Il
pagamento della rata del mutuo è un problema centrale nella vita
delle famiglie italiane ed è in netto aumento la percentuale dei
nuclei familiari che non riescono ad onorare il finanziamento della
propria casa.
b
Il
problema è stato oggetto di interventi politici, si pensi alla
sospensione del pagamento delle rate, il cui fine è stato quello di
aiutare la parte della popolazione più in difficoltà
nell’ adempimento del proprio debito bancario.
Tale
difficoltà si è più facilmente presentata per chi aveva scelto il
mutuo a tasso variabile, collegato ad indici quali, ad esempio,
l’EURIBOR, e quindi si è trovato nella situazione di non poter più
sostenere la rata mensile.
Esistono,
invero, delle possibilità di cambiare le condizioni di mutuo
attraverso un istituto nuovo e temporaneo, in quanto introdotto solo
con il DL 70/2011, la negoziazione
del mutuo,
ovvero con un altro strumento ormai introdotto nel nostro paese da
anni, la portabilità del mutuo,
e che consente al debitore di cambiare banca ed ottenere diverse
condizioni.
a. la
negoziazione del mutuo ex DL 70/2011
In
generale, le condizioni del mutuo possono essere modificate solo con
l’accordo tra cliente e banca.
Il
Decreto Legge 70/2011 (c.d. decreto Sviluppo) ha introdotto la
possibilità per il mutuatario di poter modificare le condizioni del
contratto, con una rinegoziazione del mutuo anche senza il consenso
della banca.
La
norma ha, invero, riconosciuto tale opportunità solo al verificarsi
di una serie di condizioni, tant’è che tale misura riguarda solo
una piccola parte dei mutuatari.
Quali
sono le condizioni per l’applicazione delle norme previste ex DL
70/2011?
1)
deve trattarsi di mutuo ipotecario;
2)
l’importo originario del finanziamento deve essere inferiore a
200.000,00;
3)
il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto o la
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
4)
il mutuo deve presentare una rata con tasso variabile;
5)
il mutuatario deve avere dichiarazione Isee non superiore a
35.000,00;
6)
il mutuatario non deve aver omesso o ritardato il pagamento di alcuna
rata;
Queste
condizioni, invero, limitano l’ambito di applicazione della misura
introdotta con il Decreto Legge 70/2011, la quale ha anche una
validità temporale temporanea in quanto la misura può essere
usufruita sino al 31 dicembre 2012 e solo per i mutui accesi prima
del 14 maggio 2011.
b. surrogazione
del mutuo - la portabilità
La
surrogazione del mutuo è, contrariamente alla negoziazione, una
opportunità che viene prevista anche dal codice civile, che
disciplina l'ipotesi generale della surrogazione agli artt. 1201 e
seguenti.
Per quello che
ci interessa, l'atto di surrogazione di un mutuo da parte del
debitore è previsto dall'art. 1202 c.c. "Il debitore, che
prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al
fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del
creditore, anche senza il consenso di questo".
Una surrogazione
del mutuo deve rispettare tre caratteristiche:
a) mutuo e
quietanza devono presentare data certa;
b) deve essere
indicata con certezza la destinazione della somma oggetto di mutuo;
c) che
nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la
provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella
quietanza tale dichiarazione.
La surrogazione
del mutuo avviene attraverso atto pubblico.
La surrogazione
dei mutui bancari prende il nome di portabilità del mutuo e
consente al mutuatario di sostituire l'istituto di credito che ha
erogato inizialmente il mutuo con altra banca, che ad esempio propone
condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente
costituita.
Occorre
ricordare che tale opportunità è stata introdotta con il decreto
Bersani sulle liberalizzazioni – decreto legge 7/2007 – il quale
ha disposto la previsione ex lege del meccanismo
già previsto dall'articolo 1202 del codice civile anche nei rapporti
bancari.
Tale norma non
era infatti utilizzabile in precedenza in quanto le banche inserivano
alcune clausole nel contratto proprio per escludere tale possibilità
alla clientela.
Il decreto
Bersani ha permesso di attivare la procedura di portabilità del
mutuo da una banca ad altro istituto di credito, vietando la
possibilità di inserimento di penali o altri oneri nel contratto di
finanziamento.
L'art.
8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella L.n. 40/2007,
reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:
> la
non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore
del creditore non preclude a debitore l'esercizio della facoltà
di surrogazione di cui all'art. 1202 cod. civ. (comma 1);
> nel
caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato
subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato (comma 2);
> è
nullo ogni patto che impedisca o renda oneroso per il debitore
l'esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3);
> la
predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei
benefici fiscali (comma 4).
La procedura per
la portabilità del mutuo si articola in tre fasi:
- Fase di avvio della procedura
Il
cliente prende contatto con altro istituto di credito e verifica la
possibilità di spostare il proprio mutuo. Richiede, alla banca
originaria, l'indicazione dell'esatto importo del debito residuo e
concorda con la nuova banca una possibile data di formalizzazione
dell'operazione.
La banca
subentrante comunica alla banca originaria la data di formalizzazione
dell'operazione e richiede essa stessa l'importo oggetto di mutuo.
- Comunicazione dell'importo residuo di mutuo
La
banca originaria rende noto, entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla banca
l'importo residuo avvalendosi dei sistemi di colloquio
elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione
dell'operazione.
- Formalizzazione dell'operazione di portabilità del mutuo
La
banca subentrante procede alla realizzazione dell'operazione di
portabilità con la firma di nuovo contratto con il cliente e
con la sostituzione nelle garanzie.
Questa
fase avviene attraverso atto pubblico e si perfezione con il
contestuale rilascio della quietanza da parte della banca originaria.
La banca
subentrante provvede a richiedere l'annotazione ai sensi dell'art.
2843 cod. civ. del trasferimento a suo favore della garanzia
ipotecaria già iscritta , in conseguenza della stipula del
nuovo contratto di mutuo.
c.- cosa scegliere?
La scelta tra negoziazione o surrogazione è inevitabilmente legata al rapporto bancario intrattenuto e all'esigenza che si deve soddisfare. La possibilità introdotta con il Decreto sviluppo permette al cliente di negoziare il mutuo con maggiore forza contrattuale, ma pur sempre limitato in quanto la banca può sempre riconoscere un tasso fisso maggiore (comprensivo anche di spread) maggiore sul nuovo contratto di finanziamento oggetto di negoziazione.
Il potere contrattuale può essere maggiore per la portabilità perchè il mutuatario può stabilire più facilmente le condizioni per il trasferimento del mutuo.
Le difficoltà maggiori s'incontrano nel trovare una banca disposta ad accettare nuove condizioni contrattuali da parte del cliente.
Qui potete ascoltare parte della trasmissione del 28 ottobre 2011.
Qui potete ascoltare parte della trasmissione del 28 ottobre 2011.
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