domenica 22 gennaio 2012

La Cassazione ribadisce che il termine per contestare i vizi del bene acquistato è di otto giorni dalla scoperta

La sentenza che vi proponiamo questa settimana ha ad oggetto i vizi del bene oggetto di compravendita.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog e abbiamo evidenziato che nel caso in cui il consumatore scopra un vizio è suo obbligo quello di denunciarlo, sotto forma di reclamo, al venditore entro otto giorni.

L'omessa denuncia comporta la decadenza dell'acquirente al diritto di garanzia, così come stabilito ex art. 1495 c.c. "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.".

In altri termini, il consumatore non può più, dopo tale termine, esercitare il proprio diritto di garanzia, con sostituzione del prodotto oggetto di acquisto, così come ribadito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia che vi proponiamo di seguito.

Cass_444_2012

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