Questa domenica proponiamo la recente sentenza della Cassazione n. 71/2013, con il giudice di legittimità è intervenuto in materia di tutela della privacy in ambito condominiale.
Secondo il giudice di legittimità, il condominio può legittimamente predisporre il servizio di video sorveglianza all'interno dell'area comune per limitare eventuali danni cagionati in quella zona.
La video camera, si legge nella sentenza, è legittima, ove segnalata, non violando il diritto alla riservatezza del singolo condomino e, in particolare, non configurando il reato di interferenze illecite nella vita privata "A quanto precede deve aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).".
Di seguito, potete leggere la sentenza della Cassazione.
Secondo il giudice di legittimità, il condominio può legittimamente predisporre il servizio di video sorveglianza all'interno dell'area comune per limitare eventuali danni cagionati in quella zona.
La video camera, si legge nella sentenza, è legittima, ove segnalata, non violando il diritto alla riservatezza del singolo condomino e, in particolare, non configurando il reato di interferenze illecite nella vita privata "A quanto precede deve aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).".
Di seguito, potete leggere la sentenza della Cassazione.
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