domenica 4 marzo 2012

La garanzia per l'eventuale cambio di parti del veicolo deve essere interpretata in favore dell'acquirente

Questa settimana proponiamo la recente sentenza con la quale il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto una controversia sorta tra una compagnia assicurativa e un assicurato il quale chiedeva il rimborso delle somme spese per la riparazione del motorino per alzare il vetro del veicolo.

La compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento all'automobilista sostenendo che quel tipo di riparazione non era coperto dal contratto sottoscritto. 

Il Giudice di Pace, interpretando il contratto sottoscritto dall'assicurato, ha ritenuto che la clausola deve essere sempre "vista" in favore della parte svantaggiata, il consumatore.

Conseguentemente, il giudice ha concluso ordinando alla società di pagare all'assicurato i costi sostenuti per la riparazione del veicolo.

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