La Cassazione ha ribadito, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, che la Tariffa di Igiene Ambientale non deve essere considerata come un corrispettivo versato alla società pubblica per il servizio ricevuto dal contribuente, ma come un vero e proprio tributo.
Conseguentemente, il Comune non può chiedervi di pagare l'IVA sulla TIA in quanto è vietata la doppia imposizione sul medesimo presupposto impositivo. ("divieto di doppia tassazione").
Occorre osservare che già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 del 24 luglio 2009, ha individuato la natura tributaria della TIA con conseguente divieto di applicare l'IVA.
La sentenza della Cassazione, confermando il principio affermatosi, autorizza i contribuenti a richiedere il rimborso per l'IVA illegittimamente versata in questi anni.
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Cassazione:no IVA sulla TIA by Consumatore Informato
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