domenica 20 gennaio 2013

Alterazione del conta chilometri del veicolo usato e annullamento del contratto per dolo del venditore


La modifica del contachilometri di un veicolo usato rende annullabile il contratto di acquisto e legittima l'acquirente a chiedere la restituzione del prezzo versato al concessionario?

Abbiamo già trattato l'argomento di recente richiamando la decisione assunta dal Tribunale di Perugia, il quale ha ritenuto non sufficiente la manomissione del dispositivo del conta chilometri per obbligare il venditore di autoveicoli a riprendersi la macchina usata.

Il Tribunale di Perugia ha così motivato la propria decisione "L'indicazione sul contachilometri e sulla garanzia di un chilometraggio superiore a quello reale integra una condotta di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale che ha inciso sulla formazione complessiva del consenso da parte dell'acquirente. Si ritiene tuttavia che il dolo accertato nella condotta del venditore non sia stato determinante del consenso posto che nessuna allegazione o prova è stato fornita dall'attore a dimostrazione che nel caso di un chilometraggio più elevato non avrebbe concluso il contratto, sicché deve escludersi la ricorrenza del dolo quale causa di annullamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1439 c.c.

La circostanza che l'attore abbia pattuito un certo prezzo a fronte di un chilometraggio inferiore a quello reale induce piuttosto a ritenere che il raggiro utilizzato pur non avendo determinato il consenso in via esclusiva ha, tuttavia, condotto lo steso a stipulare il contratto a condizioni più onerose, sull'erronea convinzione di aver acquistato un veicolo più nuovo e in migliori condizioni di uso, rilevando dunque la condotta tenuta quale dolo incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c.

Il raggiro sul reale chilometraggio del veicolo investe un elemento certamente non trascurabile del contratto (la determinazione del prezzo) sicché deve ritenersi operante, in applicazione di pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, l'operare di una presunzione iuris tantum sulla circostanza che senza la condotta illecita tenuta dalla concessionaria l'attore avrebbe stipulato il contratto a condizioni di miglior favore.". (vedi)

Di segno assolutamente opposto è la sentenza n. 1480/2012 della Suprema Corte di Cassazione, la quale invece sostiene che l'omessa comunicazione da parte del concessionario della falsità dei chilometri dichiarati dal dispositivo è circostanza idonea a far considerare dolosa la sua condotta ex art. 1439 c.c., con conseguente annullamento del contratto di vendita.

La Cassazione afferma che il valore monetario del veicolo non può essere solo stabilito dal mercato dell'usato e che comunque il dato del conta chilometri deve essere considerato centrale nella valutazione del prezzo del mezzo offerto al consumatore.

In questo senso, è dolosa ai sensi dell'art. 1439 c.c. non solo la condotta del venditore che manomette il conta chilometri, ma anche quella di colui che non controlla la veridicità del dato manomesso da altri e non lo comunica all'acquirente. 

Nel caso di specie, la vettura usata venduta dalla concessionaria era stata acquistata da quest'ultima da altro rivenditore che aveva modificato il conta chilometri con il fine di dichiarare meno chilometri di quelli effettivamente percorsi dall'auto.

La Cassazione ritiene che il concessionario che non comunica che i dati del conta chilometri non sono veritieri pone in essere una condotta dolosa, in quanto "il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod.civ.) può consistere tanto nell’ ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’ acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente."

L'acquirente di un mezzo usato può, in tali circostanze, far dichiarare annullato il contratto ed ottenere la restituzione dei soldi versati, più eventuali danni subiti dalla condotta del concessionario.

Di seguito la sentenza n. 1480/2012 della Suprema Corte di Cassazione.


Corte di Cassazione, sentenza n. 1480/2012



Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 02.02.2012, 1480
Svolgimento del processo
L’officina Fratelli M. ed E. Z., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l’officina fratelli M., avente ad oggetto un’autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall’ acquirente.
G. S. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura) l’annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l’officina fratelli M. ed E. Z., eccependo di non aver mai taciuto mentito sulla provenienza dell’auto, di aver consegnato l’originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l’acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d’uso e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate. Chiedevano, che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005, accoglieva l’appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di Ravenna.
Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti (consegna dopo pochi giorni dell’acquisto dell’originale carta di circolazione da cui risultava l’identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l’acquisto del veicolo, si limitò a contestare l’esistenza dell’alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull’identità del proprietario del veicolo) escludeva l’esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l’alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l’automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria. La società fratelli M. di B. C. e C. sas. e Z. E. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. S. denuncia: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1337 c.c. 1375 c.c. e 1429 c.c. nonché, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all’art. 1439 cod. civ. perché era pacifico che il contachilometri dell’automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km, mentre, in realtà, l’autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1439 c.c., nonché omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione sul precedente proprietario dell’auto, che anziché essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l’Autoservizi M. acquistò l’autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km, se successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all’officina M., se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km, è chiaro che l’autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: Autoservizi M., sig. M. e sig. Z.
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall’Autoservizi M. perché, trattandosi di un’impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini. Allora quella manomissione può essere stata effettuata o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli M. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata.
1.1. Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
1.1. a) A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che nel caso in esame, quell’ alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente perché a) quell’ alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’ autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’ epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso e- avrebbe dovuto farlo- di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l’automobile da un Autonoleggio, avrebbe dovuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la M. spa, potesse dismettere un’autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un’autofficina, ragionevolmente era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell’autovettura stessa.
E di più, la Corte bolognese non chiarisce -e lo avrebbe dovuto fare- le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l’una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’ altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”.
1.1. b) A sua volta, il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod.civ.) può consistere tanto nell’ ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’ acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 02.02.2012

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