Questa domenica vi proponiamo una particolare sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del Grappa, il quale si è espresso in merito ai danni subiti da un acquirente di un veicolo usato.
Il Tribunale, accertato che il chilometraggio dichiarato all'atto della vendita non corrispondeva a quello reale, ha configurato una responsabilità del venditore per i danni subiti dall'acquirente.
Il venditore, quindi, deve pagare per tutti i danni subiti dal consumatore!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
In persona del G.O.T. Sara Gregoris ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa R.G. XXX/2006 promossa
da
XXX, C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Lo.Fa.
e presso di lui elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...),
giusto mandato alle liti a margine dell'atto di citazione del XXXX,
ATTORE
contro
XXXX, P.I. (...), in qualità di titolare dell'omonima
ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Ma. e presso di lei elettivamente
domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...), giusto mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta del XXXX,
CONVENUTO - Terzo chiamato
XXXX., C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Da.Ar.
e presso di lei elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...),
giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del XXXX;
punto: VENDITA BENI MOBILI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione XXX l'attore Sg.XXX radicava
la presente causa nei confronti del convenuto XXXX., in qualità di titolare
dell'omonima ditta, lamentando difformità e vizi dell'autovettura Audi S8
targata (...) acquistata dal convenuto medesimo. In particolare l'attore
lamentava che da verifiche e controlli eseguiti presso la (...) emergeva che
l'autovettura già al 02.01.2003, quasi due anni prima dell'acquisto,
l'autovettura aveva già una percorrenza di Km. 201.000, e non di Km. 122.000
come dichiarato dal venditore all'atto di vendita del 30.11.2004. Oltre a ciò
nel febbraio 2005, a distanza di un paio di mesi dall'acquisto, l'autovettura
manifestava perdite d'olio dal vano motore. Alla richiesta dell'attore al Bi. di
provvedere alla riparazione in garanzia questi si rifiutava. Il convenuto XXX si
costituiva in giudizio ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva
ritenendo che l'effettivo proprietario e venditore dell'autovettura era il
signor XXX in forza di dichiarazione doc. 1) del 02.12.2003 che lo immetteva nel
possesso del veicolo; rilevava che il prezzo pagato e fatturato era di Euro
11.000,00 e non 18.000,00 e respingeva, in ogni caso, ogni assunzione di
responsabilità in ordine alla riparazione dei danni da perdita d'olio stante la
mancata operatività dell'assicurazione in garanzia. A seguito
dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva XXXX il quale
eccepiva la carenza di legittimazione passiva non essendo mai stato proprietario
dell'auto infatti le parti della compravendita erano il Sg.XXXX e XXXX, che in
ogni caso l'azione di manleva nei suoi confronti non poteva avere seguito
essendo prescritta ai sensi dell'art. 1495, comma 3, codice civile, non essendo applicabili al Ma.En. le disposizioni di cui
all'art. 1519 bis e seguenti c.c.. Perfezionato così il contraddittorio il
Giudice con ordinanza del XXXX ammetteva le prove per interpello e testi
svolte dall'attore. Esperita la prova il Giudice con ordinanza XXXX disponeva CTU tecnica volta a determinare il minore valore dell'autovettura
oggetto di causa stante il chilometraggio di Km 201.000 anziché 122.000 e a
valutare se gli interventi descritti nella fattura XXX siano riconducibili a
mera manutenzione ordinaria o volti ad eliminare difetti del veicolo oltre a
indicare la congruità dell'importo di cui alla fattura. Esperita la perizia, le
parti precisavano le conclusioni all'udienza del XXXXX e la causa veniva
trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata ed è parzialmente accolta. In
ordine alla legittimazione passiva dell'azione attorea si ritiene che essa si
individui nella ditta XXX. in persona dell'omonimo titolare parte venditrice e
parte garante della qualità del mezzo con le dichiarazioni di percorrenza
all'atto di vendita. Si osserva che lo stesso convenuto XXX in sede di
interpello dichiarava: "Il chilometraggio al momento in cui ho acquistato l'auto
- nel 2003 - era di circa 118.000 chilometri; alla successiva vendita del
novembre 2004 era di 122.000 chilometri" (vedi verbale di causa udienza del
02.12.2008). La vendita del novembre del 2004 cui il convenuto fa riferimento è
la vendita effettuata all'attore Sg.XXX. L'istituto del possesso vale titolo, in
ogni caso, non può qui trovare applicazione trattandosi di bene mobile
registrato. Le domande di riduzione di prezzo e di risarcimento danni per il
costo di manutenzione sostenuto dall'attore sono entrambe configurabili ritenuto
che la prima ha per oggetto la congruità del prezzo di acquisto secondo la
descrizione del bene e la seconda la conformità del bene alla qualità e
prestazioni abituali del bene dello stesso tipo. Il ripristino o la riparazione
del bene, quali le opere di manutenzione effettuate sul veicolo, nulla hanno a
che vedere con il valore di mercato del veicolo parametrato alla data di
immatricolazione e all'effettivo chilometraggio. Ciò premesso si osserva che il
prezzo di vendita indicato nella visura PRA allegato quale doc. 3 fascicolo
attoreo è di Euro 11.000,00 così come conformemente indicato nella fattura di
vendita della ditta convenuta e non di Euro 18.000,00. Il prezzo di Euro
18.000,00 emerge nella scrittura privata intervenuta tra il XXXX e lo XXXXX del 29.11.2004 allegato quale doc. 2) fascicolo attoreo, senza che di tale
pagamento, contestato da entrambi convenuti, si abbia ulteriore prova. Il prezzo
di vendita documentalmente provato è di Euro 11.000,00 e quindi deve ritenersi
congruo sulla scorta delle risultanze peritali svolte dal CTU nominato ing. XXXX.
Senz'altro vanno accordate all'attore le spese di manutenzione che ha dovuto
affrontare già all'indomani dell'acquisto e legate alla mancata ordinaria
manutenzione del veicolo, necessarie a consentire l'idoneo uso e prestazioni
abituali del bene compravenduto, ciò conformemente ed ai sensi delle
prescrizioni del Codice del Consumo e delle direttive europee in materia di
responsabilità del venditore di qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene. Il chilometraggio di 201.000 anziché 122.000
chilometri è confortata da elementi documentali e dalla prova testimoniale
esperita con il teste Pi.Bo. Le opere, come da risultanze della CTU, sono state
ritenute di ordinaria manutenzione ma non doverosamente eseguite ai
raggiungimenti delle soglie di chilometraggio prima della vendita all'attore e
la spesa congrua.
pqm
[omissis]
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