La Cassazione ha affermato, con due recenti sentenze gemelle, che il titolare dell'area dichiarata edificabile dal comune non è tenuto a versare la corrispondente ICI nel caso in cui il terreno sia destinato ad attività agricola.
Di seguito la sentenza
Corte di Cassazione
Sez. V
sentenza n. 1824/2011
[...]
Fatto e Diritto
La sig.ra (..) ha impugnato l’avviso di
accertamento ICI per l’annualità 1989, con il quale il Comune di ………. recuperava
l’imposta dovuta su un’area fabbricabile, dichiarata agricola ai sensi del
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b).
La contribuente eccepiva che il terreno, di cui
era comproprietaria pro indiviso per 1/3 assieme alle figlie (..) e (..), era di
fatto utilizzato dalla figlia (..), coltivatrice diretta, per attività
agro-silvo-pastorale e, quindi, era soggetto al regime agevolato di cui alla
citata disposizione di legge.
La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha
accolto l’appello dell’ente impostore.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza,
meglio indicata in epigrafe, ricorre la contribuente, denunciando la violazione
e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma
1, lettera b), comune di ………. resiste con controricorso.
Il ricorso e fondato.
Secondo la più recente e condivisa giurisprudenza
di questa Corte, “In tema di ICI, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, articolo 2, comma 1, lettera b), nel considerare agricolo un terreno, pur
suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e
condotto dai soggetti indicati nell’articolo 9, comma 1 (coltivatori diretti od
imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante “esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad
una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio
dell’area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un
fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo
dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore
diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività
agricola” (Cass. 15566/2010).
Conseguentemente, va cassata la sentenza
impugnata e, sulla base del principio di diritto affermato, la causa può essere
decisa in merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., accogliendo la domanda
introduttiva del giudizio.
Attesa la novità della questione e l’esito
alterno dei due gradi del giudizio di merito, sussistono giuste ragioni per
compensare le spese dell’intero processo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
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