venerdì 10 giugno 2011

La pubblicità del finanziamento revolving deve indicare tutte le caratteristiche del prestito - AGCM sanziona COFIDIS

I finanziamenti revolving sono stati oggetto di continue lamentele negli ultimi anni, in quanto le società di intermediazione bancaria non hanno sempre chiarito in modo trasparente le condizioni contrattuali.

La scarsa trasparenza che caratterizza questo tipo di prodotti bancari ha indotto molto associazioni dei consumatori a richiamare il concetto di "pubblicità ingannevole" per le proposte commerciali aventi ad oggetto i famigerati revolving.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) è intervenuta ripetutamente contestando alle varie società finanziarie la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole per non aver chiarito i termini dell'offerta bancaria proposta all'utente attraverso lo spot pubblicitario.

L'ultima società sanzionata da AGCM per aver pubblicizzato in modo ingannevole un finanziamento revolving  è COFIDIS, la quale avrebbe realizzato attività commerciale di un prodotto bancario senza chiarire i termini del contratto.


La vicenda prende avvio da una segnalazione di una associazione dei consumatori, la quale ritiene ingannevole una pratica commerciale avviata da COFIDIS e avente ad oggetto la commercializzazione del prestito revolving.

L'Autorità Garante si attiva per verificare se un particolare messaggio pubblicitario di COFIDIS possa essere considerato ingannevole.

La società veicola, attraverso alcuni periodici, il seguente messaggio "il prestito revolving è un credito rotativo a durata indeterminata", "Prestito Revolving Cofidis, fino a 5.000 lo chiedi al telefono e mentre lo restituisci si ricarica! (¼) man mano che lo rimborsi, ripristini il tuo credito che puoi rendere nuovamente disponibile in qualunque momento!" e "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%". Le restanti indicazioni erano oggetto di indicazione nei "Fogli informativi disponibili sul sito internet (¼) o chiamando il numero verde (¼)".

AGCM contesta alla società di aver pubblicizzato un servizio - il "prestito revolving COFIDIS", senza aver chiarito in modo completo i termini dell'offerta ed in particolare il Tasso Annuo Effettivo Globale applicato al cliente che intenda sottoscrivere un contratto revolving.

L'Autorità spiega che nel caso specifico "Il messaggio in esame lascia intendere la possibilità, con la Cofidis, di ottenere un prestito revolving, e, al riguardo, vengono prospettati esempi dei finanziamenti richiedibili e delle singole rate di rimborso, unitamente alla specifica "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%.

Il messaggio, tuttavia, limitandosi a riportare indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e alle relative rate di rimborso, non indica chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi dei finanziamenti. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l'esatto importo dell'operazione finanziaria, è unicamente indicato attraverso la specifica "TAEG MAX 21,80%" e l'espressione appare troppo generica e tale da non consentire al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dei finanziamenti di cui agli esempi.

L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito.".

Tale grave carenza, sostiene l'Autorità Garante, pone il consumatore in una posizione di debolezza psicologica, non consentendogli di comprendere completamente l'offerta proposta dal professionista.

Il consumatore, infatti, viene invitato ad attivare questa forma di finanziamento senza avere la possibilità di poter comprendere, già nella fase sollecitatoria rappresentata dalla pratica commerciale, i costi effettivi del finanziamento.

In questi termini, la pratica commerciale realizzata da COFIDIS viene ritenuta da AGCM ingannevole e dannosa per i consumatori. L'Autorità Garante, rilevata la violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo da parte di COFIDIS, sanziona la società con euro 70.000,00 di multa.

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