giovedì 9 giugno 2011

Da Trentino inBlu radio al blog - esempi di procedure di conciliazione

Il Decreto Legislativo n. 28/2010 ha introdotto nel nostro paese la procedura da mediazione obbligatoria in alcune materie (ad esempio per questioni afferenti i diritti reali, la successione, la diffamazione a mezzo stampa o rete telematiche etc.).

La procedura di mediazione può concludersi con l'accordo tra le parti, le quali evitano la via del tribunale e raggiungono il c.d. accordo di conciliazione.
Invero, la conciliazione delle controversie non è una novità nel nostro sistema giuridico, in quanto esistono altre ipotesi in cui la controversia nata tra le parti può concludersi in via amichevole.

Ecco alcuni esempi:


a. CONCILIAZIONE DAVANTI AL GIUDICE EX ART. 185 CPC

Il nostro Codice di Procedura Civile prevede che il giudice possa avviare, durante il processo, un tentativo di conciliazione. Tale attività può essere avviata dal giudice anche prevedendo una apposita udienza per il tentativo di conciliazione: la c.d. udienza 185 CPC.

In questa udienza, il giudice può esperire il c.d. tentativo di conciliazione, con il quale invita le parti a cercare una via di uscita amichevole. Tale tentativo può essere rinnovato in qualunque momento delprocesso.
Nel caso di esito positivo del tentativo, le parti ed il giudice sottoscrivono un processo verbale con il quale inseriscono i termini dell'accordo. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.


b. CONCILIAZIONE DEL GIUDICE DI PACE IN SEDE NON CONTENZIOSA

Una ipotesi molto simile a quella appena affrontata è la conciliazione che il Giudice di Pace può realizzare in sede non contenziosa. Il giudice può essere chiamato dalle parti a ricercare una via non contenziosa per la risoluzione del problema.

c. CONCILIAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO: DPL

In materia di lavoro, esiste la procedura di tentativo di conciliazione da proporre davanti al Dipartimento Provinciale del Lavoro.

Questa procedura era obbligatoria fino al 2010, ovvero era condizione di procedibilità. In altri terini, il lavoratore interessato a portare in tribunale il proprio datore di lavoro era comunque tenuto ad avviare una procedura di tentativo di conciliazione davanti alla DPL.


La Legge n. 183/2010 c.d. “Collegato Lavoro” ha modificato la disciplina relativa al tentativo di conciliazione, stabilendo che il lavoratore non sarà più obbligato ad esperire il tentativo di conciliazione prima di rivolgersi al giudice.

In generale, quindi, il tentativo di conciliazione è divenuto facoltativo.

Le uniche ipotesi per le quali il tentativo di conciliazione è rimasto obbligatorio hanno ad oggetto particolari rapporti contrattuali. La conciliazione – divenuta volontaria – può essere tentata presso le sedi sindacali o la DPL.


d. ARBITRATO PRESSO CAMERA DI COMMERCIO – ORDINI PROFESSIONALI - COMUNI

Una forma particolare di risoluzione delle controversie è rappresentata dall'arbitrato con il quale i contendenti nominano un arbitro che ha il compito di decidere la controversia. Tale modalità stragiudiziale di soluzione delle controversie è organizzata dalle Camere di Commercio e presenta, quale incoveniente, i costi elevati da corrispondere all'arbitro.

E' molto utilizzata per la soluzione delle controversie tra soggetti commerciali.


e. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO DELLO SPORT

Particolare organo creato ad hoc per la soluzione di questioni in specifiche materie.


f. CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA TELECOMUNICAZIONI – CORECOM
(Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche)

La conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni è una delle procedure conciliative che si è maggiormente sviluppata negli ultimi anni, ed ha riscontrato successo nella soluzione delle problematiche aventi ad oggetto telefonia e reti digitali.

L'abbonato ad una determinata compagnia telefonica, nel caso in cui riscontri problemi di servizio, deve esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione con la società fornitrice del servizio telefonico.

Il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente proposto con invio di istanza di conciliazione al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) ove l'utente risiede e riceve il servizio telefonico.

L’istanza di conciliazione deve essere sottoscritta dal titolare del contratto o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'istanza deve essere depositata alla segreteria del CO. RE. COM., oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La domanda di conciliazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
  • numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
  • denominazione e sede dell'operatore;
  • i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
  • le richieste dell’istante;
  • fotocopia di un valido documento d’identità;
  • i documenti che si allegano.

La segreteria del CO.RE.COM., ricevuta l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, verifica l'ammissibilità della stessa ed ha 30 giorni di tempo per verificare la possibilità di soluzione amichevole della controversia.

Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, le parti sottoscrivono un accordo con il quale viene evitata la causa in tribunale.

Nel caso di esito negativo, l'utente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.


g. CONCILIATORE BANCARIO (PROBLEMATICHE BANCARIE)

In materia di controversie bancarie è stata creata una figura, quella del Garante bancario, il cui fine è quello di trovare una soluzione amichevole tra banca e utente.

La procedura per adire al conciliatore bancario è chiarita con efficacia nel sito web del conciliatore, anche se si sostanzia nell'invio al conciliatore di una istanza con la quale vengono spiegate le ragioni del reclamo proposto avverso la banca. Usualmente, il cliente si rivolgere al conciliatore dopo aver sollecitato la banca per iscritto a prendere posizione rispetto al suo reclamo. Non trovato alcun riscontro da parte dell'istituto di credito, il cliente si rivolge al conciliatore per avviare un tentativo di soluzione stragiudiziale della controversia.


h. TAVOLI DI CONCILIAZIONE AD HOC (EX CONCILIAZIONE CIRIO/PARMALAT)

Per alcune patologie di massa (si pensi alle vendite di titoli Cirio o Parmalat), le società commerciali preferiscono attivare un tavolo di conciliazione con le associazioni dei consumatori con il fine di trovare una soluzione amichevole alle eventuali contestazioni sollevate dai clienti.

Al tavolo di conciliazione siede, usualmente, un rappresentante dell'operatore commerciale ed uno di una associazione dei consumatori.

Non esiste alcuna procedura specifica e l'unico fine è quello di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

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