Questa domenica proponiamo, di seguito, il recente
provvedimento della Cassazione con la quale il giudice di legittimità ha
dichiarato la illegittimità del sequestro preventivo ordinato dal PM del
Tribunale di Messina nei confronti di BNL.
Il Tribunale di Messina aveva ordinato il
sequestro di 17 milioni nei confronti della banca, all'interno delle indagini
avviate per contratti in derivati finanziari conclusi tra lo stesso istituto di credito e i Comuni di Messina e di Taormina.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47421
del 2011, ha chiarito che la misura del sequestro preventivo non può essere
applicata in ogni caso, ma è ammissibile solo nel caso in cui sussistano i
presupposti di legge.
Nel caso di specie, la Cassazione ritiene
insussistenti tali presupposti.
La pronuncia assume, però, rilievo anche sotto
altro profilo, in quanto la Suprema Corte affronta la questione della truffa
contrattuale ed afferma il principio secondo il quale l'azione truffaldina si
verifica nel momento in cui vi sia l'effettiva diminuzione patrimoniale quale
conseguenza del raggiro.
In materia di contratti in strumenti derivati,
alla luce della natura aleatoria di tale forma di investimento, non è possibile
utilizzare il valore del mark-to-market come mezzo volto a dimostrare
l'esistenza di ingiusto profitto tratto dalla banca in danno dell'ente
pubblico.
Il mark-to-market è solamente una mera
proiezione finanziaria che si fonda su valori teorici, ma non definitivi, non
idoneo a configurare alcuna ipotesi di truffa contrattuale.
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