Strong consumer authentication assente: si al rimborso dei pagamenti non autorizzati dal correntista

Nel caso di sottrazioni fraudolenti dal conto corrente, il correntista può ottenere la restituzione dei propri denari nel caso in cui la banca non dimostri di aver adottato tutte le misure minime per evitare il danno sofferto dal cliente, ed in particolare di aver adottato il sistema SCA (strong consumer authentication).

ABF - Collegio di Bologna ha riconosciuto la responsabilità di un istituto di credito per non aver tutelato il correntista, il quale aveva subito il danno derivante da prelievi on line avvenuti attraverso pagamenti disconosciuti, e derivanti da messaggi anomali trasmessi attraverso link e riconosciuti dalla stessa banca.

Il consumatore era stato contattato, in seguito, da una persona che si qualificava come operatore antifrode, il quale invitava il malcapitato a comunicare i dati bancari per evitare la frode sul conto corrente. 

Subito il danno, il cliente contestava la condotta alla banca, la quale sosteneva di aver adempiuto ai propri doveri di diligenza qualificata, avendo posto in essere misure adeguate a impedire a terzi l’accesso fraudolento.

Il Collegio di Bologna, presa visione della documentazione versata nel procedimento, ha ritenuto l’Intermediario responsabile per il danno sofferto dal cliente per non aver adottato il sistema SCA (strong customer authentication) richiesto per l’accesso al servizio on line della banca. 

Il giudicante osserva, in particolare, che: "Alla luce delle caratteristiche tecniche di sicurezza adottate dall'intermediario ed in assenza di ulteriori anomalie, il Collegio presume che le operazioni fraudolente sono stata rese possibili da un comportamento gravemente colposo del cliente. Questo Collegio, infatti, ritiene per ammissione dello stesso ricorrente che egli ha omesso di adottare tutte le cautele necessarie a custodire i codici di accesso, ed ha verosimilmente reso possibile, inconsapevolmente, l’acquisizione da parte dei malfattori dei codici di autorizzazione delle operazioni contestate (cfr. decisione n. 22745/19)".

Su tali premesse, l’ABF ha ritenuto non provata dall'intermediario bancario la regolare autenticazione delle operazioni contestate, e quindi accertata la sua responsabilità per gli ammanchi sofferti dal consumatore.

ABF collegio Bologna - decisione n. 8263/2022

domenica 4 luglio 2021

Frode on line "smishing vishing". La banca può rimborsare il cliente per il danno subito

Il fenomeno degli illeciti on line è in rapido aumento, a causa dell'inevitabile incremento del commercio elettronico e, quale logica conseguenza, delle transazioni on line.

Di recente, sono in aumento le denunce per furti di dati personali o i prelievi illeciti dal conto corrente on line a seguito di furto della password, attraverso sms o telefonate farlocche.

Stiamo parlando del fenomeno dello smishing e del vishing, particolari forme di attacchi telematici volti a rubare i dati bancari del cliente e svuotargli il conto.

Esiste, sul punto una responsabilità della banca? deve l'intermediario bancario predisporre delle forme di controllo e protezione idonee ad evitare (o comunque limitare) questo fenomeno?

L'Arbitro bancario finanziario è intervenuto, di recente, in una vicenda avente ad oggetto il furto di una somma di denaro sul conto corrente del cliente a seguito di un episodio di smishing e vishing.

- Smishing - vishing: il nuovo ladro digitale

Lo smishing consiste una particolare forma di attacco telematico che si sviluppa attraverso degli sms, inviati dall'autore del reato con lo specifico scopo di appropriarsi illegalmente dei dati bancari della vittima, al fine di prelevare i soldi dal conto.

La condotta è usualmente connotata dall'invio di un link attraverso il messaggio che, se cliccato dalla vittima, reindirizza l’utente su una landing page allestita per raccogliere informazioni personali.

Vishing consiste, invece, di una distinta condotta criminale caratterizzata da un contatto vocale (da qui la definizione "voice phishing") basato su messaggi vocali preregistrati creati con il principale obiettivo di carpire informazioni personali o somme di denaro dal consumatore attribuendo alla richiesta illecita un tono ufficiale ed urgente (esempio, la telefonata con cui si informa il cliente che il proprio conto corrente è stato violato, con appropriazione di somme di denaro).

- Il ruolo della banca - onere di controllo - la decisione dell'ABF

In quest'ottica, quale ruolo assume la banca, ossia l'intermediario bancario che ha un onere di controllo rispetto alle operazioni che avvengono sul conto corrente del cliente?

La recente decisione dell'ABF ci aiuta a rispondere al quesito appena proposto, chiarendo che il professionista deve attivarsi se riscontra anomalie sul conto corrente del cliente, e comunque predisporre sistemi di sicurezza idonei a limitare il fenomeno sopra descritto.

Nel caso di specie, l'organismo giudicante ha ritenuto sussistere molteplici carenze nella condotta tenuta dalla banca, tra le quali risultano le seguenti carenze:

- mancata attivazione dell’sms-alert; 

- mancato blocco delle operazioni individuate come sospette dalla banca; 

- omessa attivazione dei sistemi di allarme nel caso di operazioni a rischio di frode ex art. 8 del D.M. 112/2007; 

- mancato blocco dell’operazione da parte dell’intermediario a seguito di tempestiva segnalazione da parte del cliente; 

- utilizzo di un indirizzo IP estero per le operazioni.

Tutte queste condotte carenti da parte della banca hanno configurato una sua responsabilità per i danni patiti dal cliente, non avendo l'intermediario posto in essere tutte le cautele idonee a tutelare il consumatore, evitando l'esecuzione (o la prosecuzioni) di condotte illecite sul conto corrente di quest'ultimo.

Di conseguenza, la banca è stata condannata a rimborsare il cliente della somma sottratta dai ladri digitali.

Di seguito, la decisione dell'ABF.

venerdì 4 ottobre 2013

La Polizia di Stato segnala nuovi tentativi di phishing telefonico

Fonte: Polizia di Stato
Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla Polizia di Stato in merito a nuovi tentativi di truffa on line, e che vi giriamo invitandovi a prestare la massima attenzione.

"E’ in atto in queste ore una attività di “Phishing” a mezzo telefono (vishing) ai danni di Poste Italiane.

Viene inviato una e-mail con cui si avvisa il destinatario di un presunto blocco della propria carta PostePay per presunte "attività sospette", invitandolo a contattare il numero 069.480....

ATTENZIONE: Al numero indicato è in funzione un risponditore automatico che richiede di comunicare telefonicamente i dati della sua carta di credito.

CONSIGLI: Diffidare, non fornire alcun dato e non contattare il numero in questione".
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