domenica 5 febbraio 2012

Contratti in derivati finanziari: no al sequestro preventivo nei confronti della banca

Questa domenica proponiamo, di seguito, il recente provvedimento della Cassazione con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la illegittimità del sequestro preventivo ordinato dal PM del Tribunale di Messina nei confronti di BNL.

Il Tribunale di Messina aveva ordinato il sequestro di 17 milioni nei confronti della banca, all'interno delle indagini avviate per contratti in derivati finanziari conclusi tra lo stesso istituto di  credito e i Comuni di Messina e di Taormina.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47421 del 2011, ha chiarito che la misura del sequestro preventivo non può essere applicata in ogni caso, ma è ammissibile solo nel caso in cui sussistano i presupposti di legge.

Nel caso di specie, la Cassazione ritiene insussistenti tali presupposti.

La pronuncia assume, però, rilievo anche sotto altro profilo, in quanto la Suprema Corte affronta la questione della truffa contrattuale ed afferma il principio secondo il quale l'azione truffaldina si verifica nel momento in cui vi sia l'effettiva diminuzione patrimoniale quale conseguenza del raggiro.

In materia di contratti in strumenti derivati, alla luce della natura aleatoria di tale forma di investimento, non è possibile utilizzare il valore del mark-to-market come mezzo volto a dimostrare l'esistenza di ingiusto profitto tratto dalla banca in danno dell'ente pubblico.
Il mark-to-market è solamente una mera proiezione finanziaria che si fonda su valori teorici, ma non definitivi, non idoneo a configurare alcuna ipotesi di truffa contrattuale.



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