domenica 24 giugno 2012

Nuovo intervento della Cassazione in materia di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a proporre una sentenza della Cassazione che affronta il tema dei danni che può reclamare il turista nel caso nel caso di disservizi subiti durante il periodo di vacanza trascorso presso un resort o un centro vacanza.

La Cassazione è intervenuta per ribadire il principio che nel caso in cui il tour operator non rispetti i propri obblighi contrattuali è chiamato a risarcire il cliente (turista) non solo del danno patrimoniale subito da quest'ultimo, ma anche del c.d. danno da vacanza rovinata.

Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale.

Il giudice di legittimità, seguendo le norme introdotte negli ultimi anni in materia di "pacchetti vacanza", ha evidenziato ancora una volta che esiste un interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato. Consiste nell'interesse del turista a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato.

Ne consegue che nel caso in cui il tour operator non adempia a tutti i propri obblighi, questi sarà chiamato anche a rispondere del risarcimento dell'eventuale pregiudizio non patrimoniale (disagi psicologici) definito come "danno da vacanza rovinata".

L'aspetto interessante della sentenza che proponiamo di seguito è che il consumatore non deve provare il collegamento tra i disservizi e il danno non patrimoniale (che è in re ipsa - ossia il collegamento è immediato e diretto), ma solo l'esistenza del pregiudizio sofferto.

Cass_7256_2012

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