domenica 27 novembre 2011

AGCM - Provvedimento n. 22784


Questa domenica vi proponiamo il recente provvedimento n. 22784 dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato con  il quale è stata avviata una procedura nei confronti di Executive Travel Company. 

Come è andata a finire? vedi.

Vuoi liberarti della tua multiproprietà? vedi.




IP118 - HOLIDAY BUSINESS CONSULTING - MEDIATIME GROUP - EXECUTIVE TRAVEL COMPANY/OFFERTA GENESIS VACATION CLUB - CLUB VACANZE NAVIGATOR - EXPO VACATION CLUB



Provvedimento n. 22784



L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 18545 del 25 giugno 2008 (PS 186), con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Holiday Business Consulting S.r.l., consistente nel promuovere la propria attività di “permuta” di settimane di multiproprietà in un sistema denominato “Genesis Vacation Club Gold” al fine di usufruire di soggiorni presso residences, biglietti aerei e pacchetti viaggio, omettendo delle informazioni rilevanti per la valutazione della convenienza dell’offerta;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008, l’Autorità ha deliberato che la società Holiday Business Consulting S.r.l. (di seguito anche HBC), aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, e 22 del Codice del Consumo. Al riguardo, l’Autorità ha rilevato che il professionista aveva diffuso, mediante internet, dei messaggi ingannevoli, volti a promuovere l’adesione ad un club, denominato “Genesis Vacation Club Gold”, attraverso la cessione di settimane di multiproprietà e la conversione di queste ultime in un certo numero di punti vacanza, utilizzabili, attraverso lo stesso “Genesis Vacation Club Gold”, al fine di usufruire di servizi turistici, senza tuttavia
fornire ai consumatori informazioni utili dai quali evincere le condizioni economiche di fruizione del servizio reclamizzato e quindi la convenienza economica dell’offerta. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
2. Il provvedimento è stato notificato al professionista in data 14 luglio 2008 ed è dotato di efficacia esecutiva relativamente alla diffida ivi contenuta1.
3. Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 febbraio 2011, integrata con documentazione pervenuta in data 10 giugno 2011, uno studio legale, per conto di numerosi consumatori dallo stesso assistiti, ha segnalato che la società Mediatime Group S.r.l. in liquidazione, denominata in precedenza HBC Europe S.r.l. (di seguito anche Mediatime Group), ha sostanzialmente proseguito l’attività precedentemente svolta con HBC ed in stretto raccordo con la società Executive Travel Company S.r.l. (di seguito anche ETC). Il segnalante, nell’ evidenziare che i tre soggetti sopra indicati costituiscono in realtà una medesima entità economica, ha lamentato la reiterazione della pratica commerciale oggetto
del provvedimento sopra citato2.
4. L’unitarietà di gestione tra HBC (prima denominata, Holiday Business Consulting – HBC S.p.A., poi divenuta HBC S.r.l.) e Mediatime Group è confermata dall’insieme delle evidenze acquisite.
5. Significativi elementi comuni alle due società, oltre all’attività svolta in modo coordinato (per la quale si rinvia anche al provvedimento n. 18545, laddove si richiama anche l’attività svolta da HBC Europe S.r.l.), sono rinvenibili nella coincidenza della sede (inizialmente localizzata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, e poi trasferita a Bari) e dell’amministratore, il signor Marengo Domenico, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC e poi Amministratore Unico della società Mediatime.
6. Inoltre, le evidenze raccolte, tra l’altro, provano che Mediatime Group, in seguito all’adozione del provvedimento dell’Autorità, ha sostanzialmente proseguito l’attività precedentemente svolta da HBC, con la promozione di un’offerta 1 [In particolare, la legittimità del provvedimento è stata confermata dal Tar del Lazio, con sentenza n. 1824/ 2009; l’efficacia della sentenza è stata successivamente sospesa dal Consiglio di Stato limitatamente alla sanzione irrogata dall’Autorità, con ordinanza n.
3472/2009. 
7. Successivamente, come emerso dagli accertamenti svolti d’ufficio, Mediatime Group è stata cancellata dal registro delle imprese, cessando pertanto di esistere sotto il profilo formale dal 20 maggio 2011; al contempo, tuttavia, l’attività pubblicizzata sul sito www.clubnavigatorcom è proseguita attraverso la commercializzazione dello stesso prodotto da parte di altra società, ETC7, solo apparentemente distinta dalle prime due
8. Ed infatti, ETC presenta elementi di continuità economica rispetto alle precedenti sia sotto il profilo oggettivo (tipo di attività e modalità organizzative) che soggettivo
(A quest’ultimo riguardo, si osserva in particolare che ETC risulta riconducibile ad uno stesso centro unitario, facente capo al signor Domenico Marengo, già avente funzioni di amministrazione nelle suddettesocietà (HBC e Mediatime Group) ed attuale amministratore unico della medesima
10. Inoltre, l’attività c.d. di “rottamazione” di multiproprietà - commercializzata da ETC in cambio di servizi turistici dalla stessa offerti mediante un sistema denominato “Expo Vacation Club” - risulta essere stata pubblicizzata anche mediante altri siti internet (quale i siti www.expovacationclubcom e www.programmaexpo.com), sms inviati ai consumatori ed altre iniziative promozionali. In tali ambiti risulta essere stata illustrata la possibilità di “scambiare” la titolarità di diritti di multiproprietà con l’adesione al sistema “Expo Vacation Club” 11, dalla stessa società offerto anche a consumatori che avevano acquistato da HBC l’analogo prodotto “Genesis Vacation Club Gold”12, oggetto dinvalutazione nel provvedimento n. 18545.).
9. La pratica commerciale posta in essere da Executive Travel Company S.r.l. presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato; in particolare, la promozione sopra descritta contiene una descrizione ambigua del prodotto pubblicizzato, in quanto mancante di informazioni idonee a consentire ai consumatori di valutare il costo del servizio e dunque la convenienza economica dell’offerta.
10. Pertanto, dalle evidenze documentali risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa dal professionista quantomeno dall’11 settembre 2008.
11. Per le considerazioni che precedono, inoltre, va tenuto conto che nel caso di specie è configurabile solo un mutamento ininfluente di forma di una stessa impresa, ovvero dello stesso “professionista”, a fronte del quale, ritenendosi applicabili in via analogica i principi comunitari affermatisi in materia di tutela della concorrenza, va tenuta presente la continuità economica tra i soggetti sopra menzionati ai fini dell’imputazione dell’illecito, di modo da assicurare un’efficace applicazione della disciplina.
12. L’inottemperanza alla precedente diffida è pertanto da ritenere imputabile a Executive Travel Company S.r.l., nonché al signor Marengo Domenico, nella sua qualità di persona fisica che risulta aver concorso nella realizzazione dell’illecito, mediante l’ideazione ed organizzazione del comportamento commerciale sopra descritto, volto ad eludere l’efficacia della diffida adottata dall’Autorità.
13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n.
18545, del 25 giugno 2008, ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Executive Travel Company S.r.l. e al signor Domenico Marengo la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 18545 del 25 giugno 2008;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’ articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Garozzo;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

