Questa domenica vi proponiamo una particolare sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del Grappa, il quale si è espresso in merito ai danni subiti da un acquirente di un veicolo usato.
Il Tribunale, accertato che il chilometraggio dichiarato all'atto della vendita non corrispondeva a quello reale, ha configurato una responsabilità del venditore per i danni subiti dall'acquirente.
Il venditore, quindi, deve pagare per tutti i danni subiti dal consumatore!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
In persona del G.O.T. Sara Gregoris ha pronunciato la 
seguente
SENTENZA
nella causa R.G. XXX/2006 promossa
da
XXX, C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Lo.Fa. 
e presso di lui elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...), 
giusto mandato alle liti a margine dell'atto di citazione del XXXX,
ATTORE
contro
XXXX, P.I. (...), in qualità di titolare dell'omonima 
ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Ma. e presso di lei elettivamente 
domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...), giusto mandato a margine della 
comparsa di costituzione e risposta del XXXX,
CONVENUTO - Terzo chiamato
XXXX., C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Da.Ar. 
e presso di lei elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, Via (...), 
giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del XXXX;
punto: VENDITA BENI MOBILI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione XXX l'attore Sg.XXX  radicava 
la presente causa nei confronti del convenuto XXXX., in qualità di titolare 
dell'omonima ditta, lamentando difformità e vizi dell'autovettura Audi S8 
targata (...) acquistata dal convenuto medesimo. In particolare l'attore 
lamentava che da verifiche e controlli eseguiti presso la (...) emergeva che 
l'autovettura già al 02.01.2003, quasi due anni prima dell'acquisto, 
l'autovettura aveva già una percorrenza di Km. 201.000, e non di Km. 122.000 
come dichiarato dal venditore all'atto di vendita del 30.11.2004. Oltre a ciò 
nel febbraio 2005, a distanza di un paio di mesi dall'acquisto, l'autovettura 
manifestava perdite d'olio dal vano motore. Alla richiesta dell'attore al Bi. di 
provvedere alla riparazione in garanzia questi si rifiutava. Il convenuto XXX si 
costituiva in giudizio ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva 
ritenendo che l'effettivo proprietario e venditore dell'autovettura era il 
signor XXX in forza di dichiarazione doc. 1) del 02.12.2003 che lo immetteva nel 
possesso del veicolo; rilevava che il prezzo pagato e fatturato era di Euro 
11.000,00 e non 18.000,00 e respingeva, in ogni caso, ogni assunzione di 
responsabilità in ordine alla riparazione dei danni da perdita d'olio stante la 
mancata operatività dell'assicurazione in garanzia. A seguito 
dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva XXXX il quale 
eccepiva la carenza di legittimazione passiva non essendo mai stato proprietario 
dell'auto infatti le parti della compravendita erano il Sg.XXXX e XXXX, che in 
ogni caso l'azione di manleva nei suoi confronti non poteva avere seguito 
essendo prescritta ai sensi dell'art. 1495, comma 3, codice civile, non essendo applicabili al Ma.En. le disposizioni di cui 
all'art. 1519 bis e seguenti c.c.. Perfezionato così il contraddittorio il 
Giudice con ordinanza del XXXX ammetteva le prove per interpello e testi 
svolte dall'attore. Esperita la prova il Giudice con ordinanza XXXX disponeva CTU tecnica volta a determinare il minore valore dell'autovettura 
oggetto di causa stante il chilometraggio di Km 201.000 anziché 122.000 e a 
valutare se gli interventi descritti nella fattura XXX siano riconducibili a 
mera manutenzione ordinaria o volti ad eliminare difetti del veicolo oltre a 
indicare la congruità dell'importo di cui alla fattura. Esperita la perizia, le 
parti precisavano le conclusioni all'udienza del XXXXX e la causa veniva 
trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata ed è parzialmente accolta. In 
ordine alla legittimazione passiva dell'azione attorea si ritiene che essa si 
individui nella ditta XXX. in persona dell'omonimo titolare parte venditrice e 
parte garante della qualità del mezzo con le dichiarazioni di percorrenza 
all'atto di vendita. Si osserva che lo stesso convenuto XXX in sede di 
interpello dichiarava: "Il chilometraggio al momento in cui ho acquistato l'auto 
- nel 2003 - era di circa 118.000 chilometri; alla successiva vendita del 
novembre 2004 era di 122.000 chilometri" (vedi verbale di causa udienza del 
02.12.2008). La vendita del novembre del 2004 cui il convenuto fa riferimento è 
la vendita effettuata all'attore Sg.XXX. L'istituto del possesso vale titolo, in 
ogni caso, non può qui trovare applicazione trattandosi di bene mobile 
registrato. Le domande di riduzione di prezzo e di risarcimento danni per il 
costo di manutenzione sostenuto dall'attore sono entrambe configurabili ritenuto 
che la prima ha per oggetto la congruità del prezzo di acquisto secondo la 
descrizione del bene e la seconda la conformità del bene alla qualità e 
prestazioni abituali del bene dello stesso tipo. Il ripristino o la riparazione 
del bene, quali le opere di manutenzione effettuate sul veicolo, nulla hanno a 
che vedere con il valore di mercato del veicolo parametrato alla data di 
immatricolazione e all'effettivo chilometraggio. Ciò premesso si osserva che il 
prezzo di vendita indicato nella visura PRA allegato quale doc. 3 fascicolo 
attoreo è di Euro 11.000,00 così come conformemente indicato nella fattura di 
vendita della ditta convenuta e non di Euro 18.000,00. Il prezzo di Euro 
18.000,00 emerge nella scrittura privata intervenuta tra il XXXX e lo XXXXX del 29.11.2004 allegato quale doc. 2) fascicolo attoreo, senza che di tale 
pagamento, contestato da entrambi convenuti, si abbia ulteriore prova. Il prezzo 
di vendita documentalmente provato è di Euro 11.000,00 e quindi deve ritenersi 
congruo sulla scorta delle risultanze peritali svolte dal CTU nominato ing. XXXX. 
Senz'altro vanno accordate all'attore le spese di manutenzione che ha dovuto 
affrontare già all'indomani dell'acquisto e legate alla mancata ordinaria 
manutenzione del veicolo, necessarie a consentire l'idoneo uso e prestazioni 
abituali del bene compravenduto, ciò conformemente ed ai sensi delle 
prescrizioni del Codice del Consumo e delle direttive europee in materia di 
responsabilità del venditore di qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento della consegna del bene. Il chilometraggio di 201.000 anziché 122.000 
chilometri è confortata da elementi documentali e dalla prova testimoniale 
esperita con il teste Pi.Bo. Le opere, come da risultanze della CTU, sono state 
ritenute di ordinaria manutenzione ma non doverosamente eseguite ai 
raggiungimenti delle soglie di chilometraggio prima della vendita all'attore e 
la spesa congrua.
pqm
[omissis]
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