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domenica 25 marzo 2012

Viaggio in Messico con disservizi? il turista può chiedere il risarcimento della vacanza rovinata alla compagnia aerea

Il danno da vacanza rovinata è oramai riconosciuto dai giudici come fonte di risarcimento in favore del turista per i disservizi causati dal tour operator o dalla compagnia aerea.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 ha introdotto le norme in materia di compensazione ed assistenza dei passeggeri nel caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Tali norme sono state, in seguito, trasfuse nel Codice del Consumo il quale ha, peraltro, riconosciuto l'esistenza di un ulteriore danno non patrimoniale, ossia da "vacanza rovinata" (vedasi art. 92 Codice del Consumo).

Tale danno è stato anche riconosciuto dal Giudice di Pace di Grosseto nella recente sentenza del 20 febbraio 2012, che vi proponiamo di seguito, con la quale un tour operator e una compagnia aerea sono stati riconosciuti responsabili per i danni subiti dai turisti per un viaggio in Messico contrassegnato dai disservizi.

Il giudice ha ritenuto fondata la richiesta di danno esistenziale subito dagli attori e conseguente allo stress sofferto a causa della negligente condotta da parte degli operatori professionali, i quali non hanno offerto alcuna valida assistenza ai turisti durante il soggiorno nella località di Cancun.

Il giudice ha condannato, in via equitativa, i professionisti a risarcire i turisti per il disagio e lo stress sofferto.

Di seguito, il testo della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Grosseto  

domenica 4 marzo 2012

La garanzia per l'eventuale cambio di parti del veicolo deve essere interpretata in favore dell'acquirente

Questa settimana proponiamo la recente sentenza con la quale il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto una controversia sorta tra una compagnia assicurativa e un assicurato il quale chiedeva il rimborso delle somme spese per la riparazione del motorino per alzare il vetro del veicolo.

La compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento all'automobilista sostenendo che quel tipo di riparazione non era coperto dal contratto sottoscritto. 

Il Giudice di Pace, interpretando il contratto sottoscritto dall'assicurato, ha ritenuto che la clausola deve essere sempre "vista" in favore della parte svantaggiata, il consumatore.

Conseguentemente, il giudice ha concluso ordinando alla società di pagare all'assicurato i costi sostenuti per la riparazione del veicolo.

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