2 commenti:

  1. Buongiorno
    anche noi abbiamo stipulato un contratto con la ETC SRL l'anno scorso ma ci siamo resi conto che è un imbroglio bello e buono, infatti ci viene detto in continuazione che non ci sono disponibilità per fare vacanze, pur avendoli contattati mesi e mesi fa. Anzi, ormai il numero sembra disattivato. Cosa consigliate di fare?

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    Risposte
    1. La Sua lamentela non è la prima che giunge alla nostra Associazione. Alcune segnalazioni riguardano la società ETC e i contratti di vendita di prodotti vacanza conclusi con i consumatori. Di recente sono aumentate le segnalazioni di multiproprietari del "fallito" resort La Luna, i quali ricevono richieste di pagamento delle spese anuali di gestione. Altre segnalazioni di acquirenti di settimane vacanza di resort a Fuerteventura che non riescono, come nel caso segnalato da angyegio, ad usufruire del proprio diritto.
      Come altre volte, vi suggeriamo di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, e comprendere per bene quale diritto vacanza state acquistando e come potete utilizzare il vostro diritto.
      Per chi è proprietario di questi diritti vacanza, sconsigliamo di affidarsi a società che promettono la cancellazione del diritto, perché in molti casi sono solo tentativi di spillarvi ulteriori soldi senza liberarvi da questo diritto vacanza (multiproprietà e simili).

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