domenica 7 agosto 2011

Se il cellulare non funziona, il consumatore ha diritto ad ottenere la restituzione del prezzo pagato


Questa domenica vi proponiamo una sentenza che affronta la tematica dei prodotti difettati. Il Giudice di Pace, affrontando l'argomento, ha ribadito che in tema di compravendita di beni di consumo, esiste un obbligo da parte del venditore di consegnare al cliente un prodotto conforme al contratto di vendita.
Se tale prodotto presenta dei difetti, riscontrati dal cliente nei termini di legge, il venditore deve riparare il bene o sostituirlo entro un congruo termine dalla richiesta del cliente.
Nel caso in cui il venditore non sostituisca il prodotto, l'acquirente ha il diritto alla restituzione delle somme versate.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORTOMMAGGIORE

[omissis]

sentenza n. 257/10

svolgimento del processo

1. Con atto di citazione, notificato per l'udienza del xxx, l'attore conveniva innanzi a questo giudice di pace la Società, per ottenere la risoluzione del contratto stipulato per l'acquisto di un cellulare Mod. NOKIA 6210 e la restituzione delle somme corrisposte atteso i difetti riscontrati e non riparati, malgrado le reiterate richieste.

2. La società non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

3. Ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, lo stesso non si presentava a renderlo.

4. Assunta la prova orale richiesta, il giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava termine per la precisazione delle conclusioni e redazione di nota conclusionale e sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del xxxx tratteneva la causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda di parte attrice deve essere accolta. Le prove orali assunte e più specificatamente la mancata costituzione del convenuto a contestare eventualmente la richiesta e la mancata presentazione dello stesso a rendere interrogatorio formale, convincono questo giudicante, al di là delle norme che tutelano i consumatori, della veridicità dei fatti esposti in atto di citazione.
Conseguentemente, ritenendo la parte convenuta responsabile dei fatti ascritti deve provvedersi a dichiarare la risoluzione del contrato di acquisto del cellulare NOKIA 6120 stipulato in data xxxx tra l'attore e la Società, condannando la stessa alla restituzione di € 279,00, oltre gli interessi legali dalla data di acquisto al pagamento.
Atteso il comportamento della Società che, disattendendo le normative che garantiscono il consumatore, non ha sostituito immediatamente il bene difettato, costringendo il Signor xxxx a dover adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto prescritto dalla legge, si deve condannare la stessa al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, nella causa promossa tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di acquisto del cellulare NOKIA 6120 stipulato in data xxxx tra il Signor xxxxx e la srl;
- condanna la società xxxxx al pagemento della somma di € 279,00 come da restituzione dell'importo pagato dal Signor xxxx oltre i soli interessi legali dal giorno dell'acquisto al pagamento;
condanna la xxxx al pagamento delle spese di procedimento [omissis]

